CASS
Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2023, n. 37433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37433 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37433 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GI Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto nell'interesse di GI TO, ha confermato la pronuncia in data 19 luglio 2021 con la quale il Tribunale di Napoli aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto in abitazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale, l'aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali e della custodia cautelare. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), e segnatamente degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 23, comma 2, d.l. 149/2020 (cfr. ora art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), rappresentando che: le conclusioni del Procuratore generale distrettuale non sono state trasmesse immediatamente al difensore dell'imputato, così non consentendogli di formulare le proprie conclusioni entro il quinto giorno precedente all'udienza, parametrandole a quelle dalla Parte pubblica;
la difesa ha tuttavia trasmesso tempestivamente le proprie conclusioni, eccependo pure la mancata trasmissione di quelle del Procuratore generare e chiedendo il differimento della trattazione del procedimento;
«solo pochi giorni prima» dell'udienza, e comunque dopo la trasmissione delle conclusioni della difesa, sarebbero state comunicate le conclusioni del Procuratore generale e la Corte di merito avrebbe deliberato. In tal modo, si sarebbe prodotta una nullità a mente dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e sarebbe stato violato il diritto di difesa, poiché l'imputato non ha potuto concludere per ultimo. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico. L'art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (norma, dettata nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID- 19, che la difesa ha inteso richiamare pur indicando nel ricorso l'art. 23 del previgente d.l. 149/2020, che recava una disciplina del medesimo tenore), per la decisione dei giudizi penali di appello (e salvo il caso di richiesta di discussione orale di una delle parti e di manifestazione da parte dell'imputato della volontà di comparire) ha previsto: la trattazione del procedimento in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, la formulazione delle conclusioni della Parte pubblica (con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, secondo quanto stabilito dalla legge) «entro il decimo giorno precedente l'udienza» e l'invio di esse «immediatamente, per via telematica», a cura della cancelleria «ai difensori delle altre parti», con la facoltà di questi ultimi «entro il quinto giorno antecedente l'udienza di presentare le conclusioni con atto scritto» (pure trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica). 2 crl( Nel caso in esame dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: - in relazione alla trattazione del procedimento fissata per il 20 settembre 2022 (data in cui è stata deliberata la sentenza impugnata), le conclusioni del Procuratore generale distrettuale sono state trasmesse al difensore dell'imputato il 19 settembre aprile 2022 (con un messaggio di PEC); - il difensore, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, non ha presentato conclusioni, né chiesto il differimento della trattazione del procedimento;
- la Corte territoriale ha proceduto alla deliberazione, in alcun modo avendo riguardo - come si trae dalla sentenza impugnata - a quanto addotto dal Procuratore generale distrettuale. Ebbene, nonostante le conclusione della Parte pubblica non siano state presentate nel termine di rito e siano state trasmesse alla difesa quando era già spirato il detto termine di cinque giorni anteriori all'udienza, ad avviso del Collegio è dirimente considerare che, «in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie» (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 - 01); e, nel caso in esame, la difesa non ha addotto uno specifico pregiudizio, limitandosi a richiamare la sola tardiva contezza delle conclusioni ex adverso (che - come esposto - non risultano esser state considerate dalla Corte di merito). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37433 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GI Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto nell'interesse di GI TO, ha confermato la pronuncia in data 19 luglio 2021 con la quale il Tribunale di Napoli aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto in abitazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale, l'aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali e della custodia cautelare. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), e segnatamente degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 23, comma 2, d.l. 149/2020 (cfr. ora art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), rappresentando che: le conclusioni del Procuratore generale distrettuale non sono state trasmesse immediatamente al difensore dell'imputato, così non consentendogli di formulare le proprie conclusioni entro il quinto giorno precedente all'udienza, parametrandole a quelle dalla Parte pubblica;
la difesa ha tuttavia trasmesso tempestivamente le proprie conclusioni, eccependo pure la mancata trasmissione di quelle del Procuratore generare e chiedendo il differimento della trattazione del procedimento;
«solo pochi giorni prima» dell'udienza, e comunque dopo la trasmissione delle conclusioni della difesa, sarebbero state comunicate le conclusioni del Procuratore generale e la Corte di merito avrebbe deliberato. In tal modo, si sarebbe prodotta una nullità a mente dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e sarebbe stato violato il diritto di difesa, poiché l'imputato non ha potuto concludere per ultimo. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico. L'art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (norma, dettata nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID- 19, che la difesa ha inteso richiamare pur indicando nel ricorso l'art. 23 del previgente d.l. 149/2020, che recava una disciplina del medesimo tenore), per la decisione dei giudizi penali di appello (e salvo il caso di richiesta di discussione orale di una delle parti e di manifestazione da parte dell'imputato della volontà di comparire) ha previsto: la trattazione del procedimento in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, la formulazione delle conclusioni della Parte pubblica (con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, secondo quanto stabilito dalla legge) «entro il decimo giorno precedente l'udienza» e l'invio di esse «immediatamente, per via telematica», a cura della cancelleria «ai difensori delle altre parti», con la facoltà di questi ultimi «entro il quinto giorno antecedente l'udienza di presentare le conclusioni con atto scritto» (pure trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica). 2 crl( Nel caso in esame dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: - in relazione alla trattazione del procedimento fissata per il 20 settembre 2022 (data in cui è stata deliberata la sentenza impugnata), le conclusioni del Procuratore generale distrettuale sono state trasmesse al difensore dell'imputato il 19 settembre aprile 2022 (con un messaggio di PEC); - il difensore, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, non ha presentato conclusioni, né chiesto il differimento della trattazione del procedimento;
- la Corte territoriale ha proceduto alla deliberazione, in alcun modo avendo riguardo - come si trae dalla sentenza impugnata - a quanto addotto dal Procuratore generale distrettuale. Ebbene, nonostante le conclusione della Parte pubblica non siano state presentate nel termine di rito e siano state trasmesse alla difesa quando era già spirato il detto termine di cinque giorni anteriori all'udienza, ad avviso del Collegio è dirimente considerare che, «in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie» (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 - 01); e, nel caso in esame, la difesa non ha addotto uno specifico pregiudizio, limitandosi a richiamare la sola tardiva contezza delle conclusioni ex adverso (che - come esposto - non risultano esser state considerate dalla Corte di merito). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/2023.