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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10870 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RGN. 16179 del 2025;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
[...] opponenti, rappresentati e difesi dall'avv.to M. Fusi e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, opposta, rappresentata e difesa dall'avv.to M. Rizzitelli
all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Accoglie l'opposizione e annulla il decreto ingiuntivo opposto (n. 8025/24);
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, tra le altre eccezioni, rileva che l'atto impugnato, d.i. n. 8025/24, è stato emesso contro persona non più esistente.
L'eccezione è fondata in quanto dagli atti risulta chiaramente che il decreto ingiuntivo è stato emesso il 9.12.24 contro il sig. Persona_1 che risulta deceduto in data antecedente il 17.9.23; peraltro, lo stesso ricorso per decreto ingiuntivo è del 3.12.24 e quindi successivo al decesso (v. docc. 1 e 3 fascicolo parte opponente)
Per tutto quanto detto, il ricorso in opposizione deve essere accolto e il decreto ingiuntivo opposto annullato.
Le spese di lite, considerato che il de cuius delle odierne opponenti risulta debitore della parte opposta, possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 28 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
[...] opponenti, rappresentati e difesi dall'avv.to M. Fusi e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, opposta, rappresentata e difesa dall'avv.to M. Rizzitelli
all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Accoglie l'opposizione e annulla il decreto ingiuntivo opposto (n. 8025/24);
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, tra le altre eccezioni, rileva che l'atto impugnato, d.i. n. 8025/24, è stato emesso contro persona non più esistente.
L'eccezione è fondata in quanto dagli atti risulta chiaramente che il decreto ingiuntivo è stato emesso il 9.12.24 contro il sig. Persona_1 che risulta deceduto in data antecedente il 17.9.23; peraltro, lo stesso ricorso per decreto ingiuntivo è del 3.12.24 e quindi successivo al decesso (v. docc. 1 e 3 fascicolo parte opponente)
Per tutto quanto detto, il ricorso in opposizione deve essere accolto e il decreto ingiuntivo opposto annullato.
Le spese di lite, considerato che il de cuius delle odierne opponenti risulta debitore della parte opposta, possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 28 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro