Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC041 37 /0 1 T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto decreto fubin SEZIONE SECONDA CIVILE offerizione lop sche Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 1849/99 PONTORIERI Dott. Franco Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Cron. >>25 - Rep. 1397 SPAGNA MUSSO Consigliere- Dott. Enrico Serpio DEL CORE SETTIMI Consigliere. Dott [Giovanni Ud. 12/12/00 Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - Dott. Singin Del Core - Consiglier ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA GORGONI GABRIELE, CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato VIA FUSARO FRANCESCO, MUSIO A., difeso dall'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia studio ricorrente dal Sig. ...IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 contro 23 RO SILVIA;
- intimata LIRE 1500 CANCELLERY avverso la sentenza n. 650/97 della Corte d'Appello di : LECCE, depositata il 28/10/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 0240002 2057 udienza de]. 12/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco 0177517 -1- : Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ... A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel settembre 1991, la ditta Zoopark, in persona della titolare IL RO, chiedeva ed otteneva dal presidente del Tribunale di Lecce decreto ingiuntivo nei confronti della ditta Ippogrifo Club, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il pagamento di lire 8.018.880 a saldo del prezzo di merce venduta e consegnata. Il decreto ingiuntivo, dopo un primo e vano tenta- tivo, veniva notificato alla ditta Ippogrifo Club ei per essa, a mani del legale rappresentante RI RG. Nel novembre 1991, RI RG proponeva opposizione avversO il decreto ingiuntivo, soste- nendo che non aveva mai avuto а che fare con la ditta Ippogrifo Club, associazione privata senza fini di lucro, di cui appunto non era e non era rappresentante legale, e precisando di non stato avere comunque partecipato, né in proprio о per conto dell'Ippogrifo Club, all'acquisto della merce di cui al decreto ingiuntivo. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, il rigetto della domanda. La ditta Zoopark, in persona della titolare IL RO, si costituiva e resisteva all'opposizione, 3 peraltro eccependone l'inammissibilità siccome proposta da RI RG in proprio. Con sentenza del 14 gennaio/18 giugno 1994, il Tribunale di Lecce dichiarava inammissibile l'opposizione. RI RG interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Con sentenza 25 luglio/28 ottobre 1997, la Corte d'appello di Lecce rigettava il gravame. A motivo della decisione, esponeva che il Tribunale correttamente rilevato che l'opposizione eraaveva stata proposta da soggetto diverso da quello nei confronti del quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo e, quindi, correttamente aveva dichiara- inammissibilità dell'opposizione perchéto la proveniente da un terzo, in quanto tale privo della legittimazione ad opporsi. Osservava, altresì, che la contestata qualità di rappresentante legale della ditta Ippogrifo Club in capo a RI RG era comprovata dai documenti inviati dall'ufficio delle Imposte Dirette di Lecce, così che neppure fondata era la domanda di accertamento negativo di quella qualità. Per la cassazione di tale sentenza, RI RG ha proposto ricorso in forza di due motivi, illustrati con successiva memoria. RO IL, cui il ricorso è stato notificato il 14 dicembre 1998, quale titolare della ditta Zoopark, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, rubricato "violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c. e, comunque, omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, addirittura rilevabile d'ufficio, ex art 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", il ricorrente si duole che la Corte di merito lo abbia ritenuto privo di legittimazione ad opporsi al decreto ingiuntivo in oggetto, che, pur reso nei confronti della ditta Ippogrifo Club, in persona del legale rappresentan- te pro tempore, non specificato nell'atto, era stato poi notificato ad esso ricorrente, quale legale rappresentante di quella ditta, così ingene- rando il suo interesse а proporre opposizione in proprio per far dichiarare la mancanza di tale pretesa qualità. Con il secondo motivo, rubricato "violazione dell'art. 187 -vecchia formulazione- ult. C. c.p.c. e dell'art. 214 e segg. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 5 per insufficiente motivazione", il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia 5 ritenuto provata la sua contestata qualità di rappresentante legale della ditta Ippogrifo Club in forza dei documenti inviati dall'ufficio delle Impost.e Dirette di Lecce e da esso ricorrente sottoscritti. Così operando, precisa il ricorrente, la Corte di merito non ha tenuto conto delle prove per interro- gatorio formale e per testi, da lui dedotte sul punto ed inopinatamente non ammesse, né ha conside- rato che quei documenti erano stati disconosciuti conseguente necessità di verifi- nelle firme, con l'autenticità, ove mai si fosse ritenuta carne ammissibile la relativa istanza della controparte ex art. 216 c.p.c.. Il primo motivo è infondato. In effetti, la Corte di merito ha accertato l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto siccome proposta da persona non legittimata, e per l'appunto, da RI RG iure proprio, cui il decreto emesso nei confronti della ditta Ippogrifo Club, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nominativa- mente non indicato nella ingiunzione, era stato poi notificato quale rappresentante legale della ditta ingiunta. 6 Siffatta e motivata decisione è nient'affatto resa in violazione di legge, contrariamente а quanto assunto dal ricorrente. Ed invero, legittimata ad opporsi al decreto ingiuntivo è soltanto la parte intimata, ossia la è stato ingiunto persona fisica о giuridica, cui con il decreto del giudice il pagamento di una somma di denaro ovvero la consegna di una cosa mobile determinata o di una determinata quantità di cose fungibili (v. ex plurimis Cass. 8731/97, n. 6498/96, n. 1075/74, n. 3297/73 e n. 222/66), e, a riguardo di essa legittimazione, non possono ovviamente assumere rilievo le modalità di notifi- cazione dello stesso decreto, afferenti ad attività propria di parte, peraltro successiva al provvedi- mento del giudice. Il secondo motivo è inammissibile. Esso motivo, infatti, che peraltro involge un punto di decisione ultroneo rispetto a quello innanzi esaminato di inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione dell'opponente, è privo della dovuta specificità siccome non precisa compiutamente il contenuto delle scritture private, che si assumono disconosciute con conseguente necessità di verificazione, né i capitoli di prova 7 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma Iscritto a uplo Art. B. per testi e per interrogatorio formale, che si deducono dedotti e non ammessi. Tale mancanza non consente la necessaria verifica delle violazioni di legge e dei vizi di motivazione denunciati, con riguardo particolare alla decisivi- tà delle indagini istruttorie pretermesse, che, per principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola 46000 base delle deduzioni contenute in tale atto, senza 290000 n.il sussidio di altre fonti (v. ex plurimis Cass. 6927/95, n. 6863/95, n. 5742/95 e n.1988/98, n. 629/95). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 12.12.2000, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente Il cons est. french bad fare Manes contour IL CANCELLIERE C1 MAR. 2001 Valena Neri 2 2 8