Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 2
In materia di successione a causa di morte, nell'ipotesi in cui il "de cuius" abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio la successione legittima non può coesistere con quella testamentaria (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha affermato che, nel caso, l'espresso richiamo del giudice di merito all'art. 582 cod. civ. andasse correttamente inteso come operato al limitato fine di individuare i soggetti della disposizione testamentaria, e non anche per determinare il contenuto del diritto attribuito).
L'azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari.
Commentario • 1
- 1. Condominio, parti comuni, controversia, proprietario, litisconsorzio necessario, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2002, n. 6697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6697 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFRESO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC IV, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato FIAMMETTA FIAMMERI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AG AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 84, presso lo studio dell'avvocato ANGELO RUFINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FO RT, TT IC;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 16727199 proposto da:
TT IC, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO MACRO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
IC IV, FO RT;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^. 18228/99 proposto da:
FO RT, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE POLITANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
IC IV, TT IC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2394/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 08/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato FIAMMERI Fiammetta, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RG 14676/99;
udito l'Avvocato MACRO Renato, difensore della resistente TT, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso n^. 16727/99;
udito l'Avvocato POLITANO Salvatore, difensore del resistente FO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso n^. 18228/99;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI IC, OR IC, PA TE, NA TE e LE TE, BI RE, RA RE e MI RE, con atto di citazione notificato il 14 ottobre 1991, convennero innanzi al Tribunale di Rieti RT GO, IC IL e RA AG, chiedendo che NA CC, vedova di LO TE, deceduto il 17 marzo 1960, fosse dichiarata solo usufruttuaria dell'immobile, composto di due appartamenti, sito in AN Sabino, alla via S. Giorgio n.c. 2, e, conseguentemente, fosse riconosciuto che, con la scrittura privata autenticata del 12 marzo 1980, la CC aveva venduto al GO, in regime di comunione legale con la moglie IL, solo il diritto di usufrutto su detto immobile e, pertanto, fossero dichiarati inefficaci i successivi atti pubblici con i quali, rispettivamente, il GO aveva ceduto lo stesso immobile in proprietà alla moglie e quest'ultima lo aveva, a sua volta, venduto alla convenuta AG;
con condanna del GO, della IL e della AG a rilasciare l'immobile agli attori.
Esposero gli attori che: il TE LO aveva disposto a favore della moglie, con testamento olografo, della piena proprietà della casa sita in Roma, alla via di Priscilla n.c. 19 e dell'usufrutto degli altri suoi beni, da dividersi in parti uguali tra i coeredi, sicché essi, fratelli o nipoti del de cuius, avevano acquistata la nuda proprietà dei beni componenti l'asse ereditario, ad eccezione della casa di via di Priscilla, con la conseguenza che, in seguito al decesso della CC, l'usufrutto a costei attribuito si era consolidato con la nuda proprietà; con la scrittura privata del 12 marzo 1980 la CC aveva venduto al GO "tutti i diritti comunque a lei spettanti" sull'immobile di AN Sabino, sicché non poteva aver trasmesso altro che l'usufrutto su tale bene, come, del resto, da lei riconosciuto con la denuncia di successione e con dichiarazione resa il 7 maggio 1982.
I convenuti, costituendosi in giudizio, resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto siccome infondata. In particolare, la IL sostenne che, poiché il de cuius, nel disporre del residuo suo patrimonio, lo aveva attribuito "agli aventi diritto", tra gli eredi era stata ricompresa anche la moglie del testatore. Comunque, in via subordinata, la IL ed il GO addussero di avere usucapita la proprietà piena dell'immobile. L'adito tribunale rigettò la domanda e la sua decisione, impugnata, con gravame principale, da LI IC, OR IC, PA TE, NA TE e LE TE e, con gravame incidentale, dalla IL, ha trovato conferma nella sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 18 luglio 1998. Il giudice d'appello ha, preliminarmente, rigettata l'eccezione di violazione del contraddittorio in secondo grado, per la mancata integrazione dello stesso nei confronti degli altri attori, osservando che, poiché nella specie tra i coeredi vigeva una condizione di comunione incidentale, non si verificava un'ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo, ciascun membro della comunione, agire in giudizio anche per gli altri.
Nel merito, la corte territoriale ha ritenuto d'interpretare le disposizioni testamentarie del TE LO nel senso che il testatore, attribuendo "il rimanente di quanto posseggo agli aventi diritto", avesse inteso istituire eredi del suo patrimonio residuo - con esclusione, quindi, dei beni prima singolarmente attribuiti in proprietà piena alla moglie ed al IP PA TE - i suoi successori legittimi, individuati in base alle norme che regolano la successione dei legittimari, tra i quali era compreso il coniuge, che, ai sensi dell'art. 582 cod. civ., al tempo dell'apertura della successione concorreva con i fratelli e le sorelle del de cuius nella misura di una metà all'uno e la restante metà agli altri. Tale interpretazione, ad avviso della corte di merito, non era contraddetta dal rilievo che il testatore, nel richiamarsi alla successione legittima, avesse fatta nuova menzione del IP e non anche della moglie, ciò trovando giustificazione nel fatto che solo il coniuge era annoverabile nella categoria dei successori necessari, mentre il IP era escluso dalla presenza di fratelli e sorelle del de cuius. Nè alcun valore poteva attribuirsi al contenuto della denuncia di successione operata dalla CC e della successiva dichiarazione dalla stessa resa, poiché la volontà della destinataria delle disposizioni testamentarie, eventualmente contrastante con gli effetti derivanti dalla corretta interpretazione del testamento, non aveva alcun rilievo, salvo che non avesse rivestito le forme della rinuncia all'eredità; il che non si era verificato.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre LI IC, affidandosi ad un unico, articolato motivo. Resistono con separati controricorsi la AG, la IL ed il GO, i quali ultimi propongono, a loro volta, ricorso incidentale condizionato. V'è memoria del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. i tre ricorsi vanno riuniti, essendo diretti verso la stessa sentenza. La controricorrente AG eccepisce la non integrità del contraddittorio, non essendo stati chiamati in giudizio "tutti gli altri aventi diritto".
L'eccezione, che, sebbene genericamente formulata, va esaminata perché rilevabile d'ufficio, non è fondata, poiché, come ritenuto costantemente da questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 851/1983; sent. n. 1841/1986), l'azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari. Con l'unico motivo formulato la ricorrente principale censura l'impugnata sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 457 e 582 cod. civ. nonché per difetto di motivazione, adducendo che: a) erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che, nel caso in esame, siasi verificato il concorso della successione testamentaria con la successione legittima, tale concorso verificandosi solo quando le disposizioni testamentarie non abbiano esaurito tutto il patrimonio ereditario, mentre nella specie il testatore ha disposto di tutti i suoi beni;
vero è, peraltro, che il de cuius, disponendo a favore della moglie di un legato di proprietà e di un legato di usufrutto, volle attuare, nei riguardi della stessa, la cosiddetta cautela sociniana prevista dall'art. 550 cod. civ.; b) poiché il testatore non volle istituire erede la moglie, ma solo attribuirle in legato la proprietà di un bene determinato (la casa di via di Priscilla) ed il legato di usufrutto di tutti gli altri suoi beni e poiché, peraltro, in considerazione della data di apertura della successione (17 marzo 1960), il coniuge del de cuius per legge non poteva essere che usufruttuario, risulta evidente che il testatore non volle istituire anche erede la moglie;
c) altro grave vizio logico della sentenza impugnata è costituito dall'avere attribuito validità ed efficacia di cessione di diritti immobiliari alla scrittura privata autenticata del 12 marzo 1980, con la quale, invece, la CC, cedendo al GO "tutti i diritti comunque a lei spettanti" sull'immobile di AN Sabino, che, sono, appunto, solo diritti di usufrutto, non poteva che aver trasmesso solo l'usufrutto; ne' il giudice d'appello poteva trarre dalla dichiarazione resa in detta scrittura dalla cedente, secondo cui il bene le era pervenuto in successione legittima dal marito, argomento per avvalorare la tesi dell'istituzione di erede della CC, poiché le clausole testamentarie vanno interpretate esclusivamente per il loro contenuto.
Il ricorso è infondato, poiché la sentenza impugnata, pur se viziata da taluni errori di diritto, perviene ad una decisione sostanzialmente corretta, poiché detti errori, di natura esclusivamente terminologica, non influiscono sull'esattezza delle conclusioni in diritto raggiunte dalla Corte d'Appello. In primo luogo, si osserva che, sebbene non possa condividersi l'affermazione della corte di merito, secondo cui, per effetto delle disposizioni contenute nel testamento del TE LO, alla CC andrebbe riconosciuta la triplice veste di erede testamentaria, erede legittima ed usufruttuaria, essendo evidente che la delazione testamentaria, avendo esaurito tutti i beni di cui il de cuius disponeva, impediva il concorso della successione per legge, risulta, tuttavia, chiaro dal complessivo contesto della motivazione l'effettivo pensiero del giudice d'appello al riguardo. Invero, come espressamente affermato in sentenza, il testatore, disponendo di tutto il suo patrimonio, mentre per taluni beni indicò nominativamente i beneficiari nelle persone del coniuge e del IP PA TE (ai fini della decisione non rileva se tali specifiche disposizioni fossero fatte a titolo di legato o di erede), per il residuo patrimonio indicò i beneficiari solo indirettamente, ricorrendo all'espressione "aventi diritto", che la corte territoriale ha correttamente interpretato come clausola di rinvio alle norme che regolano la successione legittima.
Per l'esattezza, in sentenza si parla di successione dei legittimari, ma anche qui risulta evidente l'inesattezza terminologica, resa palese, del resto, sia dall'espresso richiamo fatto dallo stesso giudice d'appello all'art. 582 cod. civ., che è norma inserita nel capo 1^ del titolo 2^, riguardante, appunto, la successione legittima, sia dalla considerazione che tra i legittimari non sono annoverabili, ai sensi dell'art. 536 cod. civ., i collaterali del de cuius.
Ma, se correttamente la Corte d'Appello ha affermato che, per effetto della clausola testamentaria in esame, i beneficiari del residuo patrimonio ereditario andavano individuati sulla base delle norme della successione legittima, ciò non significa che la delazione mutasse natura, da testamentaria in legittima, poiché anche per il patrimonio residuo il titolo della delazione restava pur sempre il testamento.
Corollario evidente di tale considerazione è che il contenuto del diritto attribuito al coniuge, per effetto di tale disposizione testamentaria, sul patrimonio residuo restava la comproprietà dei beni, al pari del diritto attribuito agli altri coeredi beneficiari della stessa disposizione, non già l'usufrutto, nel quale, ai sensi delle norme disciplinanti la successione legittima al tempo dell'apertura della successione, si esauriva il diritto del coniuge. Giova ripeterlo, come esattamente ritenuto dal giudice d'appello, il rinvio alla norma di cui all'art. 582 cod. civ. era operato al limitato fine di individuare i soggetti della disposizione testamentaria, non anche per determinare il contenuto del diritto attribuito.
L'interpretazione data dal giudice d'appello alla clausola in esame, essendo stata condotta rigorosamente sulla base del contenuto della scheda testamentaria, con espressa esclusione di elementi probatori desumibili aliunde, quali la denuncia di successione della CC e la dichiarazione dalla stessa resa il 7 maggio 1982, e non essendo viziata da errori logici e/o giuridici (salvo quanto si è avuto modo di rilevare), non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, n. 5^, cod. proc. civ. Va solo precisato, con riferimento a specifica censura mossa dalla ricorrente, che il richiamo alla dichiarazione resa dalla CC nella scrittura privata del 12 marzo 1980 fu operato dal giudice d'appello al solo fine di rafforzare la dimostrazione dell'irrilevanza della denuncia di successione e dell'altra dichiarazione resa dalla stessa CC il 7 maggio 1982. Risulta, infine, incomprensibile l'accenno fatto dalla ricorrente alla cd. cautela sociniana, che, a suo avviso, il testatore avrebbe voluto attuare a favore del coniuge. Conclusivamente, corretta la motivazione ai sensi dell'art. 384, cpv., cod. proc. civ., il ricorso principale va rigettato. Tale decisione assorbe l'esame dei ricorsi incidentali, proposti in via subordinata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002