Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 10272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10272 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10272/2025REG.PROV.COLL.
N. 07728/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7728 del 2024, proposto da Acea Produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
RE dei servizi energetici–GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
Ministero delle imprese e del made in Italy , Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III-ter, 12 marzo 2024, n. 5000/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del RE dei servizi energetici–GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il consigliere ES NR CO e uditi per le parti gli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso contro il provvedimento di concessione dell’incentivo per un intervento di rifacimento totale di un impianto idroelettrico esistente, nella parte in cui ha applicato la decurtazione tariffaria prevista per il ritardo nell’entrata in esercizio dell’impianto.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. L’appellante è titolare di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idraulica, di potenza pari a 6,871 MW, situato nel Comune di Castel Madama, in località “villaggio Acea”, il quale è stato ammesso dal RE dei servizi energetici–GSE s.p.a. agli incentivi, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.
2.2. Il 21 febbraio 2013, l’appellante ha presentato alla Provincia di Roma una domanda di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la realizzazione di un impianto idroelettrico di potenza pari a 8,5 MW. In particolare, la proposta progettuale riguardava il rifacimento totale di un impianto esistente che avrebbe comportato un intervento di riqualificazione statico-funzionale delle gallerie di derivazione. All’esito del procedimento, con determinazione dirigenziale R.U. 3256 dell’11 luglio 2013, la Provincia ha rilasciato l’autorizzazione unica.
In seguito, l’8 gennaio 2014, la società ha presentato una richiesta di modifica non sostanziale del progetto, al fine di ridurre la potenza complessiva dell’impianto a 6,871 MW. La variante è stata autorizzata dalla Provincia con determinazione dirigenziale R.U. 364 del 5 febbraio 2014.
2.3. Ottenuti i titoli abilitativi, l’appellante ha partecipato alla procedura indetta dal GSE con bando del 29 marzo 2014 per la formazione di una graduatoria degli impianti, oggetto di rifacimento totale o parziale, da ammettere alle misure incentivanti, classificandosi in posizione utile nella graduatoria pubblicata l’8 agosto 2014.
2.4. I lavori sono terminati il 22 marzo 2017, come da comunicazione della società del 24 marzo 2017, di cui la Città metropolitana di Roma Capitale ha preso atto con nota del 6 ottobre 2017.
2.5. Il 21 aprile 2017, l’appellante ha presentato domanda di ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del d.m. 6 luglio 2012.
2.6. All’esito dell’istruttoria, con provvedimento prot. GSEWEB/P20170190239 del 27 ottobre 2017, il RE ha comunicato l’ammissione dell’impianto alle tariffe incentivanti, applicando tuttavia una decurtazione alla tariffa base incentivante, in ragione del ritardo nell’entrata in esercizio dell’impianto.
In particolare, il GSE ha richiamato l’art. 17 del d.m. 6 luglio 2012, secondo cui gli impianti idroelettrici devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione.
3. Premettendo che la stessa disposizione prevede che il termine è elevato a 36 mesi « per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale », la società ha proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio, deducendo, con un primo motivo, l’incompetenza del GSE a sindacare titoli abilitativi e valutazioni in materia ambientale, che spetterebbero alla Provincia, e argomentando, con una seconda censura, come nella specie i lavori avrebbero apportato un significativo miglioramento ambientale.
4. Con sentenza 12 marzo 2024, n. 5000, il Tribunale ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
5. La società ha proposto appello contro la sentenza.
Nel giudizio di secondo grado si è costituito il GSE, resistendo al gravame.
Nel corso del processo il RE ha depositato una memoria il 3 ottobre 2025, alla quale la società ha replicato il 14 ottobre 2025.
All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello si fonda su due motivi seguenti:
I) Sulle erroneità della Sentenza in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo. Sul mancato coinvolgimento dell’ente competente e sull’indebito sindacato autonomo del titolo autorizzativo.
II) Sulla illegittimità ed erroneità della Sentenza in relazione al secondo motivo del ricorso introduttivo. Sui miglioramenti ambientali conseguenti all’intervento.
In sintesi, vengono sostanzialmente riproposte le due contestazioni dedotte in primo grado, criticando la decisione del T.a.r. di disattenderle.
7. I motivi sono infondati.
7.1. Sotto il primo profilo, non vi è stata, da parte del GSE, alcuna invasione o menomazione della sfera di competenza di altri Enti pubblici: come già osservato dalla sezione (tra le più recenti, sent. 21 novembre 2025, n. 9105), se il RE non può sindacare i titoli abilitativi rilasciati da altre amministrazioni, a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore, ha tuttavia il potere-dovere di verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso agli incentivi e, più in generale, i presupposti di applicazione della normativa che ne regola la concessione.
Nel caso di specie, dunque, il GSE ben poteva e doveva valutare autonomamente se l’intervento realizzato dall’appellante avesse comportato l’esecuzione di « lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale ».
7.2. Sul piano sostanziale, tale presupposto, che avrebbe reso applicabile il più lungo termine di 36 mesi per l’entrata in esercizio dell’impianto, non può dirsi sussistente.
Merita infatti condivisione la tesi del Tribunale secondo cui i lavori, consistenti nel rinforzare le volte interne, sarebbero funzionali al miglior esercizio e alla sicurezza dell’impianto e non avrebbero una “precipua finalizzazione ambientale”.
Infatti, nel progetto definitivo dell’intervento di ammodernamento dell’impianto idroelettrico si spiegava che le gallerie di derivazione sarebbero state oggetto di una “riqualificazione statico-funzionale” mediante « posa in opera di un nuovo anello di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, solidarizzato al rivestimento esistente con apposite barre di ancoraggio », in modo da ottenere « una migliore efficienza idraulica ».
Non si tratta quindi di opere finalizzate a migliorare l’impatto ambientale dell’opera, bensì a implementarne la sicurezza e l’utilizzabilità.
7.3. Né si può condividere la tesi dell’appellante secondo cui, per avvalersi del termine più lungo, sarebbe sufficiente dimostrare che i lavori abbiano comportato miglioramenti ambientali.
L’art. 17 del d.m. 6 luglio 2012 richiede testualmente che l’intervento sia “ finalizzato ” a ottenere tale risultato: occorre dunque che il miglioramento dell’impatto ambientale dell’impianto non sia un effetto secondario e collaterale, ma rappresenti lo scopo precipuo cui tendono le opere.
8. L’appello è dunque meritevole di rigetto nel suo complesso.
9. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI AS TI, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
ES NR CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES NR CO | UI AS TI |
IL SEGRETARIO