Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2001, n. 8114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8114 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
ee 61483 E 2 N 6 IO 8 Z 9 1 5 A / R 4 / T N 8 IS O A 3 I B G 6 R E L R 1/2/01; oggetto: irpeg ed ilor, deduzione costi;
A L T D A A U L E D B B I D A E I T R T S T 1 1 REPUBBLICA ITALIANA INN EL L PC OLO4 0 1 A,CO SU REMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA Pran 18767 蔓 composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Giuseppe Marziale CC Simonetta Sotgiu 66 Francesco Tirelli 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla S.p.a. All Leasing Italia, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore dott. Vitaliano De Gennaro, elettivamente domiciliata in Roma, piazza A. Friggeri n. 18, presso l'avv. Sergio Di Nola, che, con l'avv. Tiziana Gerlin Baldizzone, la M difende per procura in calce al ricorso;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 CAMPIONE CIVILE N. 64483 2 19
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistente controniconcute per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 264/25 del 4 aprile-27 giugno 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Di Nola, per la ricorrente, e l'avv. De Stefano, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l'inammissibilità, o, in subordine, il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio delle imposte dirette di Torino, con avviso di accertamento notificato il 18 dicembre 1992, ha rettificato la dichiarazione presentata dalla S.p.a. All Leasing Italia per il periodo dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1986, rilevando, ai fini dell'irpeg e dell'ilor, imponibili rispettivamente di lire 3.828.690.000 e di lire 3.951.321.000 (a fronte di quelli denunciati in lire 742.009.000 e 864.640.000); ha dedotto, fra l'altro, l'erronea detrazione della 2 somma di lire 2.347.333.000, quale "costo crediti ceduti”, non di competenza dell'indicato esercizio. A sostegno di tale contestazione, l'Ufficio, richiamando i risultati d'indagine ispettiva svolta dal Secit per annualità anteriori ed il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza il 7 novembre 1988, ha considerato che le cessioni da parte della All Leasing Italia di crediti verso i propri clienti-utilizzatori in favore di due società fiduciarie, le quali effettuavano investimenti per conto dei loro fiducianti, configuravano in realtà garanzie di contratti di mutuo, dato che i cessionari dei crediti stessi acquisivano il diritto di ricevere ad una certa scadenza un importo pari alla somma sborsata, con una predeterminata maggiorazione, senza un effettivo collegamento con le scadenze e gli ammontari dovuti dai debitori ceduti;
ha quindi ritenuto che i costi di tali operazioni fossero deducibili non nell'esercizio in cui erano state stipulate, come preteso dalla contribuente, ma in quelli successivi, in cui, con la restituzione dei prestiti, avrebbe versato la remunerazione di spettanza dei finanziatori. La All Leasing ha impugnato detto avviso. L'impugnazione è stata respinta dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino. La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha disatteso il gravame della Società, nella parte attinente ai "costi crediti ceduti", osservando:
3 -che la tesi dell'Ufficio, sulla qualificabilità dei rapporti come finanziamenti garantiti dalla cessione dei crediti, era confortata dagli elementi presuntivi offerti;
-che la Società, nel bilancio relativo al 1986, aveva esposto i crediti nell'attivo dello stato patrimoniale, mente al passivo aveva riportato come propri debiti gli importi incassati dai terzi debitori, e che ciò in ogni caso precludeva la deduzione della relativa differenza come sopravvenienza passiva, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in carenza del presupposto dell'eliminazione dell'attività riportata in bilancio cui la perdita sarebbe stata riferibile;
-che l'avviso di accertamento era munito di adeguata motivazione, in quanto portava a conoscenza della contribuente tutti i dati in precedenza raccolti da altri organi dell'Amministrazione finanziaria ed esprimeva le valutazioni svolte dall'Ufficio sui dati medesimi e su quelli successivamente acquisiti in esito a richiesta alla Società di informazioni. La All Leasing, con ricorso notificato il 24 settembre 1998, ha chiesto la cassazione della pronuncia della Commissione regionale, formulando due motivi. L'Amministrazione ha replicato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso, adducendosi vizio di motivazione e violazione degli artt. 2727 e segg. cod. civ., si critica the 4 la Commissione regionale per non aver considerato che la ricostruzione dei contratti in discussione come prestiti concessi dai clienti delle fiduciarie, al fine di definire come oneri finanziari le somme detratte a titolo di costi delle cessioni dei crediti, non poteva prescindere dal riscontro di rapporti della All Leasing direttamente con detti fiducianti. Il motivo non è scrutinabile, per difetto d'interesse della ricorrente, in assenza di censure avverso l'autonoma (e logicamente prioritaria) ratio decidendi della sentenza impugnata, quando ha comunque negato la configurabilità di costi detraibili, in dipendenza di atti di dismissione dei crediti della All Leasing, perché questa, nel bilancio inerente al periodo d'imposta in discussione, aveva dichiarato la persistente titolarità dei crediti stessi, in coerenza con l'inclusione nel passivo dei minori importi incassati dai debitori. Tale rilievo, escludendo in radice i presupposti per la detrazione in discorso, in sé giustifica la pronuncia della Commissione regionale, e, dunque, in assenza di contestazioni, rende ultronea la problematica circa la qualificazione dei contratti inerenti a quei crediti. Con il secondo motivo del ricorso, si torna a sostenere la nullità dell'avviso di accertamento, sotto il profilo del difetto del requisito motivazionale di cui all'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in ragione del non pertinente riferimento dell'avviso medesimo al verbale del Secit, il quale riportava i risultati di verifiche relative a W periodi anteriori, e, quindi, non poteva dare sostegno probatorio alla rettifica in discussione. Il motivo è infondato. L'avviso di accertamento, nell'ampio contenuto emergente anche dalla trascrizione di esso riportata nelle premesse del ricorso per cassazione, indica tutti gli estremi della pretesa impositiva ed i fatti allegati a suo corredo, con riferimento non solo alla pregressa verifica del Secit, ma anche ad indagini posteriori. L'attitudine poi dei risultati dell'ispezione del Secit a confortare l'accertamento inerente a periodo d'imposta successivo è questione estranea alla validità formale dell'avviso, perché rileva al diverso fine del fondamento della pretesa impositiva, non investito, come si è detto, da censure esaminabili in questa. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con la conseguenziale condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la S.p.a. All Leasing in liquidazione al rimborso, in favore dell'Amministrazione delle BURB finanze, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di lire 12.200.000, di cui lire 12.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 1° febbraio 2001 M 6 il consigliere rel. est. buero frawarded IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio REMA il presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 15 GIU. 2001 GRAZION IL CANCELLIERE C1 CA Osvaldo Ascanio E 86 N 19 IO / Z /4 A 5 6 R 2 . T . N IS .R - .P A G B I E D . R R L L E L A A D A T . U S B N B A SE I T R T * 3 1 W 7