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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. 677/25 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
Dott.ssa Cristina Bandiera Giudice relatore
a scioglimento della riserva assunta in data 27.3.25, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento per reclamo iscritto al n. 677/25 R.G., promosso con ricorso depositato in data
10.2.25 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. CASANO FRANCO e l'Ab. DI SANTO NICOLA
- reclamante-
e da
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Con l'Avv. MARIA SUSETTA GALZIGNATO e l'Avv. SONIA DELLA GRECA
- reclamante - contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- reclamato contumace -
Avente ad oggetto: altri procedimenti cautelari.
Conclusioni delle parti:
Per parte reclamante:
“A) Nel merito: ordinare al Sindaco di in qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei CP_1 registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere alla iscrizione del sig. nei Parte_2 registri della popolazione residente ed al suo inserimento nello stato di famiglia del sig. nonchè Parte_1 alla registrazione anagrafica del contratto di convivenza richiesta dai suddetti;
B) In via istruttoria:
a) disporsi prova per testi ed eventualmente l'interrogatorio delle parti sulle seguenti circostanze:
1 1) “Vero che i sig.ri e si sono conosciuti nel 2019 e, dopo un Parte_1 Parte_2 periodo di frequentazione, hanno instaurato una relazione affettiva e ciascuno di loro presentava l'altro ai propri amici
e parenti definendolo il “mio compagno”?”;
2) “Vero che i sig.ri e - dal 2019 fino al dicembre 2019 – Parte_1 Parte_2 quando il sig. a causa della scadenza del visto di soggiorno turistico è ritornato Parte_2 in Brasile - e, poi, dal mese di novembre 2022 ad oggi, quando questi è ritornato in Italia, hanno convissuto e tuttora convivono nell'immobile sito a di proprietà del sig. e trascorrevano periodicamente anche CP_1 Parte_1 periodi di vacanza insieme nel Comune di Jesolo?”
- Si indica in qualità di teste: sig.ra res. a Ponzano Veneto. Testimone_1
C) Con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale relativi della presente procedura solo in caso di opposizione.”
Per il Comune di : - CP_1 osservato
- Con il ricorso indicato in epigrafe proponeva reclamo avverso l'ordinanza n. Parte_1 cronol. 492/25, pronunciata il 24.1.25 dal Tribunale di Treviso con cui veniva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. rubricato al n. 2553/2023 R.G. dell'intestato Tribunale. Lamentava:
- travisamento del contenuto del contratto di convivenza stipulato tra le parti (doc. n. 2 ricorso ex art. 700 c.p.c.) – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 36, della L. n. 76/2016 in relazione al capo 2.1. del provvedimento reclamato.
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 36, della L. n. 76/2016 in relazione al capo n.
2.2 dell'ordinanza reclamata nella parte in cui fa riferimento all'allontanamento dall'Italia del sig. Parte_2
- Illogicità della motivazione e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016 in relazione al capo 2.2. del provvedimento reclamato nella parte in cui fa riferimento alla “genericità” dell'attività assertiva attorea ed alla mancanza di “adeguate precisazioni temporali”.
Allegava:
- di avere instaurato una relazione affettiva fin dal 2019 con Parte_2
, conosciuto tramite la cugina di questo, , già residente in
[...] Testimone_1
Italia;
- di aver deciso con il compagno di intraprendere una convivenza presso l'immobile di propria titolarità sito a EL (TV) trascorrendo con lo stesso anche vari periodi di vacanza nell'appartamento, sempre di propria titolarità, sito nel Comune di Jesolo (VE);
- che nel dicembre 2019, scaduto il visto di soggiorno, il compagno era costretto a rientrare in
Brasile e che, a causa della pandemia da covid, riusciva a rientrare in Italia solo il 22.11.2022;
2 - che la relazione sentimentale proseguiva anche durante la permanenza di Parte_2
in Brasile;
[...]
- di aver comunque immediatamente ripreso la convivenza con il compagno a far data dal rientro dello stesso in Italia nel novembre 2022, effettuando apposita comunicazione di ospitalità in data 27.11.2022;
- essersi nel frattempo ininterrottamente protratte la relazione e la convivenza tra le parti;
- di aver chiesto al Comune di EL (TV) unitamente al compagno il 20.2.2023 la registrazione del contratto di convivenza sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma
50 e segg. della legge n. 76 del 20/05/2016;
- che il Comune di con pec del 27.2.2023 rifiutava la registrazione in quanto: “il sig. CP_1
non risulta residente in condizione necessaria, ai fini della Parte_3 CP_1 registrazione, che un contratto di convivenza sia preceduto dalla costituzione di una convivenza di fatto tra persone residenti e coabitanti nello stesso nucleo come previsto dalla Legge n. 76/2016”;
- di aver quindi proposto in data 19.4.2023 ricorso ex art. 700 c.p.c. all'intestato Tribunale, ritenendo illegittimo tale rifiuto;
- che con ordinanza del 27.1.25 il Giudice rigettava il ricorso ritenendo la domanda infondata.
- Si costituiva l'11.2.25 , chiedendo a propria volta Parte_2
l'accoglimento del reclamo e aderendo alle conclusioni formulate da . Parte_1
- Le parti comparivano personalmente avanti al Tribunale all'udienza dell'11.3.25 e venivano sentite.
- Con ordinanza del 13.3.25, sciogliendo la riserva assunta all'udienza, il Tribunale, ritenuta l'ammissibilità della prova orale capitolata, fissava udienza per l'assunzione della stessa, all'esito della quale si riservava per la decisione.
***
- Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento.
- Va preliminarmente osservato che l'art. 1, comma 36, del Decreto Legislativo n. 76/2016 definisce come “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, non essendo sufficiente una mera coabitazione.
- Il medesimo decreto consente ai conviventi di fatto, come avvenuto nel caso in esame, di regolamentare i propri rapporti economici con la sottoscrizione di un contratto di convivenza da redigere in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, va trasmesso al Comune di residenza da detto
3 professionista per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (art. 1, commi 50-53).
- Ai sensi dell'art. 1, comma 37, D.Lgs. 76/2016 “ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma
36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989 n. 223”.
- Con riferimento alla rilevanza della dichiarazione anagrafica ai fini della verifica della sussistenza di una convivenza di fatto, si ritiene che vada condiviso l'orientamento, già espresso dalla giurisprudenza di merito (a partire da Tribunale Milano Sez. IX Ord., 31/05/2016), che la considera uno strumento privilegiato di prova e non un elemento costitutivo della stessa: va infatti evidenziato che l'art. 1, comma 36, l. 20 maggio 2016 n. 76 non fa riferimento ad alcun adempimento formale, ma solo alla sussistenza del fatto giuridicamente rilevante della convivenza dal quale discendono gli effetti giuridici previsti.
- La stessa nozione legale di “convivenza di fatto” contrasterebbe con la previsione, quale elemento costitutivo, di una dichiarazione anagrafica o di altro elemento formale, proprio per la sua natura di forma familiare “di fatto”.
- In tale quadro normativo, infatti, anche la possibile sottoscrizione di un contratto di convivenza costituisce mera opzione, che acquisisce rilievo solo in termini di “opponibilità” ai terzi delle clausole ivi contenute.
- Ciò preliminarmente chiarito, la mancanza della dichiarazione anagrafica non osta quindi alla configurabilità della convivenza di fatto, in presenza degli altri indici presuntivi atti a dimostrare la stabilità del rapporto di convivenza.
- Nel caso di specie, i reclamanti hanno allegato di avere in essere stabile relazione affettiva a far data dal 2019 e ancora in corso.
- La circostanza – oltre a essere stata ribadita dai reclamanti durante l'audizione personale avvenuta all'udienza dell'11.3.25 – è stata confermata dalla teste sentita all'udienza del 27.3.25.
- La teste ha inoltre confermato che – allontanatosi dall'Italia nel dicembre 2019 per Parte_2 la scadenza del proprio visto di soggiorno turistico – è rientrato in Italia nel mese di novembre 2022
e che da tale momento, ferma nelle more la relazione affettiva tra le parti, è ripresa anche la convivenza tra le stesse che era stata intrapresa già nel 2019 e che ha confermato ancora in essere.
- La ripresa della convivenza a far data dal novembre 2022 trova riscontro anche documentale nella dichiarazione di ospitalità del 27.11.2022.
- Alla luce di quanto sopra, non risulta condivisibile la valutazione di cui all'ordinanza reclamata (doc.
15 reclamante) che ha ritenuto nullo il contratto di convivenza per mancata prova dell'esistenza di un'unione affettiva tra le parti instaurata da un congruente lasso di tempo.
4 - Al momento della sottoscrizione del contratto, infatti, i reclamanti, già uniti da legame affettivo e conviventi di fatto dal 2019, avevano ripristinato la convivenza da tre mesi.
- Convivenza che in base alla prova orale effettuata, peraltro, continua tutt'ora.
- Si ritiene la sussistenza del fumus boni iuris, secondo il giudizio proprio della presente fase cautelare.
- Nel caso di specie il Comune di EL (TV), ha rifiutato la registrazione del contratto di convivenza ritenendo condizione necessaria la previa costituzione di una convivenza tra persone residenti e coabitanti nello stesso nucleo.
- Il problema risiede nel fatto che l'Ufficiale di Anagrafe ritiene necessario il previo rilascio di valido titolo di soggiorno ma, al contrario, la Questura richiede, quale presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, la registrazione anagrafica della coppia, con presentazione del certificato di convivenza di fatto.
- Va richiamata sul punto la Direttiva n. 38/2004/CE, che tutela il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la quale, fissando l'obiettivo del legislatore europeo, nell'uniformare la legislazione degli Stati Membri, di agevolare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari extra-UE, disciplina anche i casi di soggetti che devono considerarsi "partner" in virtù di una "relazione stabile debitamente attestata", ossia quei soggetti che, pur condividendo un progetto di vita comune caratterizzato da affetto ed assistenza morale e materiale, non hanno formalizzato la propria unione né con il matrimonio, né con l'unione civile, né con altra forma di registrazione ufficiale.
- Secondo l'art. 3, comma 2, della predetta Direttiva: "senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: (...omissis…) b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata".
- L'Italia ha recepito detta Direttiva con il D. Lgs. n. 30 del 2007, che disciplina il caso de quo agli articoli art. 3, comma 2, lettera b) ed art. 9, comma 5, lettera c-bis, prevedendo, ai fini dell'iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno la necessità di presentare "documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione".
- La L. n. 76 del 2016, letta alla luce della normativa comunitaria, della quale il D. Lgs. n. 30 del 2007 costituisce attuazione, consente di ritenere che appaiono nella specie ravvisabili, secondo il giudizio proprio della presente fase cautelare, i presupposti per l'accoglimento della richiesta cautelare, sotto il profilo del fumus boni iuris, in ragione della dedotta necessità di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle citate norme, che consenta sulla base dell'istruttoria effettuata e anche in assenza del permesso di soggiorno, l'iscrizione anagrafica del Sig.
Parte_2
5 - L'irreparabilità e la gravità del pregiudizio, sotto il profilo del periculum in mora, discendono dall'attuale situazione di irregolarità in Italia del reclamante, con la conseguente possibilità per lo stesso di essere destinatario di un provvedimento di espulsione, ciò in violazione del suo diritto costituzionalmente garantito all'unità familiare.
- In ordine alle spese di lite, tenuto conto della particolarità della questione trattata e della qualità delle parti, si ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo proposto, in riforma dell'ordinanza n. cron. 492/25 del 27.1.25 pronunciata a definizione del giudizio R.G. 2533/2023 dell'intestato Tribunale, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
− ordina al Sindaco del Comune di EL (TV), nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere alla iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di , nato a [...] il [...], cittadino Parte_2 brasiliano, e al suo inserimento nello stato di famiglia di , nato il [...] a Parte_1
EL (TV), ed ivi residente in [...], con annotazione anagrafica del loro contratto di convivenza stipulato ai sensi della Legge n. 76/2016.
− Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso a Treviso l'1/04/25
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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