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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/07/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Giovanna MULLIG Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1842/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 11.7.2024
DA
(Cod. Fisc.) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. dom. Monica Petrillo in virtù di procura rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), residente in Colloredo CP_1 C.F._2 di Monte Albano (UD), Fraz. Mels, Via Cirenaiche, 13;
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: 1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalla parti;
2) affidare in modo esclusivo al padre la figlia minore con collocazione della stessa presso Persona_1
l'odierno ricorrente;
3) disporsi che la madre possa vedere la minore tutte le volte che la figlia lo vorrà ma solo in presenza degli altri familiari e con il divieto assoluto per la di trasportare la figlia in auto;
CP_1
4) porsi a carico della IG.ra l'obbligo di liberare l'immobile sito in CP_1
Colloredo di Monte Albano (UD), Fraz. Mels, Via Cirenaiche, 13, entro il
31.12.2024; 5) porsi a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia minore corrispondendo al sig. Per_1 Parte_1 un assegno di € 100,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) porsi a carico della sig.ra il 30% delle spese straordinarie per la figlia minore CP_1
secondo quanto previsto dal Protocollo dell'Osservatorio Nazionale Per_1 sul Diritto di Famiglia – Sezione di Udine, protocollato al n. 3477 del
28.8.2015 del Tribunale di Udine;
7) Stabilirsi che l'assegno unico venga percepito integralmente dal sig. ; 8) Nessun assegno Parte_1 per la IG.ra . CP_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, riferendo di essersi separato consensualmente dalla moglie in virtù dell'accordo CP_1 omologato dal Tribunale di UDINE in data 11.2.2022, Parte_1
chiede al medesimo Tribunale in intestazione di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a COLLOREDO DI MONTBA
(UD) il 17.3.2003 con la resistente e trascritto nell'anno 2003, al n. 1, parte 1, degli atti di matrimonio di quel Comune.
Deduce, al riguardo, il ricorrente: 1) che dall'unione coniugale in pagina 2 di 8 questione erano nate le figlie (8.4.2024), oggi economicamente Per_2 indipendente, e (6.10.2013), ancora minorenne;
2) che la sig.ra Per_1 era già madre di (14.1.1997), avuta da una precedente CP_1 Per_3 relazione;
3) che, in sede separativa, la casa familiare era stata assegnata a lui, peraltro unico proprietario dell'immobile, mentre la moglie avrebbe dovuto trasferirsi con e , all'epoca Per_2 Per_1 entrambe minorenni, presso l'immobile finitimo di Via Cirenaiche n. 13, sempre a COLLOREDO DI MONTE BA (UD), per permettere ad entrambi i genitori di partecipare attivamente alla vita delle figlie, in regime di affido condiviso e con ampie possibilità di visita paterna;
4) di essere stato onerato, all'epoca, del versamento di un assegno di mantenimento per le minori di complessivi € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché del pagamento alla sig.ra di un CP_1 assegno di € 250,00 per i primi dodici mesi, successivamente ridotto a
€ 100,00 mensili, oltre al 100% degli assegni di famiglia fino al reperimento, da parte di quest'ultima, di un'attività lavorativa;
5) che erano comunque maturati, dalla separazione, i presupposti per il divorzio;
6) che le figlie, diversamente da quanto stabilito nelle conclusioni raggiunte con la separazione, avevano scelto di vivere stabilmente con lui, limitandosi a trascorrere con la madre solo qualche ora, senza mai pernottare da lei;
7) che tale situazione si era poi protratta anche con
, la quale non aveva mai inteso trasferirsi dalla mamma;
8) che Per_1 erroneamente, peraltro, negli accordi di separazione era stata data alla la disponibilità ad occupare il succitato immobile finitimo alla casa CP_1 familiare di proprietà attorea, trattandosi di abitazione in relazione alla quale egli, in quel caso, era solo usufruttuario per 1/3, mentre proprietaria risultava essere la figlia oggi appunto maggiorenne Per_2 ed intenzionata a rientrare nella disponibilità della stessa;
9) che i rapporti familiari si erano comunque da tempo compromessi a causa della dipendenza della resistente da sostanze alcoliche;
10) che ciò giustificava la richiesta di affido esclusivo, con collocazione prevalente presso il padre pagina 3 di 8 della figlia minore;
11) che anche la madre avrebbe dovuto Per_1 contribuire al mantenimento di con un assegno mensile di Per_1
€ 100,00 oltre al 30% delle spese straordinarie, fermo restando l'integrale attribuzione al padre dell'assegno unico.
è rimasta contumace. CP_1
Disposto l'ascolto della minore , la causa è stata quindi Per_1 rimessa al Collegio per la decisione, in quanto già comunque documentalmente istruita. Su queste basi, il ricorso è fondato e va accolto, nella misura e per le motivazioni di seguito esposte.
Nell'ordine, quanto alla domanda di divorzio, merita rammentare che, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere dichiarato qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, laddove sia “… stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero (sia) stata omologata la separazione consensuale ovvero (sia) intervenuta separazione di fatto …”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, indubbiamente ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data 11.12.2022, il Tribunale di UDINE omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi. Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 20.1.2022, sicché alla data del deposito del presente ricorso (11.7.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale. Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i pagina 4 di 8 predetti coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti non hanno più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di divorzio.
Avuto riguardo, poi, al regime di affidamento e collocamento della sola minore , oggi dodicenne, devono qui trovare conferma le Per_1 statuizioni già assunte con i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 cod. proc. civ. del 3.1.2025 laddove, a modifica di quanto concordato tra le parti nell'ambito degli accordi di separazione, veniva disposto l'affido esclusivo di al padre, con suo collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione paterna di via Cirenaiche n. 15 a
COLLOREDO di MONTBA (UD). È stato invero allegato in ricorso -e la circostanza ha trovato sofferta conferma anche nelle parole di Pt_2 un risalente problema di “abuso di sostanze alcoliche” da parte della sig.ra sottopostasi senza esito favorevole, nel 2015/2016, ad un CP_1 percorso di recupero “a San DANIELE DEL FRIULI” (v. punto IX a pag. 4 del ricorso di divorzio), con annessi pericoli per quest'ultima e per gli altri, specie a causa dei plurimi incidenti occorsi alla resistente “negli ultimi anni”, in quanto messasi sconsideratamente alla guida dell'auto.
Resta inteso, all'evidenza, che ciò non precluderà alla madre di vedere la figlia tutte le volte che quest'ultima lo vorrà -le stesse richieste del ricorrente, del resto, sono così orientate ed anche la minore, per parte sua, ha riferito di stare “… bene con entrambi i miei genitori …”
(v. il verbale di udienza del 21.1.2025), pur rappresentando difficoltà di dialogo con la mamma (v., ibidem: “Quando vado dalla mamma e sto con lei, non parliamo molto, anzi poco. Le racconto come vado a scuola, e basta.”). Andrà esclusa, ad ogni modo, per le sopra indicate ragioni, la possibilità, per la sig.ra di condurre con sé in auto. CP_1 Per_1
Quanto ai profili economici legati agli obblighi di mantenimento, stante l'affermata indipendenza economica della figlia maggiorenne e la contumacia di andranno definitivamente Per_2 CP_1 revocate, del pari, le erogazioni del contributo di € 250,00 per il mantenimento della prima e dell'assegno di separazione di € 100,00 per la seconda. Andranno, di contro, poste a carico della resistente CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minorenne, in
[...] quanto attualmente a carico pressoché esclusivo del padre, con la corresponsione a quest'ultimo, per tale titolo, del richiesto assegno mensile di € 100,00, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie, così come individuate sulla base dei criteri indicati nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del 28.08.2015 Prot. n. 3477/15 del Tribunale di UDINE) e con assegno unico integralmente a favore del ricorrente, siccome genitore collocatario.
Non vi è titolo, da ultimo, per pronunciarsi sull'obbligo della sig.ra di liberare l'immobile sito in COLLOREDO DI MONTE BA (UD) CP_1
- Fraz. Mels, Via Cirenaiche, 13. Da un lato, infatti, la disponibilità concessa a quest'ultima di trasferirsi lì pare riconducibile non già ad un patto integrante il contenuto essenziale dell'accordo assunto dalle parti in sede di separazione, ma ad una intesa che, nella predetta separazione, aveva rivenuto la mera occasione e non la sua causa concreta (v., per la distinzione in questione, anche ai fini della possibilità -esclusa nella seconda delle ipotesi sopra indicate- di sostituire tali intese con le condizioni conseguenti al divorzio, Cass civ. - Sez. 1, Ordinanza n. 20034 del 22/07/2024); dall'altro lato, ed a ben vedere, una domanda finalizzata al recupero della piena disponibilità dell'immobile di cui trattasi non potrebbe che pervenire dall'unico soggetto legittimato a formularla, ovvero dalla figlia oggi maggiorenne , in quanto Persona_4 pagina 6 di 8 risultata essere esclusiva proprietaria dell'abitazione (v. i documenti depositati nel fascicolo telematico dal ricorrente il 30.1.2025).
Le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
e nel Comune di COLLOREDO DI MONTE Parte_1 CP_1
BA (UD) in data 17.3.2003;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLOREDO DI
MONTE BA (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 1, parte I, del Registro degli Atti di Matrimonio, anno 2003;
▪ DISPONE l'affido esclusivo di al padre Persona_1 [...]
, con collocamento prevalente della minore presso Parte_1
l'abitazione paterna di via Cirenaiche n. 15 a COLLOREDO di
MONTBA (UD);
▪ DISPONE che la madre possa vedere la figlia CP_1 Per_1 tutte le volte che quest'ultima lo vorrà, ma con esclusione di ogni possibilità, per la resistente, di condurla con sé in auto;
▪ ORDINA a di concorrere al mantenimento della figlia CP_1
con il versamento al ricorrente di un assegno pari ad € 100,00 Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, salva rivalutazione dell'importo secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie così come individuate sulla base dei criteri indicati nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del 28.08.2015 Prot. n. 3477/15 del
Tribunale di UDINE;
▪ DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dal ricorrente
; Parte_1
pagina 7 di 8 ▪ a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_2 maggiorenne in quanto economicamente Persona_4 autosufficiente, ed a titolo di assegno divorzile per in CP_1 difetto di domanda;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 17.7.2025
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna MULLIG IL GIUDICE RELATORE
dott. Fabio LUONGO
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In sede di ascolto, ha riferito, tra le altre cose: A.D.R. “Ogni tanto la CP_1 mamma beve;
quando beve non va molto bene.” A.D.R. “La mamma attualmente ha la macchina parcheggiata fuori, in cortile, ma non può guidare.
Le hanno tolto la macchina, ma non so perché. Io, comunque, con la mamma in macchina non ci vado” … A.D.R. “Alla mamma io non ho detto che dovrebbe smettere di bere, perché tano lo hanno già fatto le mie sorelle. Non so da quanto beve, da un po' di tempo.” … (v., così, il verbale di udienza del 21.1.2025) pagina 5 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Giovanna MULLIG Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1842/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 11.7.2024
DA
(Cod. Fisc.) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. dom. Monica Petrillo in virtù di procura rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), residente in Colloredo CP_1 C.F._2 di Monte Albano (UD), Fraz. Mels, Via Cirenaiche, 13;
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: 1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalla parti;
2) affidare in modo esclusivo al padre la figlia minore con collocazione della stessa presso Persona_1
l'odierno ricorrente;
3) disporsi che la madre possa vedere la minore tutte le volte che la figlia lo vorrà ma solo in presenza degli altri familiari e con il divieto assoluto per la di trasportare la figlia in auto;
CP_1
4) porsi a carico della IG.ra l'obbligo di liberare l'immobile sito in CP_1
Colloredo di Monte Albano (UD), Fraz. Mels, Via Cirenaiche, 13, entro il
31.12.2024; 5) porsi a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia minore corrispondendo al sig. Per_1 Parte_1 un assegno di € 100,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) porsi a carico della sig.ra il 30% delle spese straordinarie per la figlia minore CP_1
secondo quanto previsto dal Protocollo dell'Osservatorio Nazionale Per_1 sul Diritto di Famiglia – Sezione di Udine, protocollato al n. 3477 del
28.8.2015 del Tribunale di Udine;
7) Stabilirsi che l'assegno unico venga percepito integralmente dal sig. ; 8) Nessun assegno Parte_1 per la IG.ra . CP_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, riferendo di essersi separato consensualmente dalla moglie in virtù dell'accordo CP_1 omologato dal Tribunale di UDINE in data 11.2.2022, Parte_1
chiede al medesimo Tribunale in intestazione di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a COLLOREDO DI MONTBA
(UD) il 17.3.2003 con la resistente e trascritto nell'anno 2003, al n. 1, parte 1, degli atti di matrimonio di quel Comune.
Deduce, al riguardo, il ricorrente: 1) che dall'unione coniugale in pagina 2 di 8 questione erano nate le figlie (8.4.2024), oggi economicamente Per_2 indipendente, e (6.10.2013), ancora minorenne;
2) che la sig.ra Per_1 era già madre di (14.1.1997), avuta da una precedente CP_1 Per_3 relazione;
3) che, in sede separativa, la casa familiare era stata assegnata a lui, peraltro unico proprietario dell'immobile, mentre la moglie avrebbe dovuto trasferirsi con e , all'epoca Per_2 Per_1 entrambe minorenni, presso l'immobile finitimo di Via Cirenaiche n. 13, sempre a COLLOREDO DI MONTE BA (UD), per permettere ad entrambi i genitori di partecipare attivamente alla vita delle figlie, in regime di affido condiviso e con ampie possibilità di visita paterna;
4) di essere stato onerato, all'epoca, del versamento di un assegno di mantenimento per le minori di complessivi € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché del pagamento alla sig.ra di un CP_1 assegno di € 250,00 per i primi dodici mesi, successivamente ridotto a
€ 100,00 mensili, oltre al 100% degli assegni di famiglia fino al reperimento, da parte di quest'ultima, di un'attività lavorativa;
5) che erano comunque maturati, dalla separazione, i presupposti per il divorzio;
6) che le figlie, diversamente da quanto stabilito nelle conclusioni raggiunte con la separazione, avevano scelto di vivere stabilmente con lui, limitandosi a trascorrere con la madre solo qualche ora, senza mai pernottare da lei;
7) che tale situazione si era poi protratta anche con
, la quale non aveva mai inteso trasferirsi dalla mamma;
8) che Per_1 erroneamente, peraltro, negli accordi di separazione era stata data alla la disponibilità ad occupare il succitato immobile finitimo alla casa CP_1 familiare di proprietà attorea, trattandosi di abitazione in relazione alla quale egli, in quel caso, era solo usufruttuario per 1/3, mentre proprietaria risultava essere la figlia oggi appunto maggiorenne Per_2 ed intenzionata a rientrare nella disponibilità della stessa;
9) che i rapporti familiari si erano comunque da tempo compromessi a causa della dipendenza della resistente da sostanze alcoliche;
10) che ciò giustificava la richiesta di affido esclusivo, con collocazione prevalente presso il padre pagina 3 di 8 della figlia minore;
11) che anche la madre avrebbe dovuto Per_1 contribuire al mantenimento di con un assegno mensile di Per_1
€ 100,00 oltre al 30% delle spese straordinarie, fermo restando l'integrale attribuzione al padre dell'assegno unico.
è rimasta contumace. CP_1
Disposto l'ascolto della minore , la causa è stata quindi Per_1 rimessa al Collegio per la decisione, in quanto già comunque documentalmente istruita. Su queste basi, il ricorso è fondato e va accolto, nella misura e per le motivazioni di seguito esposte.
Nell'ordine, quanto alla domanda di divorzio, merita rammentare che, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere dichiarato qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, laddove sia “… stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero (sia) stata omologata la separazione consensuale ovvero (sia) intervenuta separazione di fatto …”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, indubbiamente ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data 11.12.2022, il Tribunale di UDINE omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi. Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 20.1.2022, sicché alla data del deposito del presente ricorso (11.7.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale. Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i pagina 4 di 8 predetti coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti non hanno più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di divorzio.
Avuto riguardo, poi, al regime di affidamento e collocamento della sola minore , oggi dodicenne, devono qui trovare conferma le Per_1 statuizioni già assunte con i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 cod. proc. civ. del 3.1.2025 laddove, a modifica di quanto concordato tra le parti nell'ambito degli accordi di separazione, veniva disposto l'affido esclusivo di al padre, con suo collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione paterna di via Cirenaiche n. 15 a
COLLOREDO di MONTBA (UD). È stato invero allegato in ricorso -e la circostanza ha trovato sofferta conferma anche nelle parole di Pt_2 un risalente problema di “abuso di sostanze alcoliche” da parte della sig.ra sottopostasi senza esito favorevole, nel 2015/2016, ad un CP_1 percorso di recupero “a San DANIELE DEL FRIULI” (v. punto IX a pag. 4 del ricorso di divorzio), con annessi pericoli per quest'ultima e per gli altri, specie a causa dei plurimi incidenti occorsi alla resistente “negli ultimi anni”, in quanto messasi sconsideratamente alla guida dell'auto.
Resta inteso, all'evidenza, che ciò non precluderà alla madre di vedere la figlia tutte le volte che quest'ultima lo vorrà -le stesse richieste del ricorrente, del resto, sono così orientate ed anche la minore, per parte sua, ha riferito di stare “… bene con entrambi i miei genitori …”
(v. il verbale di udienza del 21.1.2025), pur rappresentando difficoltà di dialogo con la mamma (v., ibidem: “Quando vado dalla mamma e sto con lei, non parliamo molto, anzi poco. Le racconto come vado a scuola, e basta.”). Andrà esclusa, ad ogni modo, per le sopra indicate ragioni, la possibilità, per la sig.ra di condurre con sé in auto. CP_1 Per_1
Quanto ai profili economici legati agli obblighi di mantenimento, stante l'affermata indipendenza economica della figlia maggiorenne e la contumacia di andranno definitivamente Per_2 CP_1 revocate, del pari, le erogazioni del contributo di € 250,00 per il mantenimento della prima e dell'assegno di separazione di € 100,00 per la seconda. Andranno, di contro, poste a carico della resistente CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minorenne, in
[...] quanto attualmente a carico pressoché esclusivo del padre, con la corresponsione a quest'ultimo, per tale titolo, del richiesto assegno mensile di € 100,00, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie, così come individuate sulla base dei criteri indicati nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del 28.08.2015 Prot. n. 3477/15 del Tribunale di UDINE) e con assegno unico integralmente a favore del ricorrente, siccome genitore collocatario.
Non vi è titolo, da ultimo, per pronunciarsi sull'obbligo della sig.ra di liberare l'immobile sito in COLLOREDO DI MONTE BA (UD) CP_1
- Fraz. Mels, Via Cirenaiche, 13. Da un lato, infatti, la disponibilità concessa a quest'ultima di trasferirsi lì pare riconducibile non già ad un patto integrante il contenuto essenziale dell'accordo assunto dalle parti in sede di separazione, ma ad una intesa che, nella predetta separazione, aveva rivenuto la mera occasione e non la sua causa concreta (v., per la distinzione in questione, anche ai fini della possibilità -esclusa nella seconda delle ipotesi sopra indicate- di sostituire tali intese con le condizioni conseguenti al divorzio, Cass civ. - Sez. 1, Ordinanza n. 20034 del 22/07/2024); dall'altro lato, ed a ben vedere, una domanda finalizzata al recupero della piena disponibilità dell'immobile di cui trattasi non potrebbe che pervenire dall'unico soggetto legittimato a formularla, ovvero dalla figlia oggi maggiorenne , in quanto Persona_4 pagina 6 di 8 risultata essere esclusiva proprietaria dell'abitazione (v. i documenti depositati nel fascicolo telematico dal ricorrente il 30.1.2025).
Le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
e nel Comune di COLLOREDO DI MONTE Parte_1 CP_1
BA (UD) in data 17.3.2003;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLOREDO DI
MONTE BA (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 1, parte I, del Registro degli Atti di Matrimonio, anno 2003;
▪ DISPONE l'affido esclusivo di al padre Persona_1 [...]
, con collocamento prevalente della minore presso Parte_1
l'abitazione paterna di via Cirenaiche n. 15 a COLLOREDO di
MONTBA (UD);
▪ DISPONE che la madre possa vedere la figlia CP_1 Per_1 tutte le volte che quest'ultima lo vorrà, ma con esclusione di ogni possibilità, per la resistente, di condurla con sé in auto;
▪ ORDINA a di concorrere al mantenimento della figlia CP_1
con il versamento al ricorrente di un assegno pari ad € 100,00 Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, salva rivalutazione dell'importo secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie così come individuate sulla base dei criteri indicati nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del 28.08.2015 Prot. n. 3477/15 del
Tribunale di UDINE;
▪ DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dal ricorrente
; Parte_1
pagina 7 di 8 ▪ a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_2 maggiorenne in quanto economicamente Persona_4 autosufficiente, ed a titolo di assegno divorzile per in CP_1 difetto di domanda;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 17.7.2025
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna MULLIG IL GIUDICE RELATORE
dott. Fabio LUONGO
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In sede di ascolto, ha riferito, tra le altre cose: A.D.R. “Ogni tanto la CP_1 mamma beve;
quando beve non va molto bene.” A.D.R. “La mamma attualmente ha la macchina parcheggiata fuori, in cortile, ma non può guidare.
Le hanno tolto la macchina, ma non so perché. Io, comunque, con la mamma in macchina non ci vado” … A.D.R. “Alla mamma io non ho detto che dovrebbe smettere di bere, perché tano lo hanno già fatto le mie sorelle. Non so da quanto beve, da un po' di tempo.” … (v., così, il verbale di udienza del 21.1.2025) pagina 5 di 8