Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
AULA "A" 04-09 1703 IN NOME DEL R. G. N. LA CORTE SUPREMA DI CASSA 16937/ SEZIONE LAVORO OGGETTI Composta dag 11.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Presidente Ciciretti Dott. Stefano Cron 30 D'Angelo Consigliere Dott. Bruno Rap Dott. Alberto Spano Cons. Rel. ud. 18 Dott. Luciano Vigolo Consigliere ! cambre Dott. Corrado Guglielmucci Cons ig lie re ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sui ricorso proposto da: FA IC, ele tivament.e domiciliato in Road, via G. Bel i I. 36, studio avv. Gaetano Alessi, presso l'avy, Raimondo Maira che lo rappresenta e difende giusta delega in atti ricorrente 5619 contro società Enel S-p.A. e per 233 , in forza di successione a titolo par- in Ro ticolare, Enel Distribuzione 8.p.A., clettivamente domiciliato via Gramsci T.. 36, presso g.i avvocati Antonino Cataudella e [a- Ild/ squale Modica che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
I contronicorrente avversoC la sentenza n. 121/2000, decisa 1 12 maggio 2000 e pub- blicata 13 maggio 2000, resa dal Tribunale di Caltanissetta rel procedimento n. 759/94 3.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 18 dicembre 2002 cal Relatore Cons. Dott. Alberto Span udito l'avv. L. Turinoni, per delega de l' avv. Raimondo Maira por il ricorrente e G. Nucci per delega dell'avv. Antonino Cataudella;
udito il P.M. che, in persona dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 27 novembre 1991 AI IC conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Caltanissetta in funzione di Giudi- ce del Lavoro l'Enei, alle cu capendenze prestava servizio, ai fine di ottenere ia declaratoria d'illegittimità de verbale di accordo sindacale 20 luglio 990 = de la procedura di scelta di انات D comunicato 25 marzo 1991, con riconoscimento in SUO favore della qualifica di Capo Reparto Progetti ed Appalti e l'inquadra- mento nella categoria AS. Con sentenza T₁ = 58/94 in data 1 21 febbraio 1994, i ] Giudice adito respingeva la domanca. Interponeva appello il AI c in esito gravame veniva rigot- tato con sentenza Π. 121/2000, emessa in data 12 18 maggio 2000 . dal Tribunale di Caltanissetta. La decisione veniva cosi motivata. 2 A Osservava il Collegio di mer.to che la domanda introdotta in primo grado riguardava esclusivamente la egi tim à dell'accordo sinda- cale 20 luglio 1990 e della procedura scelta attuata, con in quadramento del ricorrente "nella nuova qualifica di tecnico spe- cialista progetti ed appalli, fermo restando l'inquadramento nelia categoria Al . Inammissibile risultava quindi, siccome nuova, la domanda di inquadramento nella superiore qualifica AS. Osservava ancora che "anche a volere entrare nel merito della que- immotivato) r ferimento contenuto stione, visto _l generico ted nell'atto di appello a diritto a vedersi affidati compiti di caporeparto progetti e appai 43 1'appello cra comunque in- fondato poiche "non esiste un diritto del lavoratore 日 conservare in perpetuo determinate mansioni, ben potendo le stesse esscre T dificate a sequito di riorganizzazione aziendale". Avverso la sentenza, notificata in data 14 giugno 2000, propone ricorso per cassazione FA IC con atto notificato in data 11 agosto 2000, sulla base di un unico complesso motivo. la società END Distribuzione 3.p.A., succeduta all'ENEL S. .A. in corso di Causa, Iesisle con controricorso notificato in data 14 settembre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 260 cpc, la violazione o Falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 43 commi 1 e 2 cpC 2069 2113 cc, 17 A. 4 cel CCNI 21 febbraio 1989. Si denuncia altresì, con riferimento al 7. 3 dell'art. 360 cpc, vizio ci motivazione. Si osserva che l'esame dell'atto i roduttivo dimostra che la do- manda di inquadramento nella qualifica superiore è stata ritual- mente prospettata già al giudice di primo grado e pe lanto i. Col- legio di merito ha erroneamente considerato la domanda stessa come LO لا 1ā rifiutato di svolgere la necessaria istruttoria ad essa relativa. Nor viere الی ترین زرع censurato la seconda ratio decidendi, relativa al infonda-ezza de_la pretesa del dipendente di mantenere senza limiti di tempo le mansioni svolte, cosi limitando il potere di parte datoriale a far Luogo a modifica a seguito di riorganizza- zione aziendale. Invero il rilievo di ultrapetizione per non aver formato il punto oggetto dell'appello non censura il principic affermano da. Trib - nale che introduce rilevando 'esattezza dell'affermazione svolta al riguardo aa giudice di primo grado. È anzi il caso di rilevare che la ratio decidendi introdolla con 14La proposizione concessiva anche a volere entrare nel merito del- la questione”, è in realtà quella che scrregge il dispositivo poi- ché l'appello nor vicne dichiarato inammissibile (come sarebbe coerente in relazione alla ravvisata novità della domanda: ΠΑ esa- minato nel merito e respinto. Si deve quindi rigettare il ricorso per cassazione col quale viene censurato ur argomento di motivazione che lo stesso giudice quo considera Don decisivo mentre nor vieno criticato quello che ef- 4 ċettivamente sorregge la sentenza Impugnata. Le spese del gud.xio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguoro a soccombenza.
P.Q.M.
La Cor Le Rigetta il ricorso. Concanna i ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, liquidate in €10,00 oltre € 2.000 per onorario. Roma, 18 dicerbra 2002 IL PRESIDENTE Сак по стий д I CONSIGLIERE ESTENSORE A CANCELLIERE Depositary in Carflerla 20 MOR 2003 E 5