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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 671/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UM EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4187/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana Pal.lucarelli 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 523/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 6 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 19 settembre 2025 al comune di Santa Maria Capua Vetere (per brevità: il Comune), nonché depositato presso questa Corte il 17 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° 523/2025, notificatole il 27 giugno di quello stesso anno ed avente ad oggetto l'IMU per l'annualità 2020. A detrimento di tale avviso, recante un ammontare complessivo di 1.925,62 euro, l'odierna ricorrente ha sostenuto che in virtù della propria residenza anagrafica, accertata non soltanto dalla polizia municipale ma anche da un consulente tecnico d'ufficio designato dalla locale Procura della Repubblica, e della propria dimora abituale nell'unica unità immobiliare ad uso abitativo da lei posseduta, riguardo a quest'ultima e ad una delle relative pertinenze le andava riconosciuta l'esenzione dall'IMU; ed altresì ha eccepito la carente motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
Perciò di quest'ultimo la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento, previa sospensione della sua esecutività.
2. Con deduzioni depositate il 6 novembre 2025 si è costituito il Comune, evidenziando che nel 2020 la Ricorrente_1 risultava ancora inclusa nel nucleo familiare formato dai suoi due fratelli e dai loro genitori, dato che soltanto l'11 dicembre 2023 aveva trasferito la propria residenza nell'immobile ad uso abitativo da lei posseduto;
ed altresì rilevando che, all'epoca, suo padre Nominativo_1 fruiva già dell'esenzione dall'IMU relativamente ad un altro immobile.
3. Dopo aver versato in atti ulteriore documentazione il 27 dicembre 2025, con memoria depositata il 31 di quello stesso mese l'odierna ricorrente, nell'osservare che la produzione anagrafica avversaria riguardava suo padre Nominativo_1, ha sottolineato che sin dalla nascita lei era stata residente al civico 10 di Indirizzo_1; e che, riguardo all'abitazione oggetto del contendere, l'adibizione a propria dimora abituale risultava confermata da alcuni atti giudiziali e da plurimi sopralluoghi.
Infine nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2026 la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Indirizzo_2 Preliminarmente va osservato che nell'accertamento impugnato risultano contemplate tre unità immobiliari, tutte identificate in catasto al foglio 14 particella 5639: di cui una ad uso abitativo, contraddistinta dal subalterno 35, posseduta dallo Ricorrente_1 fin dal 2014 ed ubicata in Indirizzo_3; e le altre due di categoria C/2, contraddistinte dai subalterni 24 e 25, possedute soltanto dal 29 maggio 2018 in poi ed ubicate in Indirizzo_1. Peraltro risulta esattamente pagata, in misura di ottanta euro, l'IMU riferita alla più piccola delle due unità immobiliari di categoria C/2.
5. Ciò posto, riveste valenza meramente contestuale il certificato anagrafico rilasciato il 21 febbraio 2024 alla Ricorrente_1; e lo stesso dicasi per gli ulteriori tre distinti certificati, rilasciatile il 26 aprile di quel medesimo anno: l'uno e gli altri allegati al ricorso, pur senza venir numerati.
Nemmeno dimostra alcunché la sentenza n° 1412/2025 di questa Corte riguardante Nominativo_2, sorella dell'odierno ricorrente: la quale, ovviamente, risiede in una diversa unità immobiliare, identificata dal subalterno 22 ed avente quale pertinenza il subalterno 23.
Infine la documentazione acclusa alla memoria depositata il 31 dicembre 2025, quand'anche riferibile all'unità immobiliare per cui è lite, comprova esclusivamente l'abitabilità di quest'ultima e non già che essa, nel 2020, coincidesse con l'abitazione principale della ricorrente1o.
6. Invece riveste valenza storica il certificato di residenza rilasciato il 30 settembre 2024 alla Ricorrente_1 stessa: da cui si desume che costei è stata sempre residente in [...], presso un numero civico la cui toponomastica nell'agosto 2017 è stata variata da 62 a 10. Tuttavia in quel certificato vi è una duplice indicazione riguardo alla residenza al numero civico 10: duplicità che appare interpretabile alla stregua di una modifica della specifica unità immobiliare nella quale la Ricorrente_1 stessa sia stata residente fino alla data del 10 dicembre 2023 e, invece, successivamente.
7. Soprattutto, però, costituisce una nitida conferma del fatto che, nel 2020, l'odierna ricorrente non potesse considerarsi residente in un'unità immobiliare concettualmente distinta rispetto a quella di suo padre
Nominativo_1, quest'ultima catastalmente identificata dal subalterno 12, il seguente passaggio della relazione tecnica Palermiti, allegata al ricorso stesso, secondo cui:
- "... nel corso dei lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, fu progettato ed eseguito … un collegamento strutturale tra le due ... unità immobiliari [appartenenti l'una ad Ricorrente_1 e quella sottostante a suo padre Nominativo_1] mediante la realizzazione di una scala interna ..." di collegamento, invero oggetto delle fotografie nn° 1 e 9 versate in atti dalla Ricorrente_1 stessa;
- tali "... unità immobiliari sono dotate dagli stessi impianti di servizi nel senso che hanno in comune: 1)
l'impianto idrico ...", essendo "... alimentate dalle stesse tubature;
2) l'impianto elettrico ...", essendo "... servite dallo stesso contatore;
3) l'impianto di riscaldamento, esiste[ndo] un'unica caldaia che alimenta le stesse condutture e riscalda gli ambienti delle distinte unità immobiliari;
4) l'impianto di condizionamento", il quale "... viene utilizzato dalla macchina refrigerante per fornire l'aria condizionata alle distinte unità immobiliari”.
Quindi in buona sostanza, seppur distintamente accatastate, le due unità immobiliari in questione costituiscono un unicum: tale da render meramente fittizia per l'odierna ricorrente, anche posteriormente alla formale attribuzione della residenza anagrafica in data 11 dicembre 2023, la valenza di abitazione principale di quella da lei posseduta.
8. Nonostante la totale infondatezza della domanda attorea, l'indubbia complessità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(EU ME)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UM EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4187/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana Pal.lucarelli 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 523/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 6 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 19 settembre 2025 al comune di Santa Maria Capua Vetere (per brevità: il Comune), nonché depositato presso questa Corte il 17 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° 523/2025, notificatole il 27 giugno di quello stesso anno ed avente ad oggetto l'IMU per l'annualità 2020. A detrimento di tale avviso, recante un ammontare complessivo di 1.925,62 euro, l'odierna ricorrente ha sostenuto che in virtù della propria residenza anagrafica, accertata non soltanto dalla polizia municipale ma anche da un consulente tecnico d'ufficio designato dalla locale Procura della Repubblica, e della propria dimora abituale nell'unica unità immobiliare ad uso abitativo da lei posseduta, riguardo a quest'ultima e ad una delle relative pertinenze le andava riconosciuta l'esenzione dall'IMU; ed altresì ha eccepito la carente motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
Perciò di quest'ultimo la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento, previa sospensione della sua esecutività.
2. Con deduzioni depositate il 6 novembre 2025 si è costituito il Comune, evidenziando che nel 2020 la Ricorrente_1 risultava ancora inclusa nel nucleo familiare formato dai suoi due fratelli e dai loro genitori, dato che soltanto l'11 dicembre 2023 aveva trasferito la propria residenza nell'immobile ad uso abitativo da lei posseduto;
ed altresì rilevando che, all'epoca, suo padre Nominativo_1 fruiva già dell'esenzione dall'IMU relativamente ad un altro immobile.
3. Dopo aver versato in atti ulteriore documentazione il 27 dicembre 2025, con memoria depositata il 31 di quello stesso mese l'odierna ricorrente, nell'osservare che la produzione anagrafica avversaria riguardava suo padre Nominativo_1, ha sottolineato che sin dalla nascita lei era stata residente al civico 10 di Indirizzo_1; e che, riguardo all'abitazione oggetto del contendere, l'adibizione a propria dimora abituale risultava confermata da alcuni atti giudiziali e da plurimi sopralluoghi.
Infine nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2026 la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Indirizzo_2 Preliminarmente va osservato che nell'accertamento impugnato risultano contemplate tre unità immobiliari, tutte identificate in catasto al foglio 14 particella 5639: di cui una ad uso abitativo, contraddistinta dal subalterno 35, posseduta dallo Ricorrente_1 fin dal 2014 ed ubicata in Indirizzo_3; e le altre due di categoria C/2, contraddistinte dai subalterni 24 e 25, possedute soltanto dal 29 maggio 2018 in poi ed ubicate in Indirizzo_1. Peraltro risulta esattamente pagata, in misura di ottanta euro, l'IMU riferita alla più piccola delle due unità immobiliari di categoria C/2.
5. Ciò posto, riveste valenza meramente contestuale il certificato anagrafico rilasciato il 21 febbraio 2024 alla Ricorrente_1; e lo stesso dicasi per gli ulteriori tre distinti certificati, rilasciatile il 26 aprile di quel medesimo anno: l'uno e gli altri allegati al ricorso, pur senza venir numerati.
Nemmeno dimostra alcunché la sentenza n° 1412/2025 di questa Corte riguardante Nominativo_2, sorella dell'odierno ricorrente: la quale, ovviamente, risiede in una diversa unità immobiliare, identificata dal subalterno 22 ed avente quale pertinenza il subalterno 23.
Infine la documentazione acclusa alla memoria depositata il 31 dicembre 2025, quand'anche riferibile all'unità immobiliare per cui è lite, comprova esclusivamente l'abitabilità di quest'ultima e non già che essa, nel 2020, coincidesse con l'abitazione principale della ricorrente1o.
6. Invece riveste valenza storica il certificato di residenza rilasciato il 30 settembre 2024 alla Ricorrente_1 stessa: da cui si desume che costei è stata sempre residente in [...], presso un numero civico la cui toponomastica nell'agosto 2017 è stata variata da 62 a 10. Tuttavia in quel certificato vi è una duplice indicazione riguardo alla residenza al numero civico 10: duplicità che appare interpretabile alla stregua di una modifica della specifica unità immobiliare nella quale la Ricorrente_1 stessa sia stata residente fino alla data del 10 dicembre 2023 e, invece, successivamente.
7. Soprattutto, però, costituisce una nitida conferma del fatto che, nel 2020, l'odierna ricorrente non potesse considerarsi residente in un'unità immobiliare concettualmente distinta rispetto a quella di suo padre
Nominativo_1, quest'ultima catastalmente identificata dal subalterno 12, il seguente passaggio della relazione tecnica Palermiti, allegata al ricorso stesso, secondo cui:
- "... nel corso dei lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, fu progettato ed eseguito … un collegamento strutturale tra le due ... unità immobiliari [appartenenti l'una ad Ricorrente_1 e quella sottostante a suo padre Nominativo_1] mediante la realizzazione di una scala interna ..." di collegamento, invero oggetto delle fotografie nn° 1 e 9 versate in atti dalla Ricorrente_1 stessa;
- tali "... unità immobiliari sono dotate dagli stessi impianti di servizi nel senso che hanno in comune: 1)
l'impianto idrico ...", essendo "... alimentate dalle stesse tubature;
2) l'impianto elettrico ...", essendo "... servite dallo stesso contatore;
3) l'impianto di riscaldamento, esiste[ndo] un'unica caldaia che alimenta le stesse condutture e riscalda gli ambienti delle distinte unità immobiliari;
4) l'impianto di condizionamento", il quale "... viene utilizzato dalla macchina refrigerante per fornire l'aria condizionata alle distinte unità immobiliari”.
Quindi in buona sostanza, seppur distintamente accatastate, le due unità immobiliari in questione costituiscono un unicum: tale da render meramente fittizia per l'odierna ricorrente, anche posteriormente alla formale attribuzione della residenza anagrafica in data 11 dicembre 2023, la valenza di abitazione principale di quella da lei posseduta.
8. Nonostante la totale infondatezza della domanda attorea, l'indubbia complessità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(EU ME)