Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 63629 6 3 1 R.G 5686/1999 Udienza del 20.6.2002 Oggetto: imposta di successione r REPUBBLICA ITALIANA P . 7 I D . R B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 24 15 /03TEA PREMA ORCASSAZIO T - A T I N V E - S E SEZIONE TRIBUTARIA/ composta dai sigg.ri Magistrati: from 5488 Dott. Bruno Saccucci Presidente Consiglicre Dott. Mario Cicala Consigliere rel. Dott. Lugenio Amari Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. ONo Merone Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SA3ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA o dalla 63629 N.sul ricorso propost Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge: -ricorrente-
contro
De ON RI, in proprio è quale procuratore di OT ONetta, De ON ZE e De ON RI giusta procura generale in data 13.9.1991 per atto notaio Piccinini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Milillo del foro di Udine e avv. Roberto Folchitto del foro di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, Kel via delle Tre Madonne 16, presso lo studio del secondoj qi росига е ливъдни -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, sezione 3, n. 24.3.1998, del 4.5./1.6.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2002 9837 ] dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari Udito l'avvocato Folchitto per i contribuenti;
; Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con riferimento alla successione mortis causa di CA De ON, deceduto il 16.1.1989. gli eredi ONetta OT vedova De ON, RI De ON, RI De ON e ZE De ON impugnavano l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione emesso dall'Ufficio del registro di Tolmezzo e notificato in data 15.10.1992, deducendo, tra l'altro, l'errata e immotivata riduzione delle passività da lire 213.780.056 a lire 43.124.447. Evidenziavano i contribuenti che anche i debiti rappresentati da assegne bancari emessi anteriormente all'anno potevano essere oggetto di deduzione. La Commissione tributaria di primo grado con decisione n. 105/96, accoglieva il ricorso, ritenendo deducibili le passività invocate dai ricorrenti a norma degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 637/72. Avverso detto provvedimento l'Ufficio del Registro di Tolmezzo proponeva appello sul rilievo che il saldo passivo di conto corrente era assorbito dagli accreditamenti effettuati sullo stesso conto, di guisa che la sua deduzione contrastava con i commi 3 e 4 dell'art. 13 del D.P.R. 637/1972, La Commissione tributaria regionale della Venezia Giulia, con sentenza n.24/03/98, respingeva l'appello e compensava le spese di causa. Avverso tale provvedimento l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del d.p.r. 637/72, art. 360 c.p.c.; la violazione degli artt. 112 e 360 n.3 c.p.c.; l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). Deduce la ricorrente che i debiti del defunto relativi ai conti correnti nn. deducibili perché00723/01 e 00732/01 non crano perché per il periodo 16.10.1988/16.10.1989 il totale degli assegni emessi era inferiore al totale degli accreditamenti;
inoltre non era stato prodotto alcun certificato dal quale risultassero i rapporti debitori e creditori in atto con il defunto alla data della sua morte. La sentenza impugnata, peraltro, non aveva in alcun modo esaminato le deduzioni di merito svolte dall'Ufficio con l'atto di appello, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. e omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia. Resistono con controricorso i contribuenti. Motivi della decisione La sentenza impugnata si limita ad affermare in motivazione: "La Commissione regionale, dopo avere ascoltato le parti ed avere riesaminato il caso, respingeva l'appello dell'Ufficio ". Essa omette del tutto di esaminare i motivi di appello, benché specifici. Nessuna argomentazione viene svolta a sostegno della decisione emessa, di guisa che il giudice di legittimità non é in grado di identificare il criterio posto a base di essa e di csaminare la sua correttezza logico-giuridica. Il ricorso va pertanto accolto per violazione degli artt. 112, 132 primo comma n. 4, 360 primo comma n. 5 c.p.c.. Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione ALL B. N. 5 TRAZIONE MANTARIA della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia. 2 Roma, 20.6.2002 6 / 4 / 1 9 [] Presidente 6 Il Consigliere est. F ive 6 Eyai MANCELOTERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 FER 2003 ILCANCELLIESE C Ogg. 141. Am in 3