Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B 0175 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL OL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.4105/98 Dott. Massimo GENGHINI Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO LAMORGESE Cons. Relatore Cron.3677 Dott. Antonio Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 20/11/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente ing. Giovanni Billia, elettivamente n. 17, domiciliato in Roma, via della Frezza presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Fonzo, Fabrizio Correra e Clementina Pulli, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. -SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 RONCHETTA & C. s.n.c., in persona del legale elettivamente 1-7 FEB, 2001- rappresentante Delfo NC, IL CANCELLIERE domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5, presso l'avv.. Enrico Romanelli, che con l'avv. Emilio Jona la CANCELLERIA 1 4767 C0066674 i CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresenta e difende giusta delega in atti;
Rilasciata copia legale controricorrente - al Sig. ROMANEKI per diritti L. "-24 CANCELLIEREFEB 2001 avverso la sentenza n. 745 del Tribunale di Biella depositata il 30 dicembre 1997 (R.G. n. 372/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Gabriele Pafundi per delega avv. Enrico Romanelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 17 ottobre 1995 la soc. NC & C., riferendosi al verbale di accertamento redatto nei suoi confronti il 4 maggio 1995 da ispettori dell'Inps, per omissioni contributive in relazione alle prestazioni, ritenute di lavoro subordinato, effettuate nel settore edile, da VO ND per conto della società, nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 25 febbraio 1993, chiedeva al Pretore di Biella che tale rapporto fosse qualificato come lavoro 2 autonomo, che fosse dichiarata non dovuta alcuna somma a titolo di contributi previdenziali e che l'Inps fosse condannato alla restituzione di quanto versato in conseguenza dell'impugnato verbale di accertamento. Nella resistenza dell'istituto, che aveva innanzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso avendo la società presentato il 31 maggio 1995 domanda di condono previdenziale ai sensi della legge n. 724 del 1994, il giudice adito rigettava la domanda. Questa decisione, appellata dalla soc. NC & C., è stata riformata dal Tribunale della stessa sede con sentenza depositata il 30 i dicembre 1997, che, per quanto rileva in questa sede, ritenuto sussistente il diritto della società, malgrado la istanza di condono, all'accertamento della sussistenza meno del dedotto dall'ente credito contributivo previdenziale, ha, risultanzein base alle processuali, inquadrato nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo l'attività lavorativa espletata dal ND per conto della società nel periodo in contestazione. Il Tribunale ha perciò condannato l'Inps alla restituzione di tutte le somme versate 3 dalla società in conseguenza del verbale di accertamento del 4 maggio 1995 sulla posizione contributiva di VO ND, con gli interessi dalla data di versamento al saldo. Per la cassazione della pronuncia del Tribunale ricorre a questa Corte l'istituto previdenziale sulla base di un unico mezzo di annullamento. L'altra parte resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo proposto l'istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 legge n. 724 del 1994 e dell'art. 1988 cod. civ. e deduce l'inammissibilità della domanda di regolarizzazione contributiva, condizionata all'esito dell'accertamento giudiziale, affermativo - c.d. condono dell'obbligazione retributiva previdenziale condizionato. La domanda di condono, in quanto insuscettibile di riserva, deve essere inquadrata come una ricognizione di debito e configura altresì una promessa di pagamento del debito riconosciuto. Esattamente, perciò, conclude l'istituto, sono state trattenute dall'Inps le 4 somme versate dalla società NC in sede di condono. Il motivo è infondato. La questione che l'istituto ricorrente sottopone all'esame del Collegio, concernente l'ammissibilità o meno della domanda di regolarizzazione contributiva che sia condizionata all'esito dell'accertamento giudiziale della sussistenza dell'obbligazione contributiva del soggetto richiedente il condono, trova la sua risoluzione nella specifica, nuova disciplina introdotta dall'art. 81, comma nono, legge 23 dicembre 1998 n. 448, applicabile quale ius superveniens ai giudizi in corso, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenze 8 giugno 1999 n. 5655, 22 aprile 2000 n. 5311, 13 luglio 2000 n. 9306). Infatti, la citata norma sopravvenuta così dispone: Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono 5 previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Tale norma, come si è rilevato nelle citate pronunce, fa esplicito riferimento all'ipotesi di domande di condono previdenziale presentate, con riserva di accertamento negativo del debito ai sensi e in applicazione diprevidenziale, provvedimenti legislativi emessi anche anteriormente al richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, poi convertito in legge. E pertanto, proprio in forza di tale clausola contenente l'ampio e - generico richiamo a tutti i precedenti provvedimenti concessivi di condono previdenziale essa riveste portata retroattiva rispetto alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, fissata al 1° gennaio 1999 dal successivo art. 83. La risoluzione nei termini ora precisati della questione su cui si incentra il ricorso comporta il superamento dell'altro rilievo proposto dall'istituto, laddove afferma che la domanda di condono costituirebbe un implicito riconoscimento di debito dei contributi omessi, quesito questo peraltro già risolto negativamente dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 16 aprile 6 1994 n. 3641). Né, data la esplicita riserva di ripetizione apposta alla domanda di condono, si può configurare tale domanda quale promessa di pagamento, come pure sostiene l'istituto ricorrente. Osserva ancora il Collegio che non è oggetto contestazione nel presente giudizio di l'accertamento compiuto dal giudice del merito in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorso fra VO OR e la società resistente, qualificato come autonomo - prestazione lavorativa cui sono riferiti i contributi richiesti dall'istituto previdenziale ricorrente. : Essendo la sentenza impugnata conforme a disposizioni diritto, in quanto aderente alle dettate dalla sopravvenuta normativa, il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000. 7 Il Presidente El Consigliere est.Suto илкамеры Личайно резьбой Still e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, -7 FEB. 2001 IL COLLABORATORE DE CANCELLERIA E D A E L E G L - . 1 - 5 L 1 G 3 3 7 3 8 N N D S I T E D 1 S A R I L O L T A I E T 0 I R . O ' P O A I O E S A S , S G R E S E T N , T S A R G A D I , D I D T O I B A I S L O E M P L T A O D E N E S 8