Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per caso fortuito o per forza maggiore, l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere quindi comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza della forza maggiore in relazione al mancato inoltro di un atto di appello mediante raccomandata determinato da una interruzione del servizio postale, che, però, per il suo carattere temporaneo, non aveva impedito la spedizione di altre raccomandate in orario successivo a quello della disfunzione, e comunque ancora utile per la proposizione dell'impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2015, n. 26833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26833 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/03/2015
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 504
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 32022/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NA AR N. IL 19/08/1966;
avverso l'ordinanza n. 4/2014 CORTE APPELLO di POTENZA, del 09/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA BENEDETTO;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché manifestamente infondati i motivi.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. AN NA RI, tramite il difensore fiduciario propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Potenza ha rigettato l'istanza di rimessione in termini articolata dalla AN in funzione della proposizione dell'appello volto a contrastare la condanna della ricorrente alla pena di giustizia resa dal Gip del Tribunale di Matera con sentenza del 6 dicembre 2013 per il delitto di calunnia, nell'occasione ritenuto.
2. Nel provvedimento impugnato si negano i presupposti della rimessione in termini dell'art. 175 c.p.p., ex comma 1. In particolare, secondo la ricostruzione in fattola difesa del ricorrente avrebbe consegnato ad un servizio privato la raccomandata con la quale si intendeva formalizzare l'appello per un cattivo funzionamento dell'ufficio postale di riferimento proprio in coincidenza con l'ultimo giorno utile per la spedizione tempestiva, ricorrente decadeva dalla possibilità di interporre tempestivamente il gravame.
La Corte ha tuttavia accertato che in realtà il servizio è stato solo temporaneamente sospeso tanto che, successivamente alla consegna della raccomandata relativa all'appello, venne postalizzata dallo stesso intermediario privato altra posta , prioritaria e per raccomandata. Si è concluso dunque affermando che la mancata spedizione doveva ascriversi solo ad una inadempienza del soggetto cui era stato assegnato l'incarico, non a forza maggiore.
3. Nel ricorso si lamenta violazione di legge, motivazione contraddittoria e insufficiente.
4. Il ricorso è manifestamente infondato perché, malgrado la copiosità degli elementi addotti e delle considerazioni spese , in fatto e diritto, a sostegno della fondatezza della pretesa veicolata prima con l'istanza di rimessione e oggi con il presente gravame, non risultano smentiti i nodi essenziali fondanti la decisione impugnata. 5. È pacifico, infatti, che la raccomandata con la quale doveva essere veicolato l'appello venne consegnata dal difensore della imputata ad un intermediario privato che avrebbe dovuto provvedere a postalizzarla presso l'ufficio postale di Rocca Imperiale. È anche pacifico che il giorno della consegna era l'ultimo utile per provvedere tempestivamente all'impugnazione; che la consegna avvenne nel pomeriggio, intorno alle ore 16,30, previa sollecitazione, rivolta all'intermediario privato, di provvedere necessariamente alla spedizione entro quel giorno;
che intorno alle ore 18 dello stesso giorno ebbe a verificarsi una disfunzione nel regolare servizio offerto dalle poste.
Infine, è incontroverso che tale interruzione fu solo temporanea tanto da non aver precluso al medesimo operatore privato di postalizzare altra raccomandata e diversa posta prioritaria tra le ore 17,07 ( quindi dopo la consegna della raccomandata ma prima della interruzione de servizio) e le 19,10 ( successivamente al cessare dell'interruzione, per forza di cose).
5. Questa cornice fattuale di riferimento non risulta contraddetta nel ricorso. Muovendo da tale dato fattuale , la decisione impugnata si rivela immune da incongruenze di tipo logico e giuridico, cosi da rimanere estranea a censure prospettabili in questa sede di legittimità.
5.1. Per giustificare la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., comma 1, il fattore ostativo al puntuale esercizio del mandato difensivo deve avere connotazioni oggettive , non potendo ritenersi altrimenti integrati gli estremi della forza maggiore o del caso fortuito, a seconda delle diverse situazioni in fatto, laddove l'impedimento sia comunque ascrivibile a comportamenti del soggetto non condizionati da fattori esterni in termini assoluti. Nel caso, come si è detto, il funzionamento del servizio postale , per quanto interrotto, venne comunque assicurato in termini tali da garantire il risultato perseguito come comprovato dal fatto che l'intermediario privato incaricato dal difensore della ricorrente ebbe comunque a postalizzare altri atti nel corso di quel pomeriggio, prima e dopo la interruzione. Tanto depriva di rilievo il fatto in sè della interruzione del servizio.
5.2. Nè, come mostra di fare la difesa, può recuperarsi valenza oggettiva all'impedimento sottolineando che nel conferire il mandato alla postalizzazione all'intermediario privato era stato precisata l'importanza del compimento dell'incombente entro e non oltre la stessa giornata di consegna della raccomandata. È pacifico, infatti, che il terzo non si è attenuto a siffatto mandato ne' , sentito in esito alla attività informativa disposta dalla Corte distrettuale, ha addotto alcuna ragione per la quale , pur in presenza di tale sollecitazione, ebbe a preferire l'invio di altri atti piuttosto che procedere alla spedizione del ricorso.
Nello stesso ricorso , inoltre , malgrado la certezza di tale circostanza fattuale , non si fornisce alcuna giustificazione della mancata esecuzione dell'incarico nei termini oggetto del mandato.
5.3. Ne consegue che la mancata osservanza del termine è sostanzialmente dipesa da una inosservanza, non altrimenti giustificata, del compito di spedizione assegnato ad un terzo intermediario. Siffatta circostanza cristallizza una patologia del rapporto di mandato tra il difensore e il terzo, utile a fondare eventuali pretese risarcitorie ai danni di quest'ultimo ma di certo deve ritenersi inidonea nell'ottica volta a colorare in termini di oggettività la difficoltà riscontrata in funzione della tempestiva proposizione dell'appello.
6. Da qui la inammissibilità del gravame cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, liquidata in via di equità, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015