Sentenza 17 giugno 1998
Massime • 1
Qualora, a seguito della opposizione della persona offesa dal reato, il Gip, fissata l'udienza camerale, abbia disposto un'indagine suppletiva, non può, dopo l'espletamento di tale indagine e in esito a nuova richiesta di archiviazione da parte del Pm e a nuova opposizione della persona offesa, dichiarare inammissibile quest'ultima opposizione con provvedimento pronunciato "de plano", ma deve fissare nuova udienza camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/1998, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 17/6/1998
Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere N. 2174
Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N. 3954/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IL NE avverso l'ordinanza di archiviazione 30 ottobre 1997 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze.
Visti gli atti ed il ricorso.
Udita la relazione del consigliere dr. Antonio Stefano Agrò. Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Il 6 marzo 1997 il gip del Tribunale di Firenze, in esito all'udienza camerale celebrata sull'opposizione della parte offesa IL NE, archiviava la posizione del dott. Fausto Cardella per le ipotesi di falso in atto pubblico e di calunnia e disponeva ulteriori indagini a suo carico per l'ipotesi di abuso di atti d'ufficio.
Esperite tali indagini, a seguito di nuova richiesta in tal senso del p.m., il gip, ritenuta inammissibile la nuova opposizione del NE del 17 ottobre, da valutarsi quale memoria di parte, e l'ulteriore richiesta di indagini da parte del medesimo, essendosi svolto ogni accertamento utile a valutare le possibili motivazioni del dott. Cardella, ordinava il 30 ottobre 1997 l'archiviazione del procedimento, senza celebrare udienza in camera di consiglio.
2. Contro tale ordinanza ricorre il NE lamentando la violazione dell'art. 127 c.p.p. , in quanto, dopo lo svolgimento delle ulteriori indagini, l'archiviazione poteva pronunziarsi, in presenza di opposizione alla relativa richiesta, soltanto dopo aver istaurato il contraddittorio.
Deduce altresì violazione degli artt. 409, 410 e 127 c.p.p. essendosi immotivamente dichiarata inammissibile la richiesta di nuove indagini, con valutazione di merito in ordine alla loro utilità, senza l'adozione del rito camerale e sulla scorta della circostanza inconferente per cui il contraddittorio era già aperto nella procedura di archiviazione a seguito della originaria opposizione.
3. Il ricorso è fondato. A seguito delle indagini disposte dal g.i.p., questi, ove la parte offesa proponga una nuova opposizione all'ulteriore richiesta, di archiviazione, non può ritenere superflua la celebrazione di altra udienza camerale nel presupposto che, essendosi il contraddittorio già istaurato, il rito può proseguire attraverso interventi cartolari. Tanto del resto è costante giurisprudenza della Corte, da ultimo ribadita da questa stessa sezione nella Carriera di Consiglio del 29 maggio 1998, ricorrente Ritorto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998