Art. 82.
I titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere ed i procaccia i cui posti vengono assegnati senza concorso ai sensi dei precedenti articoli 80 e 81 cessano dal servizio, a tutti gli effetti, con la qualifica rivestita prima della pubblicazione della presente legge.
I titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere ed i procaccia i cui posti vengono assegnati senza concorso ai sensi dei precedenti articoli 80 e 81 cessano dal servizio, a tutti gli effetti, con la qualifica rivestita prima della pubblicazione della presente legge.