TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/12/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6795/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6795/2017, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. VISERTA RODOLFO e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce/a margine del ricorso;
ricorrente
e
rappresentata e difesa dall'avv. ANNUNZIATA LUCIO e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce/ a margine della comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12/12/2017 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in SARNO il 16/12/1974 (come da Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1974 parte II, serie A, n. 262), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla prole (di cui oggi, maggiorenne ma non ancora autonomo) ed alle questioni CP_2 economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, prevedendo un mantenimento di euro 250,00 per la moglie ed euro 150,00 per il figlio e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività CP_2 istruttoria, poi tenutasi, all'uopo espletando la prova testimoniale.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice istruttore, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata con decreto dell'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, del 03.10.2006), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione pagina 2 di 4 concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l.
n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, il quale ha formulato una proposta conciliativa della controversia, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito il mantenimento da parte del CP_2 padre.
La proposta conciliativa, pertanto, è stata la seguente:
“
1. rinuncia, nel presente giudizio, alle domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi il 18.06.2018;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”, laddove i provvedimenti presidenziali confermati, invece, sono stati i seguenti:
“Rilevato che i figli e sono coniugati ed svolge un lavoro a Brescia Per_1 Per_2 Per_3 come collaboratore scolastico, circostanza che sono pacifiche, in via provvisoria, a modifica di quanto consensualmente stabilito determina in euro 250,00 al mese l'assegno di mantenimento per la moglie a carico del ricorrente ed in euro 150,00 mensili l'assegno a favore del figlio . Si dà CP_2 atto altresì che la casa coniugale non è più abitata dalla resistente, così come lei stessa ha precisato”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra: ato il 02/04/1951 in SARNO Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1
pagina 3 di 4 in SARNO il 16/12/1974 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1974, parte II, serie A, n. 262);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e contenuti ai punti n.ri 2 della proposta,
- prendendo atto dei punti n.ri 1 e 3, in relazione alla rinuncia delle parti, nel presente giudizio, a domande incompatibili con il contenuto della proposta e della rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6795/2017, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. VISERTA RODOLFO e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce/a margine del ricorso;
ricorrente
e
rappresentata e difesa dall'avv. ANNUNZIATA LUCIO e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce/ a margine della comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12/12/2017 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in SARNO il 16/12/1974 (come da Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1974 parte II, serie A, n. 262), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla prole (di cui oggi, maggiorenne ma non ancora autonomo) ed alle questioni CP_2 economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, prevedendo un mantenimento di euro 250,00 per la moglie ed euro 150,00 per il figlio e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività CP_2 istruttoria, poi tenutasi, all'uopo espletando la prova testimoniale.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice istruttore, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata con decreto dell'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, del 03.10.2006), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione pagina 2 di 4 concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l.
n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, il quale ha formulato una proposta conciliativa della controversia, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito il mantenimento da parte del CP_2 padre.
La proposta conciliativa, pertanto, è stata la seguente:
“
1. rinuncia, nel presente giudizio, alle domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi il 18.06.2018;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”, laddove i provvedimenti presidenziali confermati, invece, sono stati i seguenti:
“Rilevato che i figli e sono coniugati ed svolge un lavoro a Brescia Per_1 Per_2 Per_3 come collaboratore scolastico, circostanza che sono pacifiche, in via provvisoria, a modifica di quanto consensualmente stabilito determina in euro 250,00 al mese l'assegno di mantenimento per la moglie a carico del ricorrente ed in euro 150,00 mensili l'assegno a favore del figlio . Si dà CP_2 atto altresì che la casa coniugale non è più abitata dalla resistente, così come lei stessa ha precisato”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra: ato il 02/04/1951 in SARNO Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1
pagina 3 di 4 in SARNO il 16/12/1974 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1974, parte II, serie A, n. 262);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e contenuti ai punti n.ri 2 della proposta,
- prendendo atto dei punti n.ri 1 e 3, in relazione alla rinuncia delle parti, nel presente giudizio, a domande incompatibili con il contenuto della proposta e della rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4