Sentenza 15 luglio 2011
Massime • 1
Non integra il delitto di diffamazione a mezzo stampa la pubblicazione, su una rivista non avente carattere pornografico, di foto di un'attrice - ritratta nuda ed in pose ammiccanti insieme ad altre attrici in pose simili - in contesto non osceno e immune da qualsivoglia connotazione negativa, considerato che dette foto possono assumere significato deteriore solo se inserite in un contesto di oscenità e volgarità.
Commentari • 2
- 1. Diffamazione social: sussiste in caso di pubblicazione di foto pornografiche senza consenso espresso (Cass. Pen n. 19659/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima Integra il reato di diffamazione la condotta di pubblicazione in un sito internet (nella specie, nel social network facebook) di immagini fotografiche che ritraggono una persona in atteggiamenti pornografici, in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali sia stato precedentemente prestato il consenso alla pubblicazione (Cassazione penale sez. III - 19/03/2019). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 giugno 2017, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini …
Leggi di più… - 2. Fotomontaggio di professoresse nude: diffamazione (Cass. 36076/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2011, n. 42130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42130 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2011 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento