Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
O 0 T I 1 A . R T E 1 I S 1 N . O A T L R T L R S E A D LA CORTE SU IE02143403 E 8 N O 9 O - I C I 3 S ITALIANA EPUBBLICA - L R 6 A U P C L S A E E IN NOME DEL POPOLO ITALIAN : D E A S I 0 R E 4 E P T . S A L M SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.16124/01 Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Cron. 4939 Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 09/01/03 Cons. Rel. Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SA JA JE, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Palumbo 12, presso l'avv. Simonetta Crisci che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Prefetto di Roma - intimato avverso il decreto del Tribunale di Roma del 27.4.00 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.1.2003 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.A.Martone che ha concluso per да 2003 ----- - - - - - - l'improcedibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO decreto 10.4.2000 il Prefetto di Roma disponeva Con l'espulsione dal territorio nazionale di SA JA JE a seguito di condanna a pena detentiva ad anni quattro e recante, come pena accessoria, quella della espulsione. Avverso tale decreto la SA carvajal proponeva opposizione e l'adito Tribunale di Roma con decreto 27.4.2000 la rigettava affermando che dagli atti e dalle dichiarazioni della straniera risultava la conformità della espulsione alle norme ed alla stessa sentenza penale recante pena accessoria, che la opponente aveva precisato di non aver chiesto la revoca della misura al magistrato di sorveglianza e che la opponente aveva dichiarato di vivere in Italia con cinque figli di cui tre maggiorenni. Con ricorso notificato il 31.5.2001 la SA JA ha chiesto la cassazione del decreto. Il Collegio, alla fissata udienza del 6.3.2002, rilevata la nullità della notifica al Prefetto presso la Avvocatura dello Stato e non costituitosi né comparso alcuno per tale Autorità, ne ha disposto la rinnovazione presso la Sede. La ricorrente ha adempiuto all'incombente il 19.4.2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudiziale all'esame del ricorso è la verifica dei 2 ----------- - requisiti della sua rituale proposizione e della -procedibilità della impugnazione. E la verifica come sottolineato dal P.G. - approda a risultati negativi, posto che il ricorso introduttivo, notificato (se pur non validamente) il 31.5.2001, venne depositato solo il 26.6.2001 (come attestato dalla nota di deposito in atti) e quindi oltre lo spirare del termine di venti giorni statuito dall'art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità del ricorso. Ed in tal senso devesi quindi provvedere, senza alcun regolamento delle spese in difetto di attività difensiva dell'intimato Prefetto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara improcedibile il ricorso. SPESE A CARICO DELLO STATO Cos deciso in Roma il 9 Gennaio 2003 L 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI il Preside Il Consigliere estensore Juva ATIOME Princ Depositatoon Concelleria il1 13 FEB. 2003. IL CAN IL CANCELLIERE Luisa Pas 3 ----