Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
La competenza a decidere in ordine al delitto di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale spetta, dopo la modifica apportata dall'art. 3, comma primo, lett. b), L. n. 72 del 2003 all'art. 4 del D. Lgs. n. 274 del 2000, al Tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/10/2009, n. 40879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40879 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 07/10/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 2486
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 25702/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA PA, N. IL 03/08/1982;
avverso la sentenza n. 99/2003 GIUDICE DI PACE di PESARO, del 23/02/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, con trasmissione atti.
OSSERVA
Con decreto di citazione emesso dal P.M. in data 23 luglio 2003, TA AO veniva tratto a giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Ragusa per rispondere del reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6, in relazione a fatto avvenuto il 12 dicembre 2002, perché, secondo la contestazione, non si era fermato in occasione di un incidente stradale, ricollegabile alla sua condotta, a seguito del quale LL SE aveva riportato lesioni personali. All'esito del dibattimento, il giudicante condannava il TA, riconosciutegli le attenuanti generiche, alla pena di Euro 346,00 di multa sottolineando che: 1) in base alle testimonianze acquisite, era emerso che l'incidente doveva ritenersi ricollegabile alla condotta di guida del TA;
2) l'auto condotta da quest'ultimo, dopo essersi fermata per pochi attimi, era poi subito ripartita;
3) la LL, dopo l'incidente, lamentava dolore alla schiena ed al collo;
4) l'imputato si era reso conto di quanto accaduto in conseguenza della sua manovra di sorpasso. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputato, con atto di gravame sottoscritto dal difensore, denunziando: a) non vi sarebbe stato contatto tra l'auto del TA e quella sulla quale viaggiava la LL, come da quest'ultima affermato conformemente a quanto riferito da altri testi: di tal che l'incidente non potrebbe considerarsi ricollegabile alla sua condotta;
b) la LL avrebbe riferito di aver battuto la testa ma senza conseguenze, e la teste AF avrebbe precisato che la LL "non aveva ferite a vista"; c) la circostanza che il TA dopo essersi fermato si era poi allontanato, dimostrerebbe che egli, pur avendo notato qualche anomalia nell'altrui comportamento, aveva ritenuto evidentemente irrilevante la propria condotta non avendo avvertito alcun motivo di allarme;
d) il TA non avrebbe avuto in alcun modo percezione di danni a persone: lo stesso teste TR, che aveva accompagnato la LL in ospedale, aveva riferito che quest'ultima lamentava solo qualche dolore ma "non c'era necessità di aiuto"; e) il giudicante avrebbe erroneamente applicato l'art. 192 c.p.p. nella valutazione del compendio probatorio, avendo attribuito significato accusatorio a quanto riferito dalla teste AF, trascurando del tutto le dichiarazioni degli altri testimoni assolutamente in sintonia con la tesi difensiva.
Il gravame è stato trasmesso a questa Corte, sul rilievo che trattasi di impugnazione avverso sentenza del Giudice di Pace di condanna alla pena pecuniaria, e, quindi, inappellabile ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37. Per il suo evidente carattere pregiudiziale, e non rilevandosi profili di inammissibilità dell'impugnazione, deve essere innanzi tutto affrontata la questione della competenza per materia, che, in forza della disposizione di cui all'art. 21 c.p.p., comma 1, è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo. Orbene, la competenza, nel caso in esame, appartiene al Tribunale. Ed invero, in conseguenza della modifica apportata dalla L. 9 aprile 2003, n. 72, art. 3, comma 1, lett. b), al D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, art. 4, la competenza a decidere in ordine al delitto di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, previsto dall'art. 189 C.d.S., commi 1 e 6, quale contestato al TA, è stata attribuita nuovamente al Tribunale.
Secondo la prevalente, ed ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio tempus regit actum che governa la successione nel tempo delle norme processuali, la competenza per materia va determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il P.M. esercita l'azione penale, non assumendo alcun rilievo, in mancanza di una disciplina transitoria ad hoc, il momento di consumazione del reato (Cass. 02/03/2005 n. 12148;
Cass. 06/07/2005 n. 26787; sia pure in tema di guida in stato di ebbrezza, cfr. Sez. Un. 3821/06 del 31 gennaio 2006, imp. Timofte, RV. 232592). La L. 9 aprile 2003, n. 72 è stata pubblicata sulla G.U. 15 aprile 2003, n. 88, e, non essendo state previste deroghe alla normale "vacatio legis", è entrata in vigore il 30/04/2003. Il decreto di citazione a giudizio a carico del TA è stato emesso il 23 luglio 2003. Mette conto sottolineare che le uniche due eccezioni poste dal legislatore alla regola della indiscriminata rilevabilità dell'incompetenza per materia, sono rappresentate dall'ipotesi in cui l'incompetenza sia determinata dalla connessione e da quella, prevista dall'art. 23 c.p.p., comma 2, in cui il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore (cosiddetta incompetenza per eccesso o ipercapacità): casi che, all'evidenza, sono estranei alla concreta fattispecie. Ne deriva che la sentenza del Giudice di pace "de qua" è stata pronunciata in violazione dei fondamentali principi di diritto che regolano la competenza per materia, e che la stessa - restando ovviamente assorbite le doglianze dedotte dal ricorrente - deve essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per l'esercizio dell'azione penale dinanzi al Giudice competente, e cioè il Tribunale di Ragusa il quale applicherà, peraltro, il precedente e più favorevole trattamento sanzionatorio, proprio del momento consumativo del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Ragusa competente per materia.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2009