Art. 14.
Ai fini dell'applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinunzia o la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo del concedente.
Ai fini dell'applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinunzia o la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo del concedente.