TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/02/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. ssa Daniela
Ammendola, all'udienza di discussione del 25.2.2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2685/2024 RG avente ad OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Veronica Ascolese e dall'avv.to Vincenzo Casazza
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della illegittimità del
CP_ provvedimento dell' n. 5102 del 20.07.2023 con il quale è stata disconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze dell'Istituto
Scolastico EN De NI srls, nel periodo dal 14.11.2020 al 16.2.2021 e dal
2.3.2021 al 30.4.2021, con qualifica di collaboratore scolastico. A sostegno del ricorso la parte ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto amministrativo e, nel merito, l'esistenza di tutti gli indici della subordinazione, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'istituto scolastico innanzi indicato. CP_ Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda sulla base degli esiti degli accertamenti ispettivi compiuti, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, all'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
La ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'Istituto Scolastico
EN De NI srls per il periodo dal 14.11.2020 al 30.4.2021 con mansioni di collaboratore scolastico, osservando un orario di lavoro part- time, pari a 6 ore settimanali, lavorando il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.20, ricevendo le direttive dal Dirigente scolastico e la retribuzione risultante dai prospetti paga agli atti, utilizzando sempre le strutture e i mezzi messi a disposizione del datore di lavoro.
Al riguardo, l' ha dedotto che il disconoscimento di tale rapporto di lavoro CP_1
subordinato è derivato dagli esiti degli accertamenti ispettivi volti a verificare la correttezza e regolarità dell'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati effettuati con il personale amministrativo e con i collaboratori scolastici, relativamente al periodo dal 18/09/2020 al 30/09/2022, compiuti nella giornata del 27/09/2022, presso la sede operativa della società , sita in San Giuseppe Vesuviano Parte_2
alla Via Europa 30/32.
All'atto dell'accesso sono state raccolte le dichiarazioni dei lavoratori presenti.
Nel corso di tale accesso è stata poi acquisita una parte della documentazione richiesta dagli ispettori;
e dal confronto fra le dichiarazioni acquisite, le denunce contributive inviate dalla società a mezzo Flussi Uniemens, il LUL, le comunicazioni obbligatorie
UNILAV, le schede di funzionamento e gli elenchi dei discenti negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 è emerso che l''ISTITUTO NR DE OL
S.R.L.S., ha iniziato l'attività con dipendenti in data 18/09/2020 ed ha attivato: per l'anno scolastico 2020/2021 le seguenti classi di istruzione: o quattro classi (dalla 1°A alla 4°a) per un totale di 33 alunni;
o tre classi (5°A, 5°B e 5°C) per un totale di 105 alunni;
. per l'anno scolastico 2021/2022 le seguenti classi di istruzione: o quattro classi
(dalla 1°A alla 4°a) per un totale di 21 alunni;
o tre classi (5°A, 5°B e 5°C) per un totale di 105 alunni;
. per l'anno scolastico 2022/2023 le seguenti classi di istruzione: o quattro classi (dalla 1°A alla 4°a) per un totale di 16 alunni;
o quattro classi (5°A, 5°B,
5°C e 5°D) per un totale di 135 alunni. Nell'anno scolastico 2020/2021 sono stati denunciati al Ministero del Lavoro, a mezzo Comunicazione Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV): o in qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 78 unità lavorative;
o in qualità di assistenti amministrativi, n. 32 unità lavorative;
o in qualità di docenti, n. 22 unità lavorative. Nell'anno scolastico
2021/2022 sono stati denunciati al Ministero del Lavoro, a mezzo Comunicazione
Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV): in qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 69 unità lavorative;
in qualità di assistenti amministrativi, n. 47 unità lavorative;
in qualità di docenti n. 31 unità lavorative.
Nell'anno scolastico 2022/2023 sono stati denunciati al Ministero del Lavoro, a mezzo
Comunicazione Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV): in qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 28 unità lavorative;
in qualità di assistenti amministrativi, n. 10 unità lavorative;
in qualità di docenti n. 24 unità lavorative.
Dal mero raffronto di tali dati si evince che il rapporto tra studenti iscritti e personale
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, era assolutamente sproporzionato. In particolare, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il rapporto è di circa 1:1, ossia per ogni alunno iscritto l'Istituto oggetto di accertamento ha effettuato l'assunzione di una unità lavorativa.
Nel verbale ispettivo sono, dunque, analiticamente indicate una pluralità di valutazioni tratte da elementi contabili e documentali, per cui il documento assume un rilevante grado di attendibilità.
Gli ispettori constatata tale sproporzione hanno poi proceduto a raccogliere le CP_1
dichiarazioni spontanee di alcuni lavoratori.
Orbene, i soggetti ascoltati si sono limitati, nel migliore dei casi, ad affermare di aver lavorato alle dipendenze dell'Istituto partitario in parola per un certo numero di giornate, per un dato numero di ore di lavoro e per una certa retribuzione mensile, ma senza riuscire a fornire in modo chiaro e inequivocabile elementi di riscontro circa l'esatta identificazione dei colleghi di lavoro (nome, cognome, qualifica etc.), il numero delle classi, il numero degli alunni, le attività didattiche svolte all'interno dell'Istituto, la contemporaneità delle attività lavorative svolte, le modalità della ricerca e dell'ottenimento dell'impiego etc.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza della Suprema
Corte,:“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N° 15073\2008).
Ritiene il giudicante che, a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso;
prova che nel caso in esame non è stata assolta.
In particolare, deve evidenziarsi che la ricorrente non ha reso dichiarazioni spontanee agli ispettori e nessuno dei soggetti che hanno reso dichiarazioni agli Ispettori e che hanno dichiarato di aver lavorato nell'anno scolastico 2020/2021 hanno mai citato la ricorrente come collaboratrice scolastica.
Ancora più dirimente appare la circostanza che neppure l'amministratrice dell' , pur elencando i collaboratoti scolastici da Controparte_2
ella assunti nei vari anni abbia mai menzionato la;
analogamente alcuna Pt_1
menzione è stata fatta dalla Preside benchè la parte ricorrente Persona_1 nel ricorso l'abbia indicata come colei che le dava le direttive.
A fronte di tali elementi, la prova testimoniale articolata dalla parte attrice si reputa inammissibile per la genericità dei fatti storici sulla quale avrebbe dovuto vertere;
nei capitoli di prova, infatti, con riferimento al soggetto che impartiva le direttive, viene indicato il legale rappresentante (in contrasto con quanto indicato nel corpo del ricorso ove è indicata la Preside o in maniera assolutamente generica Per_1 Persona_1
“coloro cui spettava il compito di impartire ordini in base alle rispettive competenze” senza alcuna indicazione nominativa, oltre ad non essere chiarito il contenuto di tali direttive . Manca, inoltre, qualsiasi riferimento al soggetto che ha proceduto all'assunzione, a chi esercitava l' attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Nulla è detto in ordine all'obbligo di giustificare le assenze ed infine relativamente alla retribuzione non è indicata la misura della stessa né la cadenza con la quale essa veniva corrisposta.
Pertanto, la prova testimoniale così come articolata, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, è inammissibile.
Altri elementi documentali prodotti in giudizio (contratti di lavoro, prospetti paga, bonifici) devono considerarsi del tutto inattendibili alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte e degli accertamenti ispettivi.
Da ciò deriva il rigetto della domanda.
La complessità e delicatezza delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese.
Così deciso in Nola il 25.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. ssa Daniela
Ammendola, all'udienza di discussione del 25.2.2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2685/2024 RG avente ad OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Veronica Ascolese e dall'avv.to Vincenzo Casazza
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della illegittimità del
CP_ provvedimento dell' n. 5102 del 20.07.2023 con il quale è stata disconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze dell'Istituto
Scolastico EN De NI srls, nel periodo dal 14.11.2020 al 16.2.2021 e dal
2.3.2021 al 30.4.2021, con qualifica di collaboratore scolastico. A sostegno del ricorso la parte ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto amministrativo e, nel merito, l'esistenza di tutti gli indici della subordinazione, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'istituto scolastico innanzi indicato. CP_ Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda sulla base degli esiti degli accertamenti ispettivi compiuti, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, all'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
La ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'Istituto Scolastico
EN De NI srls per il periodo dal 14.11.2020 al 30.4.2021 con mansioni di collaboratore scolastico, osservando un orario di lavoro part- time, pari a 6 ore settimanali, lavorando il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.20, ricevendo le direttive dal Dirigente scolastico e la retribuzione risultante dai prospetti paga agli atti, utilizzando sempre le strutture e i mezzi messi a disposizione del datore di lavoro.
Al riguardo, l' ha dedotto che il disconoscimento di tale rapporto di lavoro CP_1
subordinato è derivato dagli esiti degli accertamenti ispettivi volti a verificare la correttezza e regolarità dell'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati effettuati con il personale amministrativo e con i collaboratori scolastici, relativamente al periodo dal 18/09/2020 al 30/09/2022, compiuti nella giornata del 27/09/2022, presso la sede operativa della società , sita in San Giuseppe Vesuviano Parte_2
alla Via Europa 30/32.
All'atto dell'accesso sono state raccolte le dichiarazioni dei lavoratori presenti.
Nel corso di tale accesso è stata poi acquisita una parte della documentazione richiesta dagli ispettori;
e dal confronto fra le dichiarazioni acquisite, le denunce contributive inviate dalla società a mezzo Flussi Uniemens, il LUL, le comunicazioni obbligatorie
UNILAV, le schede di funzionamento e gli elenchi dei discenti negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 è emerso che l''ISTITUTO NR DE OL
S.R.L.S., ha iniziato l'attività con dipendenti in data 18/09/2020 ed ha attivato: per l'anno scolastico 2020/2021 le seguenti classi di istruzione: o quattro classi (dalla 1°A alla 4°a) per un totale di 33 alunni;
o tre classi (5°A, 5°B e 5°C) per un totale di 105 alunni;
. per l'anno scolastico 2021/2022 le seguenti classi di istruzione: o quattro classi
(dalla 1°A alla 4°a) per un totale di 21 alunni;
o tre classi (5°A, 5°B e 5°C) per un totale di 105 alunni;
. per l'anno scolastico 2022/2023 le seguenti classi di istruzione: o quattro classi (dalla 1°A alla 4°a) per un totale di 16 alunni;
o quattro classi (5°A, 5°B,
5°C e 5°D) per un totale di 135 alunni. Nell'anno scolastico 2020/2021 sono stati denunciati al Ministero del Lavoro, a mezzo Comunicazione Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV): o in qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 78 unità lavorative;
o in qualità di assistenti amministrativi, n. 32 unità lavorative;
o in qualità di docenti, n. 22 unità lavorative. Nell'anno scolastico
2021/2022 sono stati denunciati al Ministero del Lavoro, a mezzo Comunicazione
Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV): in qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 69 unità lavorative;
in qualità di assistenti amministrativi, n. 47 unità lavorative;
in qualità di docenti n. 31 unità lavorative.
Nell'anno scolastico 2022/2023 sono stati denunciati al Ministero del Lavoro, a mezzo
Comunicazione Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV): in qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 28 unità lavorative;
in qualità di assistenti amministrativi, n. 10 unità lavorative;
in qualità di docenti n. 24 unità lavorative.
Dal mero raffronto di tali dati si evince che il rapporto tra studenti iscritti e personale
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, era assolutamente sproporzionato. In particolare, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il rapporto è di circa 1:1, ossia per ogni alunno iscritto l'Istituto oggetto di accertamento ha effettuato l'assunzione di una unità lavorativa.
Nel verbale ispettivo sono, dunque, analiticamente indicate una pluralità di valutazioni tratte da elementi contabili e documentali, per cui il documento assume un rilevante grado di attendibilità.
Gli ispettori constatata tale sproporzione hanno poi proceduto a raccogliere le CP_1
dichiarazioni spontanee di alcuni lavoratori.
Orbene, i soggetti ascoltati si sono limitati, nel migliore dei casi, ad affermare di aver lavorato alle dipendenze dell'Istituto partitario in parola per un certo numero di giornate, per un dato numero di ore di lavoro e per una certa retribuzione mensile, ma senza riuscire a fornire in modo chiaro e inequivocabile elementi di riscontro circa l'esatta identificazione dei colleghi di lavoro (nome, cognome, qualifica etc.), il numero delle classi, il numero degli alunni, le attività didattiche svolte all'interno dell'Istituto, la contemporaneità delle attività lavorative svolte, le modalità della ricerca e dell'ottenimento dell'impiego etc.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza della Suprema
Corte,:“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N° 15073\2008).
Ritiene il giudicante che, a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso;
prova che nel caso in esame non è stata assolta.
In particolare, deve evidenziarsi che la ricorrente non ha reso dichiarazioni spontanee agli ispettori e nessuno dei soggetti che hanno reso dichiarazioni agli Ispettori e che hanno dichiarato di aver lavorato nell'anno scolastico 2020/2021 hanno mai citato la ricorrente come collaboratrice scolastica.
Ancora più dirimente appare la circostanza che neppure l'amministratrice dell' , pur elencando i collaboratoti scolastici da Controparte_2
ella assunti nei vari anni abbia mai menzionato la;
analogamente alcuna Pt_1
menzione è stata fatta dalla Preside benchè la parte ricorrente Persona_1 nel ricorso l'abbia indicata come colei che le dava le direttive.
A fronte di tali elementi, la prova testimoniale articolata dalla parte attrice si reputa inammissibile per la genericità dei fatti storici sulla quale avrebbe dovuto vertere;
nei capitoli di prova, infatti, con riferimento al soggetto che impartiva le direttive, viene indicato il legale rappresentante (in contrasto con quanto indicato nel corpo del ricorso ove è indicata la Preside o in maniera assolutamente generica Per_1 Persona_1
“coloro cui spettava il compito di impartire ordini in base alle rispettive competenze” senza alcuna indicazione nominativa, oltre ad non essere chiarito il contenuto di tali direttive . Manca, inoltre, qualsiasi riferimento al soggetto che ha proceduto all'assunzione, a chi esercitava l' attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Nulla è detto in ordine all'obbligo di giustificare le assenze ed infine relativamente alla retribuzione non è indicata la misura della stessa né la cadenza con la quale essa veniva corrisposta.
Pertanto, la prova testimoniale così come articolata, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, è inammissibile.
Altri elementi documentali prodotti in giudizio (contratti di lavoro, prospetti paga, bonifici) devono considerarsi del tutto inattendibili alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte e degli accertamenti ispettivi.
Da ciò deriva il rigetto della domanda.
La complessità e delicatezza delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese.
Così deciso in Nola il 25.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ammendola