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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14528/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VIOLI GESSICA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ANTONUCCI ALBERTO che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO il Parte_1 CP_1
02/07/2016. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/12/2018 e il 19/11/2021. Per_2
Con ricorso depositato il 12/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione di residenza coniugale sita in Rivalta di Torino (TO), Via Giuseppe Griva n.
43, condotta in locazione, resti assegnata alla sig.ra , con conseguente intestazione a Parte_1 quest'ultima del contratto di locazione precedentemente intestato al marito, con i mobili ivi contenuti;
il SI. si è allontanato dall'abitazione e si è trasferito in Torino, Via Isler 7. CP_1 Per_ DISPONE che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 abitativa prevalente (e residenza) presso l'abitazione della madre ed esercizio separato della potestà genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il SI. salvo diverso accordo tra i genitori, tenga con sé i figli con le seguenti CP_1 modalità:
- due giorni infrasettimanali, il martedì e giovedì dalle 18,30 con riaccompagno dalla madre alle ore
21.00 dopo cena;
- due week end alternati al mese dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera con riaccompagno alla madre prima di cena;
- soltanto previo accordo con la madre, nel caso quest'ultima non avesse organizzato uscite o gite con i figli, il SI. terrà con sé i figli oltre ai week end di sua spettanza un ulteriore sabato dal mattino alla CP_1 sera con riaccompagno alle 21.00 dalla madre;
- durante le festività canoniche (la Vigilia, Natale, Santo Stefano, Capodanno, il giorno della Befana,
Pasqua, Pasquetta ed altre festività o ponti) in alternanza con la madre, partendo da questo anno 2024 il giorno della Vigilia con il padre, dunque il giorno di Natale con la madre e il giorno di Capodanno con con la madre e Pasqua con il padre;
- 15 giorni consecutivi o non consecutivi nel periodo estivo con periodo e località da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno.
DISPONE che il SI. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Per_2 Per_ e alla SI.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 di ciascun mese la Parte_1 somma pari ad €. 450,00 (€. 225,00 cadauno) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici di pagina 2 di 3 rivalutazione Istat, oltre il 50 % della mensa scolastica di entrambi ed oltre al 50% delle spese straordinarie elencate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che i SI.ri e suddivideranno al 50% l'Assegno unico Parte_1 CP_1 Per_ universale per i figli e e le detrazioni fiscali per figli a carico saranno al 100% a favore Per_2 della SI.ra . Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione di carattere patrimoniale e di non pretendere nulla l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14528/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VIOLI GESSICA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ANTONUCCI ALBERTO che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO il Parte_1 CP_1
02/07/2016. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/12/2018 e il 19/11/2021. Per_2
Con ricorso depositato il 12/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione di residenza coniugale sita in Rivalta di Torino (TO), Via Giuseppe Griva n.
43, condotta in locazione, resti assegnata alla sig.ra , con conseguente intestazione a Parte_1 quest'ultima del contratto di locazione precedentemente intestato al marito, con i mobili ivi contenuti;
il SI. si è allontanato dall'abitazione e si è trasferito in Torino, Via Isler 7. CP_1 Per_ DISPONE che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 abitativa prevalente (e residenza) presso l'abitazione della madre ed esercizio separato della potestà genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il SI. salvo diverso accordo tra i genitori, tenga con sé i figli con le seguenti CP_1 modalità:
- due giorni infrasettimanali, il martedì e giovedì dalle 18,30 con riaccompagno dalla madre alle ore
21.00 dopo cena;
- due week end alternati al mese dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera con riaccompagno alla madre prima di cena;
- soltanto previo accordo con la madre, nel caso quest'ultima non avesse organizzato uscite o gite con i figli, il SI. terrà con sé i figli oltre ai week end di sua spettanza un ulteriore sabato dal mattino alla CP_1 sera con riaccompagno alle 21.00 dalla madre;
- durante le festività canoniche (la Vigilia, Natale, Santo Stefano, Capodanno, il giorno della Befana,
Pasqua, Pasquetta ed altre festività o ponti) in alternanza con la madre, partendo da questo anno 2024 il giorno della Vigilia con il padre, dunque il giorno di Natale con la madre e il giorno di Capodanno con con la madre e Pasqua con il padre;
- 15 giorni consecutivi o non consecutivi nel periodo estivo con periodo e località da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno.
DISPONE che il SI. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Per_2 Per_ e alla SI.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 di ciascun mese la Parte_1 somma pari ad €. 450,00 (€. 225,00 cadauno) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici di pagina 2 di 3 rivalutazione Istat, oltre il 50 % della mensa scolastica di entrambi ed oltre al 50% delle spese straordinarie elencate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che i SI.ri e suddivideranno al 50% l'Assegno unico Parte_1 CP_1 Per_ universale per i figli e e le detrazioni fiscali per figli a carico saranno al 100% a favore Per_2 della SI.ra . Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione di carattere patrimoniale e di non pretendere nulla l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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