Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 2
In materia edilizia, a seguito di sentenza di condanna per le ipotesi di reato di cui all'art. 44 del d. P.R. n. 380 del 2001, non può essere disposta la confisca del manufatto abusivo di cui all'art. 240 cod. pen. essendo la demolizione dello stesso l'unico rimedio percorribile per l'eliminazione degli effetti del reato.
In tema di sequestro probatorio di immobile abusivo, laddove, venute meno, per effetto della definizione del procedimento, le esigenze probatorie, il giudice nulla disponga in ordine al bene in sequestro, in particolare non disponendo il sequestro preventivo o conservativo, deve ritenersi illegittima la protrazione del sequestro probatorio stesso al fine di conservare l'immobile in vista della sua demolizione, imponendosi invece la sua restituzione all'avente diritto.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2007, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
: 49 65 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
65 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 28/11/2007
SENTENZA
N. 01153 /2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. PAPA ENRICO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1.Dott.ONORATO PIERLUIGI It N. 032558/2007 2. Dott. MANCINI FRANCO
3. Dott. TERESI ALFREDO 11
zel 4. Dott. MARMO MARGHERITA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDENANZA
sul ricorso proposto da :
1) RT EM N. IL 18/01/1949
2) AN MA N. IL 30/06/1953
avverso ORDINANZA del 10/07/2007
di CALTANISSETTA TRIB. LIBERTA'
alfredo Montagna sentita la relazione fatta dal Consigliere
MARMO MARGHERITA lotte/sentite le conclusioni del P.G. Dr. che ha chiesto l'annullamento con un vio
له
2 FATTO E DIRITTO
pronunciata il 10 luglio 2007 il Tribunale di Con ordinanza
Caltanisetta, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, respingeva l'appello proposto dalla difesa di AN TI e IA SI, indagati in ordine ai reati
'di cui agli artt. 110 c.p. e 44 comma primo lettera b) 71, 72 e 95 in relazione agli artt. 93 e 94 del d.p.r.n. 380 del 2001 avverso il
Tribunale di Gela aveva respinto laprovvedimento con il quale il
richiesta di dissequestro del fabbricato posto al secondo piano dell'immobile sito a Gela, in via Castelluccio 19.
Riteneva il Tribunale che le cose sottoposte a confisca obbligatoria,
tra le quali doveva annoverarsi il bene in sequestro nel procedimento ai sensi dell'art.240 comma secondo n. 2 c. p., trattandosi di cose la cui potevano essere restituitefabbricazione era vietata, non
all'interessato.
Né in proposito poteva rilevare la circostanza che il giudice della cognizione non aveva disposto la confisca del corpo di reato, posto che,
trattandosi di confisca obbligatoria, la competenza sarebbe spettata al giudice dell'esecuzione.
Hanno proposto ricorso per cassazione l'TI e la AS.
Tanto premesso rileva il Collegio che, con un unico motivo, i ricorrenti deducono che il sequestro era stato disposto per le finalità
probatorie venute meno per effetto della definizione del procedimento con
3 patteggiamento. Secondo i ricorrenti quando non è più necessario mantenere vincolate ai fini di prova le cose sottoposte a sequestro probatorio, esse vanno restituite all'avente diritto a meno che non ne sia disposto il sequestro conservativo o preventivo o non ne sia stata ordinata la confisca.
Tanto premesso il Collegio rileva che il ricorso è fondato. Come ha precisato questa Corte a Sezioni Unite ( (S.U. sent. 3 11luglio 1996 n. 9149 ) le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate ai fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo che non ricorra una delle tre seguenti ipotesi e cioè che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero non ne ordini la confisca".
Pertanto, considerato che l'istituto della confisca è incompatibile la materia edilizia, in quanto l'unico rimedio percorribile per con l'eliminazione degli effetti del reato di abuso edilizio potrebbe essere soltanto la demolizione del manufatto abusivo, qualora sussistano presupposti per l'emanazione di tale provvedimento e che ' come ha precisato questa Corte, ( v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 11
febbraio 1997, n. 476), l'ordine di demolizione delle opere costruite abusivamente, impartito dal giudice con la sentenza di condanna,
compatibile con il dissequestro delle stesse, deve ritenersi illegittima la protrazione, dopo la sentenza di patteggiamento ( o anche di condanna), degli effetti del sequestro probatorio al fine di conservare l'immobile abusivo in vista della demolizione.
In tal caso si finirebbe con il conferire al sequestro probatorio finalità che non gli sono proprie.
Va quindi annullata la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame alla luce dell'enunciato principio di diritto
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di
Caltanissetta
Così deciso in Roma il 28 novembre 2007
IL PRESIDENTEPRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Maglitellan ماشد تا
DEPOSIT
31 GEM. 2008
PASTAZIONIS IL CANCELLERE 01
(Paolo Mensurati).
7
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