Sentenza 1 aprile 2025
Massime • 1
Nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2025, n. 15801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15801 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
Presidente - Sent. n. sez. 556/2025 Vito Di Nicola
UP 01/04/2025- DR EN
R.G.N. 35010/2024 MA AI
EN IO UC
AL VE
-Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DA IO, nato a [...] il [...]
AL AL, nato a [...] il [...]
AR CH, nato a [...] il [...]
TO TE, nato a [...] il [...]
NO ND, nato Salerno il 07/09/1973
SC AN, nato a [...] il [...]
EL IO, nato a [...] il [...]
EZ AR, nato a [...] il [...]
OR DR, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 15 marzo 2024 della Corte di appello di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AL VE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gian Luigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte dell'avvocato Carmine NO che, in difesa di
ND NO, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso lette le conclusioni scritte dell'avvocato ET AM che, in difesa di
AN SC, ha chiesto l'accoglimento del ricorso
ळ RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 marzo 2024 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 gennaio 2023 nelle forme del rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare di Salerno, così provvedeva: nei confronti di IO DA che era stato dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 18 e 22, riqualificati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, riconosciuto il vincolo della continuazione, applicata la diminuente del rito, era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 11, giorni 10 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa
-
rideterminava la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, in complessivi anni quattro mesi quatto e giorni venti di reclusione ed euro 1400,00 di multa, previo riconoscimento della continuazione con i fatti per i quali è stato giudicato con sentenza resa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 2 dicembre 2021, irrevocabile il 27 dicembre 2021;
-- nei confronti di Aldo Alfieri che era stato dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 11, 14 e 15 e, previa concessione delle attenuanti generiche, riconosciuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente del rito, condannato alla pena complessiva finale di anni tre, giorni dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa - rideterminava la pena in anni due, mesi undici di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata sub capo 11;
- nei confronti di CH AR confermava la pronuncia di primo grado che lo aveva dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 12 e 13 e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, riconosciuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni tre, giorni venti di reclusione ed euro 14.000 di multa;
-- nei confronti di TE TO
-che era stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 11 e 24 e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, riconosciuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 14.000,00 di multa rideterminava la pena in anni tre di
-
reclusione ed euro 14.000,00 di multa, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata sub capo 11 e revoca della pena accessoria;
nei confronti di ND NO confermava la pronuncia di primo
-
grado, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui al capo 29 e, concesse le
2 circostanze attenuanti generiche, riconosciuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, lo aveva condannato alla pena complessiva finale di anni due, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa;
nei confronti di AN SC confermava la pronuncia di primo grado che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui al capo 24 e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati e con quelli giudicati separatamente con sentenza della Corte di appello di Salerno del 31 maggio
2022, irrevocabile il 15 giugno 2022, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena complessiva finale di anni quattro, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
1nei confronti di Antonio Novelli che era stato dichiarato colpevole in primo grado dei reati di cui ai capi 50 e 51 e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ed alle aggravanti di cui al capo 50, riconosciuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, era stato condannato alla pena di anni due, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 4.000,00 di multa - rideterminava la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, in anni uno, mesi undici di reclusione ed euro 4000,00 di multa;
nei confronti di AR EZ confermava la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui al capo 32 e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, applicata la diminuzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;
nei confronti di Alessandro Santoro che era stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 11 e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 585 cod. pen, applicato l'aumento di cui all'art. 416-bis.1, applicata la diminuzione per il rito, era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione, pena sospesa rideterminava la pena in anni uno di reclusione, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., pena già sospesa.
Avverso la sentenza indicata in intestazione hanno proposto ricorso tutti gli imputati sopraindicati.
2. L'avv.to Stefania Pirro, in qualità di difensore di fiducia di IO
DA, ha proposto ricorso affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge per mancanza di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto e alla non
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に corretta quantificazione della pena. Si rileva che il "patto" intercorso tra le parti non esime il giudice dal compiere un'accurata verifica in ordine alla qualificazione giuridica data al fatto, che si assume, in tesi, errato. Si aggiunge inoltre che la
Corte territoriale non ha indicato i criteri adottati per la determinazione della pena.
2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e di motivazione per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per non aver la sentenza motivato congruamente l'eccessivo aumento per la continuazione.
3. L'avv.to Rosario Fiore, difensore di AL AL, ha affidato il proprio ricorso ad un unico motivo con il quale chiede l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per l'insufficiente motivazione in ordine al riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità.
Si osserva che la Corte non ha ritenuto l'ipotesi lieve nonostante il capo 15 facesse riferimento ad una cessione di cinque grammi a fronte della somma di
100 euro e il capo 14 indicasse quantitativi imprecisati di sostanze stupefacenti.
4. L'avv.to Rosario Fiore, in difesa di CH AR, ha dedotto un unico motivo con il quale chiede l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per l'insufficiente motivazione in ordine al riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità.
Si osserva che nel capo 12 si parla di un quantitativo imprecisato acquistato da MO CA e poi rivenduto in minima parte e che nel capo 13 appare evidente dalla lettura delle intercettazioni che le cessioni non erano numerose,
anche alla luce del lungo periodo monitorato.
5. Nell'interesse di TE TO ha presentato ricorso l'avvocato
CH RN affidandosi a due motivi.
5.1 Con il primo motivo si contesta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo 11 dell'imputazione, nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.
Si afferma che la partecipazione del TO alla gambizzazione del
UT è stata ritenuta solo in base a tabulati telefonici e ad un'unica conversazione e che la motivazione risulta viziata da manifesta illogicità e contraddittorietà laddove ritiene dimostrata la compartecipazione del proprio
4 assistito, mentre, dall'altro, si rimarca che l'AL si era innervosito nei confronti del TO, che non aveva condotto la vittima nel luogo stabilito.
Si afferma che la sentenza è viziata laddove non argomenta in ordine alla possibile applicazione della cosiddetta "causa di giustificazione putativa" di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., essendosi solo limitata a ritenere
l'insussistenza dello stato di necessità, nonostante lo specifico motivo di gravame sul punto.
5.2 Con il secondo motivo si contesta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo 24 dell'imputazione ed in ordine alla denegata riqualificazione della condotta nell'ipotesi attenuata.
Si deduce che la Corte di appello si limita ad una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado;
che gli indizi sono privi di riscontro estrinseco;
che non è dato conoscere il quantitativo di droga ceduta.
Si osserva altresì che la motivazione della Corte appare illogica, erronea e contraddittoria anche per quanto riguarda la mancata riqualificazione nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce della mancanza di riscontri e della dichiarazione confessoria del coimputato SC, che tra l'altro scagionava il proprio assistito.
6. L'avvocato Carmine NO, nell'interesse del proprio assistito
ND DA, ha dedotto un unico motivo, con il quale lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla omessa riconduzione del delitto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Osserva il difensore che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che
ND NO è assuntore di cocaina e che avrebbe dovuto essere considerata solo la parte destinata allo spaccio. Si rileva poi il deficit assoluto di motivazione in ordine alla esclusione del ritenuto concorso ex art. 110 cod. pen.,
nonché la mancata considerazione dell'interrogatorio reso dal prevenuto.
Con conclusioni scritte depositate prima della celebrazione dell'udienza,
l'avvocato Carmine NO ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
7 Nell'interesse di AN SC ha proposto ricorso l'avvocato
ET AM affidandosi a due motivi. 7.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto, non essendo dimostrato i quantitativi detenuti e che quelli ritenuti sono relativi a singole dosi, che non sono state trovate somme di denaro e non è stato valutato lo stato di tossicodipendente.
5 7.2 Con il secondo motivo deduce vizio di illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici territoriali hanno escluso la sussistenza dell'art. 62 n. 4 cod.
pen.
Con conclusioni scritte depositate prima della celebrazione dell'udienza,
l'avvocato ET AM ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
8. L'Avvocato IO Aiello ha proposto ricorso nell'interesse di IO
EL deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà o manifesta illogicità in merito al calcolo della pena relativamente alla pena base e agli aumenti di pena.
Si deduce l'eccessività della pena base concordata e degli aumenti, nonché
l'illegalità della pena, posto che sulla pena base individuata sono stati operati due aumenti per la continuazione, nonostante i reati in contestazione fossero solo due e che, nel calcolo intermedio, non è stata considerata la multa.
9. L'avvocato Pierluigi Spadafora nell'interesse di AR EZ ha affidato il suo ricorso a due motivi.
9.1 Con il primo motivo lamenta inosservanza, erronea applicazione, violazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 671 cod. pen. e 27, comma terzo Cost.
Si contesta che la Corte territoriale non ha riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza emessa il 15 novembre 2022 dalla Corte di appello di Salerno, irrevocabile il 27 aprile 2023, in ragione della distanza temporale dei fatti, delle diverse modalità di commissione del fatto e della eterogeneità delle condotte, senza considerare che lo stato di tossicodipendenza aveva indotto il prevenuto ad alienare ad altri lo stupefacente, a nulla rilevando che il tipo di sostanza venduta fosse diversa da quella da cui era dipendente, trattandosi di droga venduta per poterne acquistare altra.
9.2 Con il secondo motivo si contesta che la Corte di appello non abbia escluso la recidiva, omettendo di considerare che proprio nella sentenza con la quale era stato richiesto il vincolo della continuazione la recidiva era stata esclusa, malgrado fossero reati molto più gravi.
10 Nell'interesse di DR OR ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato IO Aiello, che si è affidato a due motivi.
10.1 Con il primo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà ○ manifesta illogicità della motivazione in merito alla partecipazione dell'imputato alla gambizzazione di cui al capo 11. Si lamenta che l'imputato è stato dichiarato colpevole solo in ragione delle sue frequentazioni con il gruppo che aveva organizzato l'agguato e che la sua unica colpa è stata quella di farsi trovare nel posto sbagliato al momento sbagliato.
10.2 Con il secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà O manifesta illogicità della motivazione in merito al riconoscimento del minimo della pena e delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, nonché in merito al riconoscimento della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen.
11. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti. 11.1 Nel premettere che la sentenza di secondo grado conferma integralmente il giudizio di responsabilità degli imputati AR, NO,
SC e EZ, si richiama la giurisprudenza di questa Corte con riguardo ai limiti di deducibilità del vizio di travisamento della prova in caso di doppia conforme e si osserva, quanto al dedotto mancato inquadramento dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, motivo comune a tutti gli imputati, che la sentenza impugnata è corretta ed adeguatamente motivata con riferimento alla posizione di ogni singolo imputato. Parimenti manifestamente infondati sono le doglianze ulteriori proposte da SC e EZ.
11.2 Con riferimento agli altri imputati, si richiama la giurisprudenza di questa Corte in tema di sindacato sulla pena concordata e si conclude per l'inammissibilità dei proposti ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi che verranno analizzati valutando inizialmente quelli definiti con pena concordata, e quindi tutti gli altri sono manifestamente infondati e vanno
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dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito esplicitate.
1. Inammissibili, perché proposti per motivi non consentiti, sono i ricorsi di
IO DA e EL IO, che innanzi alla Corte di appello hanno concordato l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
1.1 Va premesso che, in tema di concordato in appello, questo Collegio condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere
7 unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata
(Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; in termini conformi anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01), nonché il principio di diritto in base al quale le irregolarità del procedimento camerale integranti vizi di legittimità destinati a riverberarsi sulla validità della sentenza che ha recepito l'accordo, in forza del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., sono deducibili con il ricorso per cassazione solo se sanzionate a pena di nullità e se ricorre un pregiudizio giuridicamente apprezzabile (Sez. 3, n. 23397 del 06/02/2024, Rusu, Rv.
286543-01).
1.2 Tanto chiarito, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso presentato da IO DA, nella parte in cui deduce violazione di legge per mancanza di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica data ai fatti di cui ai capi 18 e 22, che, in base all'accordo raggiunto, sono stati inquadrati nel fatto lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, posto che, nel caso di specie, non viene in rilievo alcuna ipotesi di pena illegale, condividendosi sul punto quanto affermato da questa Corte, con orientamento consolidato, che valuta come inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n.
41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).
1.3 Quanto agli ulteriori motivi (e nello specifico, alla seconda parte del primo motivo ed al secondo motivo del ricorso presentato da IO DA, nonché all'unico motivo dell'imputato IO EL) va richiamato il principio di diritto secondo cui in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n.
4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01) nonché quello
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espresso proprio in un caso speculare a quello di specie in cui l'imputato si doleva della diversa misura dell'aumento di pena determinato in sentenza per la continuazione, nonostante la pena finale fosse conforme a quella oggetto di accordo secondo quale è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti,
8 allorchè, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo (Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021, dep. 2022, Aiosa, Rv. 282530-01).
Tali principi vanno letti in uno a quello in base al quale nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024, dep. 2025,
Vetrano; Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023, Mangiacotti, Rv. 285655-01; in termini conformi Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284-02).
Non ignora questo collegio, a quest'ultimo proposito, l'unica voce contraria espressa da Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464-01 (secondo cui è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma
1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi), ma ritiene tuttavia che sia condivisibile l'orientamento di gran lunga maggioritario.
Tale ultimo orientamento, infatti, oltre ad essere più rispondente alla ratio e alla natura del concordato in appello, si pone in linea con quanto affermato, nella fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena, da Sez. U,
Sacchettino, secondo cui la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23
e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01) e non è smentito da Sez. U, Fazio, posto che l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, che consente la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello, non è assimilabile al calcolo intermedio della pena che, oltre a non rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve ritenersi assorbito dalla pena finale concordata.
1.4 Applicando i principi sopra richiamati, la seconda parte del primo motivo proposto da IO DA, con cui deduce che la corte territoriale non ha indicato i criteri di determinazione della pena, deve ritenersi inammissibile non integrando quella fattispecie una ipotesi di pena illegale.
Del pari inammissibile è il secondo motivo, sempre dell'imputato DA, laddove si censura la sentenza impugnata per non aver motivato congruamente l'eccessivo aumento per la continuazione, rispetto al quale va evidenziato che la
Corte territoriale oltre ad aver recepito l'accordo, riconoscendo la continuazione negata in primo grado - con i fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di
Salerno del 2 dicembre 2021, ha operato un aumento minimo considerando anche la recidiva reiterata ed infraquiquennale e i limiti imposti in questo caso dall'art. 81 cod. pen. (di cui la difesa non fa menzione) aumento del quale,
proprio in ragione della sua esiguità, ricorrente non ha da dolersi. cheAnche l'unico motivo lamentato dalla difesa di IO EL
denuncia illegalità della pena, per essere stato operato un doppio aumento, partendo da una pena base eccessiva, con incongruenti aumenti, che non contemplano la multa " va dichiarato inammissibile in applicazione dei menzionati principi di diritto, che se, da un lato, non inquadrano, nella pena illegale, i calcoli intermedi della pena concordata, dall'altro, non ritengono sindacabile in cassazione l'accordo sulla pena e sugli aumenti operati, che anche con riferimento al ricorrente si sono risolti in aumenti vicini al minimo.
2. Con riferimento ai ricorsi presentati dagli altri imputati va chiarito che nel caso in esame viene in rilievo, per tutte le posizioni, una "doppia" conforme, perché anche quando la Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, lo ha fatto solo in punto di pena, rideterminata, nello specifico, in ragione della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.
pen. contestata al capo 11, ipotesi, questa, che ha riguardato i ricorrenti AL
AL, TE TO e DR OR, laddove, per converso, per tutti quanti gli altri, ossia CH AR, ND NO,
AN SC e AR AN, la pronuncia di secondo grado è integralmente confermativa della pronuncia di primo grado, senza neanche la rideterminazione della pena operata per gli altri nei termini sopraindicati.
2.1 In relazione, quindi, a tutti i ricorrenti diversi da quelli che hanno concordato l'applicazione della pena e che sono stati già trattati, va quindi premesso, che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione da ognuno di loro denunciato, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez.
2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; in termini conformi, Sez. 3, n.
44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del
01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01).
101 0 Sotto questo profilo è importante evidenziare che nel caso in esame la sentenza del Tribunale di Salerno e quella della Corte territoriale, nel saldarsi perfettamente tra loro, formano un unico complesso motivazionale, avendo i giudici di appello esaminato le censure proposte dai singoli appellanti con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione, e i motivi di gravame, illustrati nella prima parte della decisione della
Corte territoriale, non hanno riguardato elementi nuovi, ma gli stessi elementi valutati, nelle forme del rito abbreviato, dal giudice di primo grado, che sono stati per la massima parte qui nuovamente riproposti (che si versi, in questa situazione, in un tipico caso di "doppia conforme" cfr. le già citate Sez. 2, n.
37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez.3, n.13926 del 01/12/2011,
Valeri, Rv.252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri).
Nel caso di specie, per altro, le conformi sentenze di primo e di secondo grado si integrano perfettamente tra loro e fanno buon governo dei principi espressi da questa Corte sul tema (cfr Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep.
2020, Acampa, Rv. 278611-01). Laddove, infatti, l'appellante si è limitato alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, o ha prospettato critiche generiche, il giudice dell'impugnazione ha motivato, correttamente, per relationem;
mentre, quando sono state formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, la Corte di appello le ha compiutamente analizzate e ciò esclude qualunque vizio di motivazione della decisione (in questo senso, oltre a Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020,
Acampa, Rv. 278611-01, anche le conformi, Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435-01 e Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013,
Adduci, Rv. 255392-01).
Versandosi, come detto, in una ipotesi di cd. "doppia conforme", va per completezza chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M.,
Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01), situazione, questa, che non si è determinata nel caso in esame, in cui, come si
11 vedrà, non si ravvisano vizi di motivazione che inficiano la tenuta della decisione stessa.
3. Tanto premesso, e passando all'analisi del motivo comune a tutti i ricorrenti, ossia quello relativo all'omesso riconoscimento da parte della Corte di appello della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del
1990, oggetto dell'unico motivo proposto rispettivamente da AL AL,
CH AR e da ND NO;
del secondo motivo proposto da
TE TO;
del primo motivo del ricorso di AN SC ritiene questo collegio che lo stesso sia inammissibile in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, quando, come nel caso in esame viene in rilievo una doppia conforme, nei termini sopra precisat,i ed in considerazione del fatto che i ricorrenti omettono di confrontarsi efficacemente con quanto affermato dalla
Corte di appello.
3.1 Inammissibile, in particolare, è l'unico motivo di ricorso di AL AL, nei confronti del quale la Corte di appello (pag. 36 e 37) con motivazione congrua, oltre che giuridicamente corretta, ha negato la riqualificazione della condotta contestatigli ai capi 14 e 15 nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73
d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando la diversità della sostanza stupefacente, il consistente traffico di affari, la presenza di clienti-acquirenti stabili, le cessione di quantitativi imprecisati per i quali venivano corrisposte somme rilevanti (in una conversazione si fa menzione di 2400 euro come corrispettivo della cessione), il fatto complessivamente considerato.
Si tratta di elementi correttamente valorizzati dalla Corte di appello per escludere la derubricazione, in ossequio all'orientamento di questa Corte, che il collegio condivide, secondo cui in tema di stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente. (Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, dep. 2024,
Costa, Rv. 285997-01).
3.2 In relazione a CH AR e all'unico motivo da questi avanzato, alcuna censura può essere mossa alla Corte di appello di Salerno che, con motivazione che fa corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti (cfr
Sez. 2, Costa, cit.) ha valorizzato, con riferimento al capo 12, che le cessioni, lungi dall'avere ad oggetto un quantitativo imprecisato di stupefacente, si connotavano per la loro cadenza quasi quotidiana, per duraturi contatti, per
12 forniture assidue e stabili, e, con riferimento al capo 13, la quasi quotidianità dei contatti, la frequenza, l'eterogeneità delle sostanze, la pluralità di soggetti destinatari, il traffico consistente, tutti elementi che, come si è visto, portano ad escludere l'ipotesi lieve.
3.3. Quanto al secondo motivo proposto da TE TO, in relazione al reato di cui al capo 24, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, la Corte di appello non si è limitata ad una mera motivazione per relationem (che sarebbe comunque consentita), ma ha valorizzato la circostanza (pag. 51 e segg) che tutto complesso delle intercettazioni lasciava emergere come il ricorrente fosse il fornitore e il SC lo spacciatore, per quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente, ceduti a pluralità di clienti, con frequenti e continui contatti, elementi, questi, che, sempre in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, rendono inammissibile il dedotto motivo di ricorso.
3.4 Inammissibile è anche l'unico motivo di ricorso di ND NO,
condannato per il reato di cui al capo 29, che lamenta anche la mancata considerazione di quanto affermato in interrogatorio dall'imputato, che è un assuntore di cocaina e che non ha agito in concorso con altri.
La Corte di appello (pag. 56 e segg) dopo aver analizzato il reato contestato al ricorrente, in concorso con altri, valorizza la circostanza che in meno di due mesi il NO ha commercializzato 200 grammi di cocaina, quindi una seconda cessione per duemila euro ed infine una terza cessione a distanza di pochi giorni per un quantitativo indeterminato. Richiamando le motivazioni del primo giudice (che dà conto del fatto che NO ha confessato le cessioni, elemento questo non contestato nel ricorso e su cui la difesa non si confronta) si osserva che l'entità delle somme corrisposte e le quantità consistenti di stupefacente cedute portano ad escludere il fatto lieve, facendo così corretta applicazione di principi giurisprudenziali cui questo Collegio aderisce.
3.5 Egualmente inammissibile è il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AN SC, chiamato a rispondere del reato di cui al capo 24 e per il quale valgono le considerazioni già svolte nella parte in cui si è analizzato il secondo motivo del ricorso di TE TO.
Anche con riferimento al predetto alcuna censura può essere mossa alla
Corte di appello che ha valorizzato, in senso negativo all'accoglimento della istanza di riqualificazione della fattispecie in quella di cui al comma 5 del d.P.R.
n. 309 del 1990, la pluralità dei contatti con i clienti in un periodo di tempo pur limitato, la frequenza degli stessi contatti, unitamente ai quantitativi, alle cessioni quotidiane e consistenti, tutti elementi che, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale esposto, escludono il fatto lieve.
13 4. Inammissibili sono gli ulteriori motivi di doglianza proposti da TE
TO e AN SC, che esauriscono i ricorsi dagli stessi proposti.
4.1. Quanto al primo motivo di doglianza avanzato da TE TO, relativo al capo 11 dell'imputazione, il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con le articolate motivazioni della Corte di appello che, nell'escludere (in accoglimento parziale del primo motivo di appello) la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha evidenziato tutti gli elementi da cui emergeva il pieno coinvolgimento del ricorrente nella gambizzazione del UT, attinto da colpi di arma da fuoco la sera del 24 luglio 2020, richiamando le conversazioni ambientali nella vettura Citroen C3, le immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza e i verbali di sommarie informazioni, motivando in termini congrui e giuridicamente corretti tanto sui compiti che lo stesso aveva (ossia quello di condurre la vittima nel luogo in cui doveva avvenire l'aggressione e dove effettivamente avvenne) e anche in ordine al rilievo svolto nel gravame in ordine allo stato di necessità, che, secondo la difesa, avrebbe dovuto scriminare la condotta in ragione dello spessore criminale dei correi e che la Corte ha, con motivazione giuridicamente corretta e completa, ritenuto insussistente.
4.2 Il secondo motivo di doglianza di AN SC è inammissibile per genericità, non confrontandosi la difesa con quanto affermato dalla Corte di appello laddove ha escluso il riconoscimento del danno di particolare levità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. valorizzando, con argomenti corretti e logici, la circostanza che per la integrazione della circostanza si richiede che si sia in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o di disvalore sociale, situazione questa che non emerge nel caso in esame posto che dalle conversazioni non risulta che i guadagni fossero eseguiti ma anzi, proprio la frequenza dei contatti e il numero degli acquirenti,
anche in considerazione della sostanza smerciata (cocaina, oltre ad eroina), lasciavano fondatamente ritenere che i guadagni fossero consistenti.
5. Inammissibili sono i due motivi di ricorso proposti da AR EZ.
5.1 Alcuna censura può essere mossa alla Corte di appello che, con argomentazione corretta in diritto, oltre che approfondita (pag. 71 e 72), ha negato il riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza essa il 15 novembre 2022 dalla Corte di appello di Salerno, facendo corretta applicazione dei principi di diritto espressi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di reato continuato, se da un lato, l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante
14 compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del
10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652-01; in termini conformi, Sez. 5, n. 1766 del
06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 8513 del
09/01/2013, Fraticelli, Rv. 254809-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep.
2013, Daniele, Rv. 255156-01); dall'altro, con specifico riferimento allo stato di tossicodipendenza, esso, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., ad opera della legge 21 febbraio 2006, n.49, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019,
Avanzini, Rv. 275420-01).
Nel caso di specie, facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, la Corte di appello ha evidenziato che la distanza temporale tra i fatti, le diverse modalità di commissione degli stessi e la diversa tipologia di stupefacente (nella sentenza irrevocabile, attività di detenzione in casa di hashish e cocaina;
nella sentenza per cui si procede cessione al EZ da parte della coppia Corsini-Petringola di una partita di hashish per la successiva commercializzazione, fatto, questo contestato al capo 32 per il quale è intervenuta condanna) escludessero la continuazione e, valutando appositamente la richiesta la certificazione del Sert, nella quale si afferma la dipendenza da oppiacei, sostanza diversa da quella oggetto nel presente procedimento, ha ritenuto, con motivazione non illogica né errata in diritto, che i reati per i quali si procede e quello per cui è intervenuta condanna fossero sintomo di devianza e di inclinazione a commettere fatti di droga piuttosto che indici di commissione di fatti avvinti dal medesimo disegno criminoso ed espressivi dello stato di tossicodipendenza.
5.2 Inammissibile è anche il secondo motivo proposto, non confrontandosi la difesa del ricorrente con quanto analiticamente motivato (pag. 68 e 69 della sentenza) dalla Corte territoriale che, dopo aver analizzato singolarmente i precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale, ha rigettato la richiesta di esclusione della recidiva con motivazione logica e corretta, avendo evidenziato che i fatti per cui si procede, alla luce dei precedenti penali, denotano una progressione criminosa e rivelano una maggiore attitudine a delinquere in continuità con le precedenti condanne (nello specifico, per i reati di tentata rapina, ricettazione, violazione delle norme sugli interventi nel settore del giuoco e delle scommesse, detenzione illecita di sostanza stupefacente, false dichiarazioni sulla identità, detenzione di stupefacenti e armi).
15 In tal modo la Corte di appello di Salerno ha fatto buon governo dei principi espressi da questa Corte, sulla scorta dei quali, premesso che, ai fini della applicazione della recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
(Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01), si afferma che la recidiva è una circostanza aggravante e, come tale, per essere ritenuta in sentenza, deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice (Sez. 5, n. 20104 del
21/02/2024, M., Rv. 286519-01).
6. Parimenti inammissibili i due motivi di ricorso proposti da DR
OR.
6.1 Con il primo motivo, la parte reitera il primo motivo di gravame (il secondo motivo, relativo all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ha trovato accoglimento avendo la Corte di appello escluso, in relazione al reato di cui al capo 11 di cui risponde il ricorrente la menzionata aggravante) e lo stesso si palesa inammissibile per genericità.
A questo proposito, deve ricordarsi, in punto di diritto, che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati,
ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del
17/07/2019, Rv. 277710). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e disattesi nel precedente grado di giudizio - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, mancando di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, Rv. 284718;
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112); sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Nel caso di specie, la difesa continua a lamentare che il proprio assistito sia stato ritenuto partecipe della gambizzazione del UT (reato ascritto, per quanto rileva in questa sede, anche al TO e all'AL) solo in ragione della
16 sua frequentazione con il gruppo che aveva organizzato l'agguato, senza confrontarsi con quanto affermato dalla Corte di appello che, con sentenza
"doppia conforme" nei termini sopraindicati (tale dovendosi ritenere la pronuncia in esame che si è limitata ad escludere la circostanza aggravante, non anche la ricostruzione di tutta la vicenda e la riconducibilità della condotta agli imputati), ha ampiamente motivato sugli elementi a carico dell'imputato (cfr pag. 73 e segg) e, con argomentazione giuridicamente corretta, ha ritenuto il pieno coinvolgimento del OR.
A fronte di tale ricostruzione, si chiede alla Corte di cassazione un giudizio non consentito, posto che sono precluse in questa sede sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis,
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), e ciò impone di ritenere inammissibile il dedotto motivo di ricorso.
6.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso che attiene alla commisurazione della pena, giacchè la Corte di appello, non limitandosi al richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del
22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,
Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv.
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n.
36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda (la gravità della condotta, l'entità delle lesioni subite dal UT, la gravità delle vicenda che si sostanzia in una programmata azione di fuoco) che sorreggono la scelta di una pena base superiore al minimo e dell'omesso riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, così assolvendo all'obbligo di motivazione che viene richiesto quando la pena si discosta dal minimo edittale e non venga riconosciuto il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti.
Quanto all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 17 esclusa avendo il ricorrente ricoperto il ruolo di "palo" e, dopo l'aggressione, essendosi posto sullo scooter guidata dal protagonista della gambizzazione), che si presenta del tutto esente da censure, immune da illogicità, con la quale la ricorrente non si confronta effettivamente (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,
Rovinelli, Rv. 276970-01).
7 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per i ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro
3.000,00.
Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 01/04/2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
Vito Di Nicola AL VE
Иго слісне
Depositata in Cancelleria
Oggi, 23 APR. 2025
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IL FUNZIONARIO DIZIARIO NA
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 E 9 B
114 cod. pen. il denunciato vizio si manifesta come generico ed aspecifico nella sua formulazione e si deve ritenere non consentito, perché del tutto reiterativo del motivo di appello oltre che caratterizzato dalla evidente volontà di proporre una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
260608-01), non consentita in questa sede a fronte di una decisione (cfr pag. 78
e 79, in calce alla quale si evidenzia, in termini congrui, che l'attenuante andava