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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 7427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7427 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha deliberato di emettere la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10218 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025 vertente
TRA
” pendente innanzi al Tribunale di Napoli n. Parte_1
181/2019 ( ), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Alessio Cittadini (C.F.: ), con studio in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. C.F._1
21 in virtù del provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio reso dal Giudice Delegato il 31.10.2022
ATTORE
E
), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
1 (C.F.: , nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il Fallimento attore come da memoria di precisazione delle conclusioni ex art 189 c.p.c. depositata in data 20.12.2024 ossia:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per la violazione Controparte_2 degli obblighi esposti in narrativa;
2) Accertare la qualifica di amministratore di fatto del sig. e, per l'effetto, Controparte_1 dichiarare la responsabilità gestoria, in via solidale con l'amministratore di diritto, per la violazione degli obblighi esposti in narrativa;
3) Accertare e dichiarare che, a seguito delle violazioni che precedono, la Società ha subito i danni esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare i convenuti e a CP_2 Controparte_1 risarcire in favore del Fallimento i danni emersi, così sinteticamente riportati:
• ATTIVO PRESENTE NELL'ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO (€ 1.645.982,00);
• (passivo ammesso € 157.082,48 – attivo realizzato € 14.000,00= € Controparte_3
143.082,48);
• (€ 29.815,00 – 157.082,48= € 127.267,48); Controparte_4
• CP_5
Ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e che sará ritenuta di Giustizia;
4) vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a ex art 139 c.p.c. in data 17.4.2023 e a Controparte_2
ai sensi dell'art 140 c.p.c. in data 13.12.2023 il Controparte_1 Parte_1 Parte_1 Part (d'ora in poi ), con sede legale in Napoli alla Via Giovanni Porzio
[...] Controparte_6
Isola G1, ha evocato in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il primo quale amministratore di diritto e liquidatore della società ed il secondo quale amministratore di fatto della stessa imputando loro : a) irregolare e/o inattendibile e/o omessa tenuta delle scritture contabili;
b) mancato pagamento di imposte e tributi;
c) distrazione del patrimonio sociale. 2. Compiute le verifiche preliminari previste dall'art 171 bis c.p.c., disposta la rinotifica della citazione nei confronti di , dichiarata la contumacia dei convenuti all'udienza Controparte_1
2 del 30.5.2024 il procuratore di parte attrice ha chiesto rinviarsi la causa per la rimessione al Collegio ai sensi dell'art 189 c.p.c. sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 20.2.2025 con concessione dei termini per il deposito di note contenti la precisazione delle conclusioni nonché le memorie conclusionali e di replica. Indi, è stata rimessa alla decisone del Collegio.
3. Preliminarmente va confermata la dichiarazione di contumacia dei convenuti essendovi prova in atti della loro rituale citazione cui non ha fatto seguito la costituzione in giudizio.
4. Ciò posto, per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa, oltre a quanto già esposto, occorre dar conto dei profili salienti della vicenda che ha dato luogo alla presente vertenza.
4.1. A fondamento delle proprie domande il ha esposto che la società Parte_1 Pt_1 operante in particolare nel settore della produzione e commercio di calzature, è stata costituita in data 24.11.2015, dai soci e ciascuno con partecipazione al Controparte_1 Parte_2
50% del capitale, Vari gli avvicendamenti nella sua gestione: dalla costituzione e sino al 21.11.2016 amministratore è stato il socio allorquando gli è succeduto l'altro socio, , Parte_2 Controparte_1 fino al 23.01.2018. A partire da tale data, è divenuto amministratore (germano Controparte_2 di ), successivamente nominato anche liquidatore (10.10.2018). CP_1
In data 16.01.2019, la è stata cancellata dal Registro delle Imprese;
tuttavia, nello stesso Pt_1 anno, essendo stato presentato un ricorso di fallimento da parte di un creditore, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della società con sentenza n. 184/2019 del 31.10.2019. Ebbene, parte attrice ha sottolineato che né le scritture contabili, né i libri sociali sono stati consegnati dal liquidatore, il quale sentito in sede di interrogatorio ha reso dichiarazioni assolutamente generiche e, in molti casi, smentite da quanto emerso dalle successive acquisizioni documentali. In particolare, il ha imputato la mancanza di conoscenza delle vicende Parte_1 sociali al fatto che vero amministratore della società sia sempre stato il socio , Controparte_1 deducendo che lo stesso ha gestito nel tempo anche altri calzaturifici, vale a dire le società Pt_3
e la Officina Shoes Srl, costituendo quello che parte attrice ha definito “il
[...] Parte_4
”. Parte_5
Questi gli elementi di fatto a sostegno di quanto dedotto:
- i lavoratori della i cui crediti insoddisfatti sono stati ammessi al passivo nei Pt_1 propri ricorsi hanno evidenziato di aver dapprima lavorato per la società e, CP_7 quindi, di essere transitati senza soluzione di continuità alla continuando a Pt_1 ricevere ordini e direttive da;
Controparte_1
- la società costituita nel 2009, cancellata nel 2017, già esercente l'attività di Pt_3 calzaturificio, ha avuto come soci i figli giovanissimi di , vale a dire Controparte_1
e Persona_1 Controparte_8
- questi ultimi hanno costituito in data 13.10.2015 un'altra società, la Parte_4 anch'essa un calzaturificio, con sede legale a Napoli, Via Nuova Toscanella n. 71, vale a dire lo stesso indirizzo della sede operativa della come riferito in sede di Pt_1 interrogatorio da Controparte_2
- amministratore di detta società è Persona_1
- dall'esame dei conti correnti della risulta che nel 2019 alcuni assegni tratti dal Pt_1 conto corrente acceso presso la Banca di Credito Popolare recassero timbro e firma non della , ma della Pt_1 Parte_6
3 - la in data 12/12/2019 ha ceduto un ramo d'azienda alla società Parte_4 [...]
sempre un calzaturificio, con sede legale in Napoli, Via Nuova Toscanella n. Parte_7
71, società in passato amministrata da . Controparte_1
Tornando agli addebiti imputati oltre all'omessa tenuta delle scritture contabili è contestato ai convenuti la dispersione dell'attivo pari ad euro 1.645.982,00 (di cui euro 1.534.497,00 per immobilizzazioni, euro 109.467,00 per crediti ed euro 2.018,00 per disponibilità liquide) risultante dal bilancio relativo all'esercizio 2017, approvato nel corso dell'assemblea del 30.6.2018 allorquando amministratore era nonché la violazione del dovere di osservare le Controparte_2 norme fiscali e previdenziali, con l'omesso pagamento di debiti tributari e degli oneri previdenziali.
4.2. Ebbene, la giurisprudenza pacificamente ritiene che la dispersione dell'attivo è imputabile all'ultimo amministratore, che - nella sua qualità di gestore del patrimonio sociale, e, pertanto, di soggetto esposto alla responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla società da propri atti di disposizione di tale ricchezza (anche e soprattutto in ragione della garanzia per i creditori sociali) - non fornisce giustificazione alcuna circa l'eventuale impiego e destinazione di dette somme, considerandolo responsabile di una condotta distrattiva relativamente alle medesime. Invero, “gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento” (cfr. per tutte, Cass. Civ. n. 11703/1997 e Cass. Civ. n. 7048/2008). Ne consegue che, quando l'amministratore ha avuto a disposizione determinati beni, ove non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, deve dedursi che li ha dolosamente distratti, posto che ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento. Tali principi trovano applicazione nel caso di specie posto che, come detto in precedenza, nessun elemento è stato fornito da , liquidatore della società, in ordine alla destinazione Controparte_2 delle immobilizzazioni, dei crediti e del contante non rinvenuti avendo lo stesso deciso di restare contumace. Pertanto, va condannato al pagamento della somma pari ad euro 1.645.982,00, Controparte_2 restando assorbite chiaramente le richieste formulate da parte attrice in ordine alle imposte e tributi non corrisposti. Trattandosi di un debito di valore devono essere accordati su di essi la rivalutazione (a decorrere dal fallimento, posto che a quella data è emersa la dispersione e non è noto il momento in cui la dispersione è stata realizzata) e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Per quanto riguarda gli interessi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il danno, si ritiene possano essere individuati al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 31.10.2019 fino al 16.4.2023 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 27.4.2023 (data della notifica della citazione come sopra riportata) alla presente decisione, computati sulla somma via via annualmente rivalutata (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995).
4 4.3. Quanto a gli elementi addotti per dimostrare che lo stesso sia stato il vero Controparte_1 dominus della società e che, in particolare, anche dopo aver lasciato la carica di amministratore egli abbia di fatto continuato a gestire la per quanto suggestivi non sono in grado di provare Pt_1 quanto dedotto. Invero, la circostanza che risulta anche socio al 50% della impone di Controparte_1 Pt_1 valutare con maggiore rigore le risultanze acquisite in atti, dal momento che, ad esempio, la presenza in azienda e il controllo dell'attività sociale, lungi dal comprovare un'ingerenza nella gestione, ben possono conciliarsi con il suo ruolo di socio. Tanto premesso gli elementi addotti dal attore non sono diversi da quelli già allegati in Parte_1 sede cautelare, allorquando il giudice non li ritenne nemmeno sufficienti a sostenere a livello di fumus le accuse avanzate. Nella presente sede va evidenziato che quanto ai lavoratori transitati dalla alla CP_7 Pt_1 nessuna dichiarazione è stata allegata, ma solo i ricorsi proposti per ottenere l'ammissione al passivo, nei quali (per la verità solo in alcuni) genericamente si fa riferimento a direttive impartite da . Di detti soggetti il Fallimento attore non ha chiesto l'escussione in qualità Controparte_1 di testi. Quanto agli assegni tratti sul conto della con timbro della Pt_1 Parte_6 effettivamente essi sono un indizio di una commistione di affari tra le due società, peraltro con sede operativa nello stesso edificio almeno fino a una certa data, ma occorre sempre considerare che amministratore della è , non potendo di certo Parte_6 Persona_1 bastare il fatto che egli sia il figlio di per dimostrare che quest'ultimo sia stato Controparte_1 amministratore di fatto della e, quindi, anche della . Parte_6 Pt_1
4.4. è stato amministratore di diritto della per il periodo che va dal Controparte_1 Pt_1
21.11.2016 al 23.1.2018. Il ha contestato anche il mancato pagamento di imposte e Parte_1 contributi, ma atteso il succedersi di vari amministratori nel tempo la documentazione offerta da parte attrice è assolutamente carente per provare l'imputabilità dell'omissione a CP_1
Invero, non sono state depositate le domande di ammissione e gli stati passivi allegati non
[...] offrono elementi per evidenziare con precisione i periodi cui si riferiscono le imposte e i contributi evasi, ben potendo gli stessi, in definitiva, far riferimento a periodi non imputabili alla gestione di
Controparte_1
Alla luce di quanto esposto le domande proposte nei confronti di vanno Controparte_1 rigettate.
5. Venendo alle spese processuali esse sono irripetibili nei confronti di attesa la Controparte_1 sua contumacia. Quanto a in ragione della sua soccombenza e, considerato che il è Controparte_2 Parte_1 stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, egli va condannato ad eseguire in favore dello Stato il pagamento delle spese anticipate dall'Erario e prenotate a debito nella misura risultante dai relativi registri e di quelle liquidate nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della controversia (criterio del "decisum"), di valori prossimi ai minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
5 1. conferma la dichiarazione di contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_1
2. accoglie la domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, lo Controparte_2 condanna al pagamento in favore del della somma di € Parte_1
1.645.982,00 oltre rivalutazione monetaria a far data dal 31.10.2019 e gli interessi sulle somme via via rivalutate, al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 31.10.2019 fino al 16.4.2023 e al tasso ex art 1284, comma 4 c.c. dal 17.4.2023 (data della notifica della citazione) alla presente decisione;
3. rigetta ogni ulteriore domanda;
4. condanna al pagamento delle spese in favore del , ammesso Controparte_2 Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato, e, per l'effetto, dispone che sia eseguito in favore dello Stato il pagamento delle spese prenotate a debito e anticipate da parte dell'Erario, nella misura risultante dai relativi registri, e dei compensi che liquida in € 19.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e CPA;
5. spese irripetibili nei confronti di . Controparte_1
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha deliberato di emettere la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10218 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025 vertente
TRA
” pendente innanzi al Tribunale di Napoli n. Parte_1
181/2019 ( ), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Alessio Cittadini (C.F.: ), con studio in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. C.F._1
21 in virtù del provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio reso dal Giudice Delegato il 31.10.2022
ATTORE
E
), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
1 (C.F.: , nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il Fallimento attore come da memoria di precisazione delle conclusioni ex art 189 c.p.c. depositata in data 20.12.2024 ossia:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per la violazione Controparte_2 degli obblighi esposti in narrativa;
2) Accertare la qualifica di amministratore di fatto del sig. e, per l'effetto, Controparte_1 dichiarare la responsabilità gestoria, in via solidale con l'amministratore di diritto, per la violazione degli obblighi esposti in narrativa;
3) Accertare e dichiarare che, a seguito delle violazioni che precedono, la Società ha subito i danni esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare i convenuti e a CP_2 Controparte_1 risarcire in favore del Fallimento i danni emersi, così sinteticamente riportati:
• ATTIVO PRESENTE NELL'ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO (€ 1.645.982,00);
• (passivo ammesso € 157.082,48 – attivo realizzato € 14.000,00= € Controparte_3
143.082,48);
• (€ 29.815,00 – 157.082,48= € 127.267,48); Controparte_4
• CP_5
Ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e che sará ritenuta di Giustizia;
4) vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a ex art 139 c.p.c. in data 17.4.2023 e a Controparte_2
ai sensi dell'art 140 c.p.c. in data 13.12.2023 il Controparte_1 Parte_1 Parte_1 Part (d'ora in poi ), con sede legale in Napoli alla Via Giovanni Porzio
[...] Controparte_6
Isola G1, ha evocato in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il primo quale amministratore di diritto e liquidatore della società ed il secondo quale amministratore di fatto della stessa imputando loro : a) irregolare e/o inattendibile e/o omessa tenuta delle scritture contabili;
b) mancato pagamento di imposte e tributi;
c) distrazione del patrimonio sociale. 2. Compiute le verifiche preliminari previste dall'art 171 bis c.p.c., disposta la rinotifica della citazione nei confronti di , dichiarata la contumacia dei convenuti all'udienza Controparte_1
2 del 30.5.2024 il procuratore di parte attrice ha chiesto rinviarsi la causa per la rimessione al Collegio ai sensi dell'art 189 c.p.c. sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 20.2.2025 con concessione dei termini per il deposito di note contenti la precisazione delle conclusioni nonché le memorie conclusionali e di replica. Indi, è stata rimessa alla decisone del Collegio.
3. Preliminarmente va confermata la dichiarazione di contumacia dei convenuti essendovi prova in atti della loro rituale citazione cui non ha fatto seguito la costituzione in giudizio.
4. Ciò posto, per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa, oltre a quanto già esposto, occorre dar conto dei profili salienti della vicenda che ha dato luogo alla presente vertenza.
4.1. A fondamento delle proprie domande il ha esposto che la società Parte_1 Pt_1 operante in particolare nel settore della produzione e commercio di calzature, è stata costituita in data 24.11.2015, dai soci e ciascuno con partecipazione al Controparte_1 Parte_2
50% del capitale, Vari gli avvicendamenti nella sua gestione: dalla costituzione e sino al 21.11.2016 amministratore è stato il socio allorquando gli è succeduto l'altro socio, , Parte_2 Controparte_1 fino al 23.01.2018. A partire da tale data, è divenuto amministratore (germano Controparte_2 di ), successivamente nominato anche liquidatore (10.10.2018). CP_1
In data 16.01.2019, la è stata cancellata dal Registro delle Imprese;
tuttavia, nello stesso Pt_1 anno, essendo stato presentato un ricorso di fallimento da parte di un creditore, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della società con sentenza n. 184/2019 del 31.10.2019. Ebbene, parte attrice ha sottolineato che né le scritture contabili, né i libri sociali sono stati consegnati dal liquidatore, il quale sentito in sede di interrogatorio ha reso dichiarazioni assolutamente generiche e, in molti casi, smentite da quanto emerso dalle successive acquisizioni documentali. In particolare, il ha imputato la mancanza di conoscenza delle vicende Parte_1 sociali al fatto che vero amministratore della società sia sempre stato il socio , Controparte_1 deducendo che lo stesso ha gestito nel tempo anche altri calzaturifici, vale a dire le società Pt_3
e la Officina Shoes Srl, costituendo quello che parte attrice ha definito “il
[...] Parte_4
”. Parte_5
Questi gli elementi di fatto a sostegno di quanto dedotto:
- i lavoratori della i cui crediti insoddisfatti sono stati ammessi al passivo nei Pt_1 propri ricorsi hanno evidenziato di aver dapprima lavorato per la società e, CP_7 quindi, di essere transitati senza soluzione di continuità alla continuando a Pt_1 ricevere ordini e direttive da;
Controparte_1
- la società costituita nel 2009, cancellata nel 2017, già esercente l'attività di Pt_3 calzaturificio, ha avuto come soci i figli giovanissimi di , vale a dire Controparte_1
e Persona_1 Controparte_8
- questi ultimi hanno costituito in data 13.10.2015 un'altra società, la Parte_4 anch'essa un calzaturificio, con sede legale a Napoli, Via Nuova Toscanella n. 71, vale a dire lo stesso indirizzo della sede operativa della come riferito in sede di Pt_1 interrogatorio da Controparte_2
- amministratore di detta società è Persona_1
- dall'esame dei conti correnti della risulta che nel 2019 alcuni assegni tratti dal Pt_1 conto corrente acceso presso la Banca di Credito Popolare recassero timbro e firma non della , ma della Pt_1 Parte_6
3 - la in data 12/12/2019 ha ceduto un ramo d'azienda alla società Parte_4 [...]
sempre un calzaturificio, con sede legale in Napoli, Via Nuova Toscanella n. Parte_7
71, società in passato amministrata da . Controparte_1
Tornando agli addebiti imputati oltre all'omessa tenuta delle scritture contabili è contestato ai convenuti la dispersione dell'attivo pari ad euro 1.645.982,00 (di cui euro 1.534.497,00 per immobilizzazioni, euro 109.467,00 per crediti ed euro 2.018,00 per disponibilità liquide) risultante dal bilancio relativo all'esercizio 2017, approvato nel corso dell'assemblea del 30.6.2018 allorquando amministratore era nonché la violazione del dovere di osservare le Controparte_2 norme fiscali e previdenziali, con l'omesso pagamento di debiti tributari e degli oneri previdenziali.
4.2. Ebbene, la giurisprudenza pacificamente ritiene che la dispersione dell'attivo è imputabile all'ultimo amministratore, che - nella sua qualità di gestore del patrimonio sociale, e, pertanto, di soggetto esposto alla responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla società da propri atti di disposizione di tale ricchezza (anche e soprattutto in ragione della garanzia per i creditori sociali) - non fornisce giustificazione alcuna circa l'eventuale impiego e destinazione di dette somme, considerandolo responsabile di una condotta distrattiva relativamente alle medesime. Invero, “gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento” (cfr. per tutte, Cass. Civ. n. 11703/1997 e Cass. Civ. n. 7048/2008). Ne consegue che, quando l'amministratore ha avuto a disposizione determinati beni, ove non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, deve dedursi che li ha dolosamente distratti, posto che ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento. Tali principi trovano applicazione nel caso di specie posto che, come detto in precedenza, nessun elemento è stato fornito da , liquidatore della società, in ordine alla destinazione Controparte_2 delle immobilizzazioni, dei crediti e del contante non rinvenuti avendo lo stesso deciso di restare contumace. Pertanto, va condannato al pagamento della somma pari ad euro 1.645.982,00, Controparte_2 restando assorbite chiaramente le richieste formulate da parte attrice in ordine alle imposte e tributi non corrisposti. Trattandosi di un debito di valore devono essere accordati su di essi la rivalutazione (a decorrere dal fallimento, posto che a quella data è emersa la dispersione e non è noto il momento in cui la dispersione è stata realizzata) e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Per quanto riguarda gli interessi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il danno, si ritiene possano essere individuati al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 31.10.2019 fino al 16.4.2023 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 27.4.2023 (data della notifica della citazione come sopra riportata) alla presente decisione, computati sulla somma via via annualmente rivalutata (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995).
4 4.3. Quanto a gli elementi addotti per dimostrare che lo stesso sia stato il vero Controparte_1 dominus della società e che, in particolare, anche dopo aver lasciato la carica di amministratore egli abbia di fatto continuato a gestire la per quanto suggestivi non sono in grado di provare Pt_1 quanto dedotto. Invero, la circostanza che risulta anche socio al 50% della impone di Controparte_1 Pt_1 valutare con maggiore rigore le risultanze acquisite in atti, dal momento che, ad esempio, la presenza in azienda e il controllo dell'attività sociale, lungi dal comprovare un'ingerenza nella gestione, ben possono conciliarsi con il suo ruolo di socio. Tanto premesso gli elementi addotti dal attore non sono diversi da quelli già allegati in Parte_1 sede cautelare, allorquando il giudice non li ritenne nemmeno sufficienti a sostenere a livello di fumus le accuse avanzate. Nella presente sede va evidenziato che quanto ai lavoratori transitati dalla alla CP_7 Pt_1 nessuna dichiarazione è stata allegata, ma solo i ricorsi proposti per ottenere l'ammissione al passivo, nei quali (per la verità solo in alcuni) genericamente si fa riferimento a direttive impartite da . Di detti soggetti il Fallimento attore non ha chiesto l'escussione in qualità Controparte_1 di testi. Quanto agli assegni tratti sul conto della con timbro della Pt_1 Parte_6 effettivamente essi sono un indizio di una commistione di affari tra le due società, peraltro con sede operativa nello stesso edificio almeno fino a una certa data, ma occorre sempre considerare che amministratore della è , non potendo di certo Parte_6 Persona_1 bastare il fatto che egli sia il figlio di per dimostrare che quest'ultimo sia stato Controparte_1 amministratore di fatto della e, quindi, anche della . Parte_6 Pt_1
4.4. è stato amministratore di diritto della per il periodo che va dal Controparte_1 Pt_1
21.11.2016 al 23.1.2018. Il ha contestato anche il mancato pagamento di imposte e Parte_1 contributi, ma atteso il succedersi di vari amministratori nel tempo la documentazione offerta da parte attrice è assolutamente carente per provare l'imputabilità dell'omissione a CP_1
Invero, non sono state depositate le domande di ammissione e gli stati passivi allegati non
[...] offrono elementi per evidenziare con precisione i periodi cui si riferiscono le imposte e i contributi evasi, ben potendo gli stessi, in definitiva, far riferimento a periodi non imputabili alla gestione di
Controparte_1
Alla luce di quanto esposto le domande proposte nei confronti di vanno Controparte_1 rigettate.
5. Venendo alle spese processuali esse sono irripetibili nei confronti di attesa la Controparte_1 sua contumacia. Quanto a in ragione della sua soccombenza e, considerato che il è Controparte_2 Parte_1 stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, egli va condannato ad eseguire in favore dello Stato il pagamento delle spese anticipate dall'Erario e prenotate a debito nella misura risultante dai relativi registri e di quelle liquidate nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della controversia (criterio del "decisum"), di valori prossimi ai minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
5 1. conferma la dichiarazione di contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_1
2. accoglie la domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, lo Controparte_2 condanna al pagamento in favore del della somma di € Parte_1
1.645.982,00 oltre rivalutazione monetaria a far data dal 31.10.2019 e gli interessi sulle somme via via rivalutate, al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 31.10.2019 fino al 16.4.2023 e al tasso ex art 1284, comma 4 c.c. dal 17.4.2023 (data della notifica della citazione) alla presente decisione;
3. rigetta ogni ulteriore domanda;
4. condanna al pagamento delle spese in favore del , ammesso Controparte_2 Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato, e, per l'effetto, dispone che sia eseguito in favore dello Stato il pagamento delle spese prenotate a debito e anticipate da parte dell'Erario, nella misura risultante dai relativi registri, e dei compensi che liquida in € 19.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e CPA;
5. spese irripetibili nei confronti di . Controparte_1
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
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