Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
Non è ammissibile l'oblazione per l'ipotesi attenuata di reato prevista dall'art. 4, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 per i casi di lieve entità di porto di oggetti atti ad offendere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2008, n. 19177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19177 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 01097
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 027170/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) LE VI, N. IL 04/11/1982;
avverso SENTENZA del 31/01/2007 GIP TRIBUNALE di BERGAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMBOLÀ MARCELLO;
lette le conclusioni del P.G..
OSSERVA
Con sentenza 31/1/07 il Gip del Tribunale di Bergamo ammetteva AL OR all'oblazione relativamente al reato (accertato in Orio al Serio il 20/3/05) di porto ingiustificato di coltello (L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, prima ipotesi) ed a seguito del pagamento della somma fissata dichiarava l'estinzione del reato medesimo.
Ricorreva per Cassazione il PG: premesso che il giudice doveva avere implicitamente ritenuto l'ipotesi lieve di cui al comma 3 della norma violata, ne deduceva comunque la violazione di legge, posto che la circostanza attenuante non faceva venire meno lo stretto riferimento, ai fini dell'oblazione, al reato base, punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda e quindi insuscettibile di estinzione per oblazione sia ai sensi dell'art. 162 bis c.p., che, a maggior ragione, dell'art. 162 c.p.. Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza.
Nel suo parere scritto il PG preso la S.C. chiedeva anch'egli l'annullamento (con rinvio) della sentenza impugnata. Con memoria 19/3/08 la difesa del TA osservava come il principio richiamato dal PG appellante non avesse un fondamento testuale nella legge e pertanto la questione fosse suscettibile di approfondimento in senso favorevole all'imputato, consentendo cioè l'oblazione, ricorrendone i presupposti, anche nelle ipotesi attenuate di reato.
Il ricorso va accolto.
L'interpretazione pro reo patrocinata dalla difesa si scontra con una giurisprudenza consolidata e non irragionevole: poiché l'attenuante in parola è di tipo "discrezionale" - per essere meramente facoltativa l'irrogazione della sola pena pecuniaria ("può" essere irrogata dice la norma) anche in presenza di un fatto ritenuto lieve - il riconoscimento della sua sussistenza non è idoneo, ad esempio, ad influire sulla durata del termine utile alla prescrizione, dato che il reato rimane sempre astrattamente sanzionato anche con la pena detentiva (Sez. Un., 9/7/97, dep. 31/7/97, Mosconi). Ciò vale, mutatis mutandis, anche per l'oblazione. L'impugnata sentenza va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Bergamo per il seguito di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2008