CASS
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo "ex se" come fattore di attenuazione ai fini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2024, n. 17470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17470 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/01/2024 del TRIB. LIBERTA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla 1. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, d , conversione in legge del di n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17470 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 8/1/2024 il Tribunale di Torino, sezione del riesame, ha rigettato l'appello proposto in data 17/11/2023 nell'interesse dell'odierno ricor- rente AT SI, attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino del 9/11/2023, notifi- catagli nella medesima data, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di sosti- tuzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione ai reato di cui al capo 11) (delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 commi 4 e 6, 80 comma 2 d.P.R. 30911990). Al SI -come ricorda il provvedimento impugnato- è stata applicata, con or- dinanza GIP di Torino del 19/5/2021, eseguita il 12/5/2022, la custodia in carcere con riferimento al capo 11) della rubrica cautelare, relativo alla detenzione di circa 120 kg lordi di marijuana, fatto commesso il 18.12.2018, nonché in relazione al capo 15) per la cessione di un quantitativo non precisato di cocaina a tale CA- PASSO US, fatto del 7/12/2018. In ordine a tali reati lo stesso SI è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato in data 1/6/2022, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 15) nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, oltre la pena pecuniaria. A seguito di richiesta di concordato in appello pronunciata il 25/5/2023, la Corte di Appello ha rideterminato la pena inflitta in anni 4, mesi 3 e giorni 10 di reclusione, oltre la multa (sentenza che risulta impugnata con ricorso fissato avanti la Settima Sezione della Corte di cassazione con udienza fissata il 1/3/2024). In data 9/11/2023 il difensore dell'imputato ha avanzato nuova istanza di sostituzione della misura con quella degli AA.DD. presso l'abitazione in Oria (BR) che la Corte di appello di Torino ha rigettato sul rilievo dell'assenza di elementi nuovi - diversi dal mero decorso del tempo - rispetto a quelli già presi in conside- razione durante la valutazione delle precedenti, analoghe, istanze cautelari (del 25.11.2022, 26.05.2023 e 27.07.2023). Nello specifico, la Corte di Appello ha pre- cisato che:
1. il pericolo di reiterazione criminosa era reso evidente dai "legami che il prevenuto ha maturato nell'ambito dell'attività illecita acc:ertata";
2. la ridu- zione di pena era conseguenza dell'accettazione di una proposta di concordato e non di una "rivalutazione/ridimensionamento della gravità dei fatti contestati"; 3. del tutto irrilevanti erano i riferimenti alle vicende cautelari che interessavano la posizione degli altri coimputati. Aveva proposto appello la Difesa del SI,censurando tale provvedimento per non avere argomentato, se non con motivazioni "tanto generiche quanto apoditti- che" in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della sola custodia in carcere;
il difensore pertanto aveva insistito per l'accoglimento dell'istanza di sostituzione, mettendo nuovamente in evidenza: l'allontanamento di SI dal contesto delinquenziale connesso al traffico di stupefacenti già prima dell'esecuzione dell'ordinanza genetica;
la consegna spontanea presso la Casa Cir- condariale di Brindisi;
il lungo periodo di detenzione;
l'assenza di precedenti spe- cifici;
la disparità di trattamento rispetto agli altri coimputati. Il Tribunale del Riesame di Torino ha rigettato l'appello in questione sul rilievo che lo stesso, ai limiti dell'ammissibilità, è infondato perché ripropositivo, del tutto pedissequamente, della domanda di sostituzione della custodia cautelare in car- cere avanzata nel luglio 2023, rigettata dalla medesima Corte e il cui appello era stato rigettato con il provvedimento dell'ottobre 2023, che è stato assunto dal Tribunale con le motivazioni che vengono trascritte in ricorso. Tale provvedimento -si evidenzia nel provvedimento impugnato- non è stato tempestivamente impugnato con ricorso in Cassazione dalla Difesa e, pertanto, ha carattere di giudicato cautelare. E l'ulteriore elemento del tempo trascorso non vale a mutare il quadro cautelare. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il SI, a mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, che riprodurrebbe quasi in toto quello precedente dell'ottobre 2023 e conterrebbe un'affermazione non corretta, in quanto avverso quel provvedimento era stato proposto ricorso per cassazione con udienzE, camerale fissata per il 14/2/2024, per cui non si era formato alcun giudicato cautelare. A fronte di ciò, il Collegio torinese non avrebbe tenuto nel debito conto alcuni elementi chiaramente favorevoli al SI, quali la risalenza temporale dei fatti com- messi e la quasi totale assenza di precedenti penali che dovevano indurre a rite- nere fortemente attenuata la pericolosità sociale e quindi ormai sproporzionata la misura cautelare in carcere. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento 3 alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Ne deriva il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. E' vero, come rileva il ricorrente, che la precedente ordinanza del 30/10/2023 con cui il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'appello propo- sto dall'odierno ricorrente AT l'ordinanza della Corte di Appello di Torino del 27/7/2023, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti dorniciliari in relazione al reato di cui al capo 11 (delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 commi 4 e 6, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990) era stata oggetto di impugnazione in Cassazione, ma il ricorso proposto, all'esito dell'udienza del 14 febbraio 2024 richiamata dal ricor- rente, è stato rigettato. Si è realizzato, pertanto, seppure successivamente al provvedimento impugnato, il giudicato cautelare. E deve ricordarsi che le ordi- nanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplici- tamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure addu- cendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex plurimis, Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009, Rv. 246026; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Rv. 235908). Detta preclusione può essere superata solo quando nel nuovo incidente cautelare si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva (Sez. 2, n. 49270/12; Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, Rv. 252151). Al di là dell'avvenuta impugnativa o meno della precedente ordinanza del tri- bunale del riesame piemontese al momento della pronuncia oggi in esame, tutta- via, il provvedimento del tribunale piemontese, a fronte della proposizione dei me- desimi elementi che erano stati alla base di analogo rigetto del gravame cautelare qualche mese prima, aveva comunque confutato motivatamente le doglianze pro- postegli, in primis, legittimamente facendo proprie e ribadendo, in punto di per- manenza delle esigenza cautelari, le argomentazioni già espresse nell'ottobre 2023. Come si ricorda nel provvedimento impugnato, il pericolo concreto ed attuale che il SI, se non adeguatamente contenuto, possa reiterare fatti di reato in ma- teria di stupefacenti era stato ritenuto dimostrato, in primo luogo, dalle circostanze di commissione dei fatti, caratterizzate da modalità circolatorie organizzate rela- tive a ingenti quantitativi di droga, chiaramente espressive dell'appartenenza dell'appellante a un circuito di criminalità di medio-alto livello, anche con profili di 4 internazionalità. Suggella tale assunto -come si legge nell'ordinanza impugnata- il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 80 del testo sugli stupefacenti, dal momento che la ratio dell'aumento di pena legato a tale aggravante è correlata proprio ad una maggior pericolosità insita nell'ingente quantità cli stupefacenti che, secondo l'id quod plerumque accidit, non si inserisce mai in scenari estemporanei. In secondo luogo, viene evidenziato come nessuno degli elementi messi in luce dalla Difesa consenta, allo stato, di ritenere mutato il quadro cautelare. Nel corso del procedimento -come ricorda il provvedimento impugnato- l'im- putato, già condannato in due gradi di giudizio, non ha posto in essere alcun com- portamento espressivo dell'effettuazione di una scelta valoristica inversa rispetto a quella registrata in passato, né ha dimostrato una qualche forma di ravvedi- mento. In sede di interrogatorio di garanzia, SI si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato spontanee dichiarazioni (parzialmente confessorie e ge- neriche); ma si tratta pertanto di un elemento - evidentemente finalizzato ad ot- tenere un migliore trattamento cautelare e di quantum di pena - da cui, per i giudici del gravame cautelare/ non è possibile desumere il venir meno dell 'accertata pe- ricolosità sociale. Per i giudici torinesi preme osservare, infatti, che eventuali ammissioni pre- sentate in contesti diversi dall'interrogatorio di garanzia o da quello dinnanzi al P.M - e dunque in ambiti in cui è garantito il contradditorio - assumono un'apprez- zabilità limitata e ciò in sostanziale adesione al principio giurisprudenziale costante secondo cui, ai fini della sostituzione della misura, la condotta collaborativa dell'in- dagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 3488 del 02/12/2009, dep. 2010, Rv. 245984). 3. Come si legge nel provvedimento impugnat91 tempo trascorso in costanza di misura cautelare da SI, appare ampiamente proporzionato, ai sensi dell'art. 275 co. 2 cod. proc. pen., rispetto alla pena (ad anni 4, mesi 3 e giorni 10 di reclusione) irrogata all'esito del giudizio di secondo grado, che, nonostante la de- curtazione connessa alla scelta processuale del concordato ex arir 599 bis cod. proc. pen., risulta di certo non trascurabile, in linea con la gravità dei fatti per i quali l'imputato è sottoposto a misura custodiale. Corretto è il rilievo che, in tema di esigenze cautelari, la valutazione da espri- mere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al peri- colo di recidivanza, è autonoma in relazione alla posizione proc:essuale di ciascun coindagato o coimputato, in quanto la stessa si fonda, olt -e che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi dilformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (così SE?Z. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02; conf. Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056 - 01; conf. Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Di Paola, Rv. 285141 - 01). In proposito questa Corte, ancora di recente, ha condivisibilmente chiarito che, in tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favore- vole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravve- nuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun in- dagato (Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Calderone, Rv. 285141 - 01; conf. . Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016 Ficicchia Rv. 266889 - 01; Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, dep. 2020 ), Vaglia, Rv. 278203 - 01 che ha precisato, in relazione ad una fattispecie di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari sul presupposto dell'ascrivibilità al ricorrente, a differenza del coindagato che aveva ottenuto l'attenuazione della misura, di precedenti pe- nali, specifici e recenti, come, al più, possono assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante). In punto di idoneità della misura in atto, poi, anche qui a fronte della mancata emersione di fatti nuovi, il giudice del gravame cautelare richiama il proprio dictum della precedente ordinanza e ribadisce, perciò, che la collocazione agli arresti do- miciliari, anche attuata con le modalità di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. e in luogo distante rispetto a quello di commissione dei fatti, si rivela non solo soluzione non proporzionata rispetto alla pena irrogata per i fatti in contestazione ex art.. 275 comma 2 cod. proc. pen., ma anche non adeguata alla prevenzione di fatti delittuosi della stessa indole da parte dell'imputato, considerato che gli stessi ben potrebbero essere commessi anche dall'interno del domicilio da parte del preve- nuto, impartendo direttive ad altri, dirigendo a distanza analoghe vicende circola- torie ovvero anche solo detenendo presso l'abitazione sostanze stupefacenti, te- nuto conto che il fatto in esame denota senza dubbio un inserimento non occasio- nale nel mercato di spaccio e dunque il contatto con ambiti delinquenziali di un certo rilievo dai quali l'imputato non ha manifestato l'intenzione di prendere le distanze. L'inadeguatezza degli arresti domiciliar i presso l'abitazione in Oria, del resto -si legge ancora nel provvedimento impugnato- è resa evidente dal tenore di una conversazione captata durante le indagini ne! corso della quale SI si vantava di svolgere i propri traffici illeciti, da tempo, sia a Torino sia a Oria, senza mai essere stato scoperto dalle forze dell'ordine (il richiamo è allo stralcio di registrazione ambientale nel veicolo con SI, a bordo con Palazzo FA, del 14/01/2019, ore 6 12:55: "AT commenta a FA la sua abitudine nell'adottare un atteggiamento guardingo, sottolineando il fatto che lui abbia sempre "lavorato" (quando AT parla di lavoro si riferisce all'attività di spaccio n.d.r.) ad Oria (BR) ed a Torino ed altrove, fortuna non è mai stato beccato"). Logico appare il rilievo che da tale dialogo emerge in maniera evidente non soltanto che l'imputato non era un neofita nell'ambito del commercio degli stupefacenti, ma anche che era solito spacciare nel luogo ove oggi chiede di recarsi in detenzione domestica. 4. Ribaditi gli aspetti di cui sopra attraverso il richiamo ala precedente ordi- nanza, correttamente viene rilevato nei provvedimento impugnato che, con riferi- mento al caso di specie/si è registrato un unico elemento di novità rispetto alla precedente valutazione giurisdizionale, ovvero il decorso di un ulteriore periodo di tempo in stato di custodia cautelare in carcere. I giudici torinesi danno atto, tuttavia, che, anche in relazione ai quantitativi di stupefacente di cui all'imputazione, il c.d. tempo silente non può, evidente- mente, spiegare effetti. Ed invero, sul punto costituisce ius receptum che il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto ch valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (cfr. Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01) Circoscritta nei suddetti stringenti termini l'attuale cognizione del procedi- mento di appello, pertanto, con motivazione logica e congrua i giudici piemontesi hanno ritenuto che il suddetto novum non abbia inciso nella prognosi cautelare nel senso dedotto dall'odierno ricorrente, in quanto l'ulteriore periodo di tempo patito in stato di custodia cautelare non può fondare la sostituzione richiesta, non sol- tanto perché si tratta di periodo assolutamente esiguo se valutato nell'ottica della pena irrogata all'esito del giudizio di secondo grado, ma anche perché rappresenta dato neutro quando intervenga come elemento isolato nella prognosi cautelare (in tal senso, conferente è il richiamo a Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832, che ha affermato, con un principio che va qui ribadito, che, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina 7 dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievoli- mento delle esigenze cautelari;
conf. Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Aicha, Rv. 273139 — 01). Quanto, invece, alla prova dello svolgimento di lecita attività lavorativa da parte del prevenuto al momento dell'esecuzione dell'ordinanza genetica, i giudici del gravame cautelare danno atto che la circostanza che era già stata documentata nel corso dell'udienza del 1/6/2022 innanzi al G.i.p. e dunque già presa in consi- derazione nelle precedenti valutazioni cautelari e che, in ogni caso, non assume particolare pregnanza, dal momento che l'estratto previdenziale depositato in atti attesta esclusivamente l'impiego presso la Ditta EDILTETTI RIMINI per le sei set- timane antecedenti alla costituzione spontanea presso la Casa Circondariale di Brindisi, a fronte di un'irreperibilità protratta per vari mesi che aveva portato an- che all'emissione di un mandato di arresto europeo. Inoltre, ad abundantiam, viene osservato nel provvedimento impugnato che la dichiarazione di disponibilità ad accogliere SI presso l'abitazione familiare di Oria, datata 08.01.2024, risulta sottoscritta soltanto da ON RI, madre dell'imputato, e non anche dalla moglie convivente, AS NA. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso un Roma il 22 marzo 2024 Il C sigliere este sore Il Prsident
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla 1. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, d , conversione in legge del di n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17470 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 8/1/2024 il Tribunale di Torino, sezione del riesame, ha rigettato l'appello proposto in data 17/11/2023 nell'interesse dell'odierno ricor- rente AT SI, attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino del 9/11/2023, notifi- catagli nella medesima data, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di sosti- tuzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione ai reato di cui al capo 11) (delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 commi 4 e 6, 80 comma 2 d.P.R. 30911990). Al SI -come ricorda il provvedimento impugnato- è stata applicata, con or- dinanza GIP di Torino del 19/5/2021, eseguita il 12/5/2022, la custodia in carcere con riferimento al capo 11) della rubrica cautelare, relativo alla detenzione di circa 120 kg lordi di marijuana, fatto commesso il 18.12.2018, nonché in relazione al capo 15) per la cessione di un quantitativo non precisato di cocaina a tale CA- PASSO US, fatto del 7/12/2018. In ordine a tali reati lo stesso SI è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato in data 1/6/2022, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 15) nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, oltre la pena pecuniaria. A seguito di richiesta di concordato in appello pronunciata il 25/5/2023, la Corte di Appello ha rideterminato la pena inflitta in anni 4, mesi 3 e giorni 10 di reclusione, oltre la multa (sentenza che risulta impugnata con ricorso fissato avanti la Settima Sezione della Corte di cassazione con udienza fissata il 1/3/2024). In data 9/11/2023 il difensore dell'imputato ha avanzato nuova istanza di sostituzione della misura con quella degli AA.DD. presso l'abitazione in Oria (BR) che la Corte di appello di Torino ha rigettato sul rilievo dell'assenza di elementi nuovi - diversi dal mero decorso del tempo - rispetto a quelli già presi in conside- razione durante la valutazione delle precedenti, analoghe, istanze cautelari (del 25.11.2022, 26.05.2023 e 27.07.2023). Nello specifico, la Corte di Appello ha pre- cisato che:
1. il pericolo di reiterazione criminosa era reso evidente dai "legami che il prevenuto ha maturato nell'ambito dell'attività illecita acc:ertata";
2. la ridu- zione di pena era conseguenza dell'accettazione di una proposta di concordato e non di una "rivalutazione/ridimensionamento della gravità dei fatti contestati"; 3. del tutto irrilevanti erano i riferimenti alle vicende cautelari che interessavano la posizione degli altri coimputati. Aveva proposto appello la Difesa del SI,censurando tale provvedimento per non avere argomentato, se non con motivazioni "tanto generiche quanto apoditti- che" in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della sola custodia in carcere;
il difensore pertanto aveva insistito per l'accoglimento dell'istanza di sostituzione, mettendo nuovamente in evidenza: l'allontanamento di SI dal contesto delinquenziale connesso al traffico di stupefacenti già prima dell'esecuzione dell'ordinanza genetica;
la consegna spontanea presso la Casa Cir- condariale di Brindisi;
il lungo periodo di detenzione;
l'assenza di precedenti spe- cifici;
la disparità di trattamento rispetto agli altri coimputati. Il Tribunale del Riesame di Torino ha rigettato l'appello in questione sul rilievo che lo stesso, ai limiti dell'ammissibilità, è infondato perché ripropositivo, del tutto pedissequamente, della domanda di sostituzione della custodia cautelare in car- cere avanzata nel luglio 2023, rigettata dalla medesima Corte e il cui appello era stato rigettato con il provvedimento dell'ottobre 2023, che è stato assunto dal Tribunale con le motivazioni che vengono trascritte in ricorso. Tale provvedimento -si evidenzia nel provvedimento impugnato- non è stato tempestivamente impugnato con ricorso in Cassazione dalla Difesa e, pertanto, ha carattere di giudicato cautelare. E l'ulteriore elemento del tempo trascorso non vale a mutare il quadro cautelare. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il SI, a mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, che riprodurrebbe quasi in toto quello precedente dell'ottobre 2023 e conterrebbe un'affermazione non corretta, in quanto avverso quel provvedimento era stato proposto ricorso per cassazione con udienzE, camerale fissata per il 14/2/2024, per cui non si era formato alcun giudicato cautelare. A fronte di ciò, il Collegio torinese non avrebbe tenuto nel debito conto alcuni elementi chiaramente favorevoli al SI, quali la risalenza temporale dei fatti com- messi e la quasi totale assenza di precedenti penali che dovevano indurre a rite- nere fortemente attenuata la pericolosità sociale e quindi ormai sproporzionata la misura cautelare in carcere. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento 3 alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Ne deriva il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. E' vero, come rileva il ricorrente, che la precedente ordinanza del 30/10/2023 con cui il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'appello propo- sto dall'odierno ricorrente AT l'ordinanza della Corte di Appello di Torino del 27/7/2023, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti dorniciliari in relazione al reato di cui al capo 11 (delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 commi 4 e 6, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990) era stata oggetto di impugnazione in Cassazione, ma il ricorso proposto, all'esito dell'udienza del 14 febbraio 2024 richiamata dal ricor- rente, è stato rigettato. Si è realizzato, pertanto, seppure successivamente al provvedimento impugnato, il giudicato cautelare. E deve ricordarsi che le ordi- nanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplici- tamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure addu- cendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex plurimis, Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009, Rv. 246026; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Rv. 235908). Detta preclusione può essere superata solo quando nel nuovo incidente cautelare si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva (Sez. 2, n. 49270/12; Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, Rv. 252151). Al di là dell'avvenuta impugnativa o meno della precedente ordinanza del tri- bunale del riesame piemontese al momento della pronuncia oggi in esame, tutta- via, il provvedimento del tribunale piemontese, a fronte della proposizione dei me- desimi elementi che erano stati alla base di analogo rigetto del gravame cautelare qualche mese prima, aveva comunque confutato motivatamente le doglianze pro- postegli, in primis, legittimamente facendo proprie e ribadendo, in punto di per- manenza delle esigenza cautelari, le argomentazioni già espresse nell'ottobre 2023. Come si ricorda nel provvedimento impugnato, il pericolo concreto ed attuale che il SI, se non adeguatamente contenuto, possa reiterare fatti di reato in ma- teria di stupefacenti era stato ritenuto dimostrato, in primo luogo, dalle circostanze di commissione dei fatti, caratterizzate da modalità circolatorie organizzate rela- tive a ingenti quantitativi di droga, chiaramente espressive dell'appartenenza dell'appellante a un circuito di criminalità di medio-alto livello, anche con profili di 4 internazionalità. Suggella tale assunto -come si legge nell'ordinanza impugnata- il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 80 del testo sugli stupefacenti, dal momento che la ratio dell'aumento di pena legato a tale aggravante è correlata proprio ad una maggior pericolosità insita nell'ingente quantità cli stupefacenti che, secondo l'id quod plerumque accidit, non si inserisce mai in scenari estemporanei. In secondo luogo, viene evidenziato come nessuno degli elementi messi in luce dalla Difesa consenta, allo stato, di ritenere mutato il quadro cautelare. Nel corso del procedimento -come ricorda il provvedimento impugnato- l'im- putato, già condannato in due gradi di giudizio, non ha posto in essere alcun com- portamento espressivo dell'effettuazione di una scelta valoristica inversa rispetto a quella registrata in passato, né ha dimostrato una qualche forma di ravvedi- mento. In sede di interrogatorio di garanzia, SI si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato spontanee dichiarazioni (parzialmente confessorie e ge- neriche); ma si tratta pertanto di un elemento - evidentemente finalizzato ad ot- tenere un migliore trattamento cautelare e di quantum di pena - da cui, per i giudici del gravame cautelare/ non è possibile desumere il venir meno dell 'accertata pe- ricolosità sociale. Per i giudici torinesi preme osservare, infatti, che eventuali ammissioni pre- sentate in contesti diversi dall'interrogatorio di garanzia o da quello dinnanzi al P.M - e dunque in ambiti in cui è garantito il contradditorio - assumono un'apprez- zabilità limitata e ciò in sostanziale adesione al principio giurisprudenziale costante secondo cui, ai fini della sostituzione della misura, la condotta collaborativa dell'in- dagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 3488 del 02/12/2009, dep. 2010, Rv. 245984). 3. Come si legge nel provvedimento impugnat91 tempo trascorso in costanza di misura cautelare da SI, appare ampiamente proporzionato, ai sensi dell'art. 275 co. 2 cod. proc. pen., rispetto alla pena (ad anni 4, mesi 3 e giorni 10 di reclusione) irrogata all'esito del giudizio di secondo grado, che, nonostante la de- curtazione connessa alla scelta processuale del concordato ex arir 599 bis cod. proc. pen., risulta di certo non trascurabile, in linea con la gravità dei fatti per i quali l'imputato è sottoposto a misura custodiale. Corretto è il rilievo che, in tema di esigenze cautelari, la valutazione da espri- mere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al peri- colo di recidivanza, è autonoma in relazione alla posizione proc:essuale di ciascun coindagato o coimputato, in quanto la stessa si fonda, olt -e che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi dilformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (così SE?Z. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02; conf. Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056 - 01; conf. Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Di Paola, Rv. 285141 - 01). In proposito questa Corte, ancora di recente, ha condivisibilmente chiarito che, in tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favore- vole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravve- nuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun in- dagato (Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Calderone, Rv. 285141 - 01; conf. . Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016 Ficicchia Rv. 266889 - 01; Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, dep. 2020 ), Vaglia, Rv. 278203 - 01 che ha precisato, in relazione ad una fattispecie di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari sul presupposto dell'ascrivibilità al ricorrente, a differenza del coindagato che aveva ottenuto l'attenuazione della misura, di precedenti pe- nali, specifici e recenti, come, al più, possono assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante). In punto di idoneità della misura in atto, poi, anche qui a fronte della mancata emersione di fatti nuovi, il giudice del gravame cautelare richiama il proprio dictum della precedente ordinanza e ribadisce, perciò, che la collocazione agli arresti do- miciliari, anche attuata con le modalità di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. e in luogo distante rispetto a quello di commissione dei fatti, si rivela non solo soluzione non proporzionata rispetto alla pena irrogata per i fatti in contestazione ex art.. 275 comma 2 cod. proc. pen., ma anche non adeguata alla prevenzione di fatti delittuosi della stessa indole da parte dell'imputato, considerato che gli stessi ben potrebbero essere commessi anche dall'interno del domicilio da parte del preve- nuto, impartendo direttive ad altri, dirigendo a distanza analoghe vicende circola- torie ovvero anche solo detenendo presso l'abitazione sostanze stupefacenti, te- nuto conto che il fatto in esame denota senza dubbio un inserimento non occasio- nale nel mercato di spaccio e dunque il contatto con ambiti delinquenziali di un certo rilievo dai quali l'imputato non ha manifestato l'intenzione di prendere le distanze. L'inadeguatezza degli arresti domiciliar i presso l'abitazione in Oria, del resto -si legge ancora nel provvedimento impugnato- è resa evidente dal tenore di una conversazione captata durante le indagini ne! corso della quale SI si vantava di svolgere i propri traffici illeciti, da tempo, sia a Torino sia a Oria, senza mai essere stato scoperto dalle forze dell'ordine (il richiamo è allo stralcio di registrazione ambientale nel veicolo con SI, a bordo con Palazzo FA, del 14/01/2019, ore 6 12:55: "AT commenta a FA la sua abitudine nell'adottare un atteggiamento guardingo, sottolineando il fatto che lui abbia sempre "lavorato" (quando AT parla di lavoro si riferisce all'attività di spaccio n.d.r.) ad Oria (BR) ed a Torino ed altrove, fortuna non è mai stato beccato"). Logico appare il rilievo che da tale dialogo emerge in maniera evidente non soltanto che l'imputato non era un neofita nell'ambito del commercio degli stupefacenti, ma anche che era solito spacciare nel luogo ove oggi chiede di recarsi in detenzione domestica. 4. Ribaditi gli aspetti di cui sopra attraverso il richiamo ala precedente ordi- nanza, correttamente viene rilevato nei provvedimento impugnato che, con riferi- mento al caso di specie/si è registrato un unico elemento di novità rispetto alla precedente valutazione giurisdizionale, ovvero il decorso di un ulteriore periodo di tempo in stato di custodia cautelare in carcere. I giudici torinesi danno atto, tuttavia, che, anche in relazione ai quantitativi di stupefacente di cui all'imputazione, il c.d. tempo silente non può, evidente- mente, spiegare effetti. Ed invero, sul punto costituisce ius receptum che il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto ch valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (cfr. Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01) Circoscritta nei suddetti stringenti termini l'attuale cognizione del procedi- mento di appello, pertanto, con motivazione logica e congrua i giudici piemontesi hanno ritenuto che il suddetto novum non abbia inciso nella prognosi cautelare nel senso dedotto dall'odierno ricorrente, in quanto l'ulteriore periodo di tempo patito in stato di custodia cautelare non può fondare la sostituzione richiesta, non sol- tanto perché si tratta di periodo assolutamente esiguo se valutato nell'ottica della pena irrogata all'esito del giudizio di secondo grado, ma anche perché rappresenta dato neutro quando intervenga come elemento isolato nella prognosi cautelare (in tal senso, conferente è il richiamo a Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832, che ha affermato, con un principio che va qui ribadito, che, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina 7 dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievoli- mento delle esigenze cautelari;
conf. Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Aicha, Rv. 273139 — 01). Quanto, invece, alla prova dello svolgimento di lecita attività lavorativa da parte del prevenuto al momento dell'esecuzione dell'ordinanza genetica, i giudici del gravame cautelare danno atto che la circostanza che era già stata documentata nel corso dell'udienza del 1/6/2022 innanzi al G.i.p. e dunque già presa in consi- derazione nelle precedenti valutazioni cautelari e che, in ogni caso, non assume particolare pregnanza, dal momento che l'estratto previdenziale depositato in atti attesta esclusivamente l'impiego presso la Ditta EDILTETTI RIMINI per le sei set- timane antecedenti alla costituzione spontanea presso la Casa Circondariale di Brindisi, a fronte di un'irreperibilità protratta per vari mesi che aveva portato an- che all'emissione di un mandato di arresto europeo. Inoltre, ad abundantiam, viene osservato nel provvedimento impugnato che la dichiarazione di disponibilità ad accogliere SI presso l'abitazione familiare di Oria, datata 08.01.2024, risulta sottoscritta soltanto da ON RI, madre dell'imputato, e non anche dalla moglie convivente, AS NA. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso un Roma il 22 marzo 2024 Il C sigliere este sore Il Prsident