Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4928 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 10/6/2025 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 12580/2024
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Odierna (C.F.: ) e C.F._2
Alfonso Leperino (C.F.: unitamente ai quali elettivamente C.F._3
domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla via Fiorentini n. 61
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Direttore Generale p.t. Controparte_1 P.IVA_1
ing. con sede in Napoli, alla via Comunale del Principe n. 13/A, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Testa (C.F. unitamente al C.F._4
quale elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 47
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.5.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
- Di aver reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo, e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di aver percepito dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2022 l'“indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016 –
2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ed indicata in busta paga con il codice 601 e la descrizione: “ 8700” nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 Parte_2 dicembre 2022 e con il codice 606 e la descrizione “ .106- Parte_3
co2-, nella misura giornaliera di € 2,07 dall'1 gennaio 2023 in poi;
- Che nella retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui il ricorrente ha goduto delle ferie non è stata computata nella base di calcolo l'indennità giornaliera di turno.
In diritto, deduceva l'art. 86 CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, nonché l'106 del
CCNL Comparto Sanità 2019-2021, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva: “A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del
21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre
2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 1 luglio
2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di €
2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021,
e per l'effetto: B) Condannare genericamente la in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021
e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 luglio 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente deducendo l'infondatezza della domanda attorea, posto che le prestazioni invocate non possono essere riconosciute con riferimento ai giorni di ferie, ma solo in relazione ai giorni in cui il dipendente abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa.
All'udienza del 10/6/2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il GL decideva con sentenza.
Nel merito, il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale.
Parte ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione della indennità di turno dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale.
A tal proposito, richiamando i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della
S.C. (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020), ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nella specie, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente.
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di
Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte dal lavoratore, in qualità di infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva, come avallata dall'azienda convenuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale, il ricorso va accolto e l' CP_1
va condannata, in via generica, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione
[...] delle ferie gli importi della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo a partire dal 1 gennaio 2023 ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-
2021e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 luglio 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della prestazione, dell'attività svolta e della serialità della controversia, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- accerta il diritto di a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una Parte_1 retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018,
e per l'importo di € 2,07 a partire dal'1 gennaio 2023 ex artt. 106, comma 2, CCNL
2019-2021;
- per l'effetto, condanna, in via generica, la in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 a partire dal
1 gennaio 2023 ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo, oltre interessi legali;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite quantificate in € Controparte_1
900,00 oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari in solido tra loro. Si comunichi.
Napoli, 10.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca