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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/10/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OR, in sostituzione dell'udienza del 17 ottobre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art.1 27 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1054/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv. ti Annunziata Modafferi e Michele Ceruso per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1 presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta.
Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 11 aprile 2024 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è infondata per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito, sia la CTU esperita in sede di ATPO che in tale giudizio hanno escluso la necessità di un'assistenza continua.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Le patologie di cui risulta affetto il periziato, sig. , nel complesso determinano uno stato Parte_1
di grave invalidità incidente, in modo evidente sullo stato generale e tale da determinare la condizione di soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistente nello svolgere funzioni e compiti propri della sua età grave al 100%. Tuttavia la gravità della condizione generale non determina evidente deficit deambulatorio e/o statico-dinamico né, contestualmente, si determina compromissione neuro-psichica evidente essendo il periziato cosciente, consapevole del proprio io, capace di relazionarsi in ambito sia familiare che extra-familiare e di gestire le proprie risorse economiche. Pertanto non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento”.
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_2
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 20/10/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OR