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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3772 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5312/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice dott. Caterina Arcani Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 5312/24, promosso da:
.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Silvia Graziosi del Foro di Modena, con studio professionale in LA (Mo), alla via Bontempelli 240
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. C.F._2
RESISTENTE Conclusioni per il solo ricorrente: “ NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rifiuto di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto – riconoscere in capo al sig
[...]
C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
41058 LA (Mo) Via Bernardoni n. 1 il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, ordinando alla Questura di Modena il rilascio del conseguente permesso di soggiorno. IN OGNI CASO: con vittoria di competenze diritti ed onorari oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge. …”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 12 aprile, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Modena emesso in data 18.10.2023, notificatogli il 13.3.2024.
1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 11.07.2023, secondo la quale “…l'istante ha dichiarato di aver fatto ingresso in Italia nel dicembre 2015, ha proposto domanda di protezione internazionale presso la Questura di Gorizia nel 2020, rigettata dalla Commissione territoriale
[...]
protezione internazionale di Trieste il 05/02/2021 e attualmente pendente in Controparte_2 sede contenziosa di primo grado presso il Tribunale di Trieste. Relativamente alla situazione occupazionale, il richiedente risulta aver lavorato dal Maggio 2021 a luglio 2021 presso un'azienda Agricola a Guiglia (Mo) come operaio a tempo determinato e da Maggio 2022 presso azienda Lavorint Spa come operaio. Per quanto riguarda la sistemazione abitativa è stato prodotto agli atti una dichiarazione di ospitalità a LA (Mo) che tuttavia non è in grado di attestare a quale titolo il richiedente risieda all'indirizzo indicato. Non sono stati prodotti elementi che attestino il grado di conoscenza della lingua italiana. La situazione documentale rappresentata appare incompatibile con l'instaurazione di una stabile vita private nel nostro Paese che risulti incompatibile con il rimpatrio e l'attività lavorativa non è di per sè sufficiente a dimostrare l'esistenza di una consolidata integrazione, a maggior ragione se non vi sono altri elementi che attestino l'inserimento nel tessuto sociale locale. Occorre peraltro rilevare che nulla emerge riguardo il periodo ricompreso tra l'arrivo in Italia (2015) e la presentazione della domanda di asilo (2020), mentre I primi contratti di lavoro di cui il richiedente risulta essere parte risalgono al 2021, sei anni dopo l'ingresso sul territorio;
risultano periodi contributivi attestati dall'estratto conto INPS agli atti solo per l'anno 2022 e 2023. Peraltro il richiedente ha dichiarato di aver la propria famiglia in Pakistan e non risulta aver instaurato legami personali in Italia suscettibili di essere attinti da un parere sfavorevole rispetto all'istanza presentata. Ne consegue l'insussistenza di fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione al rispetto della propria vita private o familiare sancito dall'art 8 CEDU..”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, nonché la dura della sua permanenza sul territorio nazionale.
1.3. Ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Sebbene regolarmente citato (v. sul punto allegati alla nota di deposito del difensore di parte ricorrente) il non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 20.10.2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: a luglio 2025 ho cambiato lavoro, ora ho il contratto di lavoro a tempo indeterminato presso mio cugino a Torino. Sto imparando il mestiere, lavoro Parte_3 nel negozio di carne che è di sua proprietà, così dopo potrò aprire un'attività per conto mio. Guadagno al mese 1200,00-1300,00 euro circa. Lavoro 8 ore al giorno, tutti i giorni tranne il martedì che è di riposo… ADR: ad aprile di quest'anno ho comprato una casa a LA, in provincia di Modena, ho stipulato anche il mutuo, pago 600,00 euro di rata mensile. AD: lavora a Torino ma vive a LA? R: io a Torino sto solo imparando il mestiere, mi fermo a dormire a casa di mio cugino che mi ospita gratuitamente quando posso, ogni settimana circa, torno a LA nella mia casa dove non abita nessuno. ADR: penso che mi serviranno altri due-tre mesi per imparare il mestiere poi aprirò un negozio tutto mio a Modena o a Bologna. ADR: io sono entrato in Italia nel 2020 non nel 2015, è un errore, è scritto anche sul mio permesso provvisorio, ma io ripeto non nel 2015 in Italia ma nel 2020perchénel 2015 mi trovavo in Grecia dove sono rimasto diversi anni senza presentare domanda di protezione internazionale;
ho presentato domanda di asilo che ora è pendente in Tribunale nel 2020 a Trieste ma non è ancora stata fissata udienza. ADR: sto bene in salute, grazie. ADR: non ho preso parte a nessun corso di formazione, la lingua italiana l'ho imparato lavorando. ADR: qui in Italia ho come parenti due cugini, uno dei quali, come ho detto prima, è il mio attuale datore di lavoro. ADR: i miei genitori sono morti, mio padre è morto quando mia madre era incinta di me e mia madre è morta dandomi alla luce. Mi ha cresciuto mia zia, sorella di mia madre. Sono in contatto telefonico con lei. ADR: sono single. ADR: non hop hobby, lavoro e basta. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana.….”.
.6 Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e poi ha assegnato termine alla parte ricorrente per il deposito di integrazione documentale e, successivamente, rimesso gli atti al giudice delegante.
1.7. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rinnovo del titolo richiesto, CP_3 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_3 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dalla circostanza dell'avvenuta ricezione e successiva trasmissione da parte resistente alla competente Commissione Territoriale per il previsto parere). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso Per_1 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, si deve osservare come negli otto anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente, immune da pregiudizi penali (nulla, sul punto, è stato allegato da parte resistente, rimasta contumace, nonché certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti in atti dalla difesa) abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche dallo svolgimento di un regolare lavoro a tempo pieno ed indeterminato come apprendista macellaio presso il negozio di carni di un suo cugino con sede a Torino, riuscendo, altresì, a percepire discreti guadagni, come da estratto previdenziale INPS aggiornato, dalle copie delle buste-paga allegate in atti. Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo contratto in regola e a tempo indeterminato. Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente ha dimostrato di risiedere in un immobile di cui è diventato proprietario come da contratto di compravendita immobiliare versato in atti e per il quale ha stipulato anche un contratto di mutuo.
L'inserimento è, inoltre, provato dalla conoscenza della lingua italiana che il ricorrente, sia pur privo di idonea attestazione, ha dimostrato di conoscere in maniera discreta, come evincibile dal verbale della sua audizione in sede giudiziale.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna il 19.12.25
Il Presidente est.
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice dott. Caterina Arcani Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 5312/24, promosso da:
.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Silvia Graziosi del Foro di Modena, con studio professionale in LA (Mo), alla via Bontempelli 240
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. C.F._2
RESISTENTE Conclusioni per il solo ricorrente: “ NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rifiuto di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto – riconoscere in capo al sig
[...]
C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
41058 LA (Mo) Via Bernardoni n. 1 il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, ordinando alla Questura di Modena il rilascio del conseguente permesso di soggiorno. IN OGNI CASO: con vittoria di competenze diritti ed onorari oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge. …”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 12 aprile, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Modena emesso in data 18.10.2023, notificatogli il 13.3.2024.
1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 11.07.2023, secondo la quale “…l'istante ha dichiarato di aver fatto ingresso in Italia nel dicembre 2015, ha proposto domanda di protezione internazionale presso la Questura di Gorizia nel 2020, rigettata dalla Commissione territoriale
[...]
protezione internazionale di Trieste il 05/02/2021 e attualmente pendente in Controparte_2 sede contenziosa di primo grado presso il Tribunale di Trieste. Relativamente alla situazione occupazionale, il richiedente risulta aver lavorato dal Maggio 2021 a luglio 2021 presso un'azienda Agricola a Guiglia (Mo) come operaio a tempo determinato e da Maggio 2022 presso azienda Lavorint Spa come operaio. Per quanto riguarda la sistemazione abitativa è stato prodotto agli atti una dichiarazione di ospitalità a LA (Mo) che tuttavia non è in grado di attestare a quale titolo il richiedente risieda all'indirizzo indicato. Non sono stati prodotti elementi che attestino il grado di conoscenza della lingua italiana. La situazione documentale rappresentata appare incompatibile con l'instaurazione di una stabile vita private nel nostro Paese che risulti incompatibile con il rimpatrio e l'attività lavorativa non è di per sè sufficiente a dimostrare l'esistenza di una consolidata integrazione, a maggior ragione se non vi sono altri elementi che attestino l'inserimento nel tessuto sociale locale. Occorre peraltro rilevare che nulla emerge riguardo il periodo ricompreso tra l'arrivo in Italia (2015) e la presentazione della domanda di asilo (2020), mentre I primi contratti di lavoro di cui il richiedente risulta essere parte risalgono al 2021, sei anni dopo l'ingresso sul territorio;
risultano periodi contributivi attestati dall'estratto conto INPS agli atti solo per l'anno 2022 e 2023. Peraltro il richiedente ha dichiarato di aver la propria famiglia in Pakistan e non risulta aver instaurato legami personali in Italia suscettibili di essere attinti da un parere sfavorevole rispetto all'istanza presentata. Ne consegue l'insussistenza di fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione al rispetto della propria vita private o familiare sancito dall'art 8 CEDU..”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, nonché la dura della sua permanenza sul territorio nazionale.
1.3. Ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Sebbene regolarmente citato (v. sul punto allegati alla nota di deposito del difensore di parte ricorrente) il non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 20.10.2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: a luglio 2025 ho cambiato lavoro, ora ho il contratto di lavoro a tempo indeterminato presso mio cugino a Torino. Sto imparando il mestiere, lavoro Parte_3 nel negozio di carne che è di sua proprietà, così dopo potrò aprire un'attività per conto mio. Guadagno al mese 1200,00-1300,00 euro circa. Lavoro 8 ore al giorno, tutti i giorni tranne il martedì che è di riposo… ADR: ad aprile di quest'anno ho comprato una casa a LA, in provincia di Modena, ho stipulato anche il mutuo, pago 600,00 euro di rata mensile. AD: lavora a Torino ma vive a LA? R: io a Torino sto solo imparando il mestiere, mi fermo a dormire a casa di mio cugino che mi ospita gratuitamente quando posso, ogni settimana circa, torno a LA nella mia casa dove non abita nessuno. ADR: penso che mi serviranno altri due-tre mesi per imparare il mestiere poi aprirò un negozio tutto mio a Modena o a Bologna. ADR: io sono entrato in Italia nel 2020 non nel 2015, è un errore, è scritto anche sul mio permesso provvisorio, ma io ripeto non nel 2015 in Italia ma nel 2020perchénel 2015 mi trovavo in Grecia dove sono rimasto diversi anni senza presentare domanda di protezione internazionale;
ho presentato domanda di asilo che ora è pendente in Tribunale nel 2020 a Trieste ma non è ancora stata fissata udienza. ADR: sto bene in salute, grazie. ADR: non ho preso parte a nessun corso di formazione, la lingua italiana l'ho imparato lavorando. ADR: qui in Italia ho come parenti due cugini, uno dei quali, come ho detto prima, è il mio attuale datore di lavoro. ADR: i miei genitori sono morti, mio padre è morto quando mia madre era incinta di me e mia madre è morta dandomi alla luce. Mi ha cresciuto mia zia, sorella di mia madre. Sono in contatto telefonico con lei. ADR: sono single. ADR: non hop hobby, lavoro e basta. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana.….”.
.6 Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e poi ha assegnato termine alla parte ricorrente per il deposito di integrazione documentale e, successivamente, rimesso gli atti al giudice delegante.
1.7. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rinnovo del titolo richiesto, CP_3 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_3 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dalla circostanza dell'avvenuta ricezione e successiva trasmissione da parte resistente alla competente Commissione Territoriale per il previsto parere). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso Per_1 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, si deve osservare come negli otto anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente, immune da pregiudizi penali (nulla, sul punto, è stato allegato da parte resistente, rimasta contumace, nonché certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti in atti dalla difesa) abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche dallo svolgimento di un regolare lavoro a tempo pieno ed indeterminato come apprendista macellaio presso il negozio di carni di un suo cugino con sede a Torino, riuscendo, altresì, a percepire discreti guadagni, come da estratto previdenziale INPS aggiornato, dalle copie delle buste-paga allegate in atti. Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo contratto in regola e a tempo indeterminato. Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente ha dimostrato di risiedere in un immobile di cui è diventato proprietario come da contratto di compravendita immobiliare versato in atti e per il quale ha stipulato anche un contratto di mutuo.
L'inserimento è, inoltre, provato dalla conoscenza della lingua italiana che il ricorrente, sia pur privo di idonea attestazione, ha dimostrato di conoscere in maniera discreta, come evincibile dal verbale della sua audizione in sede giudiziale.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna il 19.12.25
Il Presidente est.
Dott. Luca Minniti