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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 20/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DELL'ATTI VITTORIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4565/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_5
Inps Direzione Regionale Lombardia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Resistente_1 D.r. Lombardia - Via Mazzini, 7 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Inps Direzione Regionale Lombardia - Via Circo,16 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259031418200000 IRES-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259031418200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259031418200000 DIRITTO ANNUALE CC
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259031418200000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259031418200000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Riscossione;
-Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Territoriale di Milano;
- I.N.P.S., con sede in Milano (MI) – Via Circo, 16 –
- INAIL, con sede in Milano (MI) – Via Mazzini, 7 – - Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi;
- Regione Lombardia.
Avverso L'Intimazione di pagamento N. 06820259031418200/000 notificata in data 08/07/2025 ed emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Milano (MI) – Via dell'Innovazione, 1/b -, del complessivo importo di € 519.061,88= e relativa agli atti riportati nella seguente tabella.
Eccepisce: -Omessa o irregolare notifica delle Cartelle Esattoriali.
Prescrizione delle pretese tributarie.
Conclude nel merito annullare l'Intimazione di pagamento N. 06820259031418200/000 notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 08/07/2025, nonché le cartelle di pagamento/avvisi di addebito in essa menzionate per le ragioni esposte in ricorso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
AdER ritualmente costituitasi, resiste alle censure della ricorrente documenta la notifica delle cartelle e di atti interruttivi la prescrizione- Intimazioni.- Conclude in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs 546/92, per tardività di proposizione;
in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese.
La Regione Lombardia per tutti i motivi dedotti, conclude di respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dalla ricorrente.
L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) rappresentato e difeso dall'avv.
Difensore_4 per mandato generale alle liti. Eccepisce e conclude - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle di pagamento INAIL – relative a premi assicurativi ed accessori
- trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario ed alla competenza del Giudice del
Lavoro. Spese come per legge.
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ritualmente costituitasi dichiarare, sempre in via pregiudiziale, inammissibile il ricorso;
in ogni caso, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate DP I di Milano per tutti i motivi dedotti, conclude di dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
I.N.P.S.- Istituto Nazionale Previdenza Sociale -in persona del rappresentante legale pro tempore, che agisce in proprio nonché quale mandatario della Società_1 - S.C.C.I. - S.p.A.– assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_3, per procura generale alle liti. Per tutti i motivi dedotti conclude in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione relativamente al credito contributivo portato negli avvisi di addebito in ordine alla cognizione inerente l'esecuzione della parte di credito di pertinenza dell'INPS, comunque con il favore delle spese di lite.
All'odierna pubblica udienza è presente il difensore della CC , prende atto della rinuncia al ricorso della parte ricorrente, si oppone alla compensazione delle spese. In collegamento da remoto il rappresentante della DP I di Milano, preso atto della rinuncia, insiste per la refusione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti osserva quanto segue. Rilevato che, la società ricorrente in data 14 gennaio ha depositato atto di rinuncia al ricorso ed alle domande in esso contenute.
Conseguentemente il ricorso va dichiarato estinto ai sensi dell'art.44 dlgs 546/1992, per rinuncia al ricorso.
Considerato che, il comma 2 dell'art 44 del citato dlgs, prevede che il ricorrente che rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altri parti salvo diverso accordo tra loro.
Considerato che, la rinuncia al ricorso non risulta accettata dalle parti resistenti , che insistono per il rimborso delle spese.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00 (cinquecento) alla CCAA ed in euro 2.000,00 (duemila) per ogni altra parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00 alla CCAA ed in euro 2000;00 per ogni altra parte costituita.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DELL'ATTI VITTORIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4565/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_5
Inps Direzione Regionale Lombardia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Resistente_1 D.r. Lombardia - Via Mazzini, 7 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Inps Direzione Regionale Lombardia - Via Circo,16 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259031418200000 IRES-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259031418200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259031418200000 DIRITTO ANNUALE CC
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259031418200000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259031418200000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Riscossione;
-Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Territoriale di Milano;
- I.N.P.S., con sede in Milano (MI) – Via Circo, 16 –
- INAIL, con sede in Milano (MI) – Via Mazzini, 7 – - Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi;
- Regione Lombardia.
Avverso L'Intimazione di pagamento N. 06820259031418200/000 notificata in data 08/07/2025 ed emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Milano (MI) – Via dell'Innovazione, 1/b -, del complessivo importo di € 519.061,88= e relativa agli atti riportati nella seguente tabella.
Eccepisce: -Omessa o irregolare notifica delle Cartelle Esattoriali.
Prescrizione delle pretese tributarie.
Conclude nel merito annullare l'Intimazione di pagamento N. 06820259031418200/000 notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 08/07/2025, nonché le cartelle di pagamento/avvisi di addebito in essa menzionate per le ragioni esposte in ricorso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
AdER ritualmente costituitasi, resiste alle censure della ricorrente documenta la notifica delle cartelle e di atti interruttivi la prescrizione- Intimazioni.- Conclude in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs 546/92, per tardività di proposizione;
in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese.
La Regione Lombardia per tutti i motivi dedotti, conclude di respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dalla ricorrente.
L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) rappresentato e difeso dall'avv.
Difensore_4 per mandato generale alle liti. Eccepisce e conclude - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle di pagamento INAIL – relative a premi assicurativi ed accessori
- trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario ed alla competenza del Giudice del
Lavoro. Spese come per legge.
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ritualmente costituitasi dichiarare, sempre in via pregiudiziale, inammissibile il ricorso;
in ogni caso, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate DP I di Milano per tutti i motivi dedotti, conclude di dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
I.N.P.S.- Istituto Nazionale Previdenza Sociale -in persona del rappresentante legale pro tempore, che agisce in proprio nonché quale mandatario della Società_1 - S.C.C.I. - S.p.A.– assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_3, per procura generale alle liti. Per tutti i motivi dedotti conclude in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione relativamente al credito contributivo portato negli avvisi di addebito in ordine alla cognizione inerente l'esecuzione della parte di credito di pertinenza dell'INPS, comunque con il favore delle spese di lite.
All'odierna pubblica udienza è presente il difensore della CC , prende atto della rinuncia al ricorso della parte ricorrente, si oppone alla compensazione delle spese. In collegamento da remoto il rappresentante della DP I di Milano, preso atto della rinuncia, insiste per la refusione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti osserva quanto segue. Rilevato che, la società ricorrente in data 14 gennaio ha depositato atto di rinuncia al ricorso ed alle domande in esso contenute.
Conseguentemente il ricorso va dichiarato estinto ai sensi dell'art.44 dlgs 546/1992, per rinuncia al ricorso.
Considerato che, il comma 2 dell'art 44 del citato dlgs, prevede che il ricorrente che rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altri parti salvo diverso accordo tra loro.
Considerato che, la rinuncia al ricorso non risulta accettata dalle parti resistenti , che insistono per il rimborso delle spese.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00 (cinquecento) alla CCAA ed in euro 2.000,00 (duemila) per ogni altra parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00 alla CCAA ed in euro 2000;00 per ogni altra parte costituita.