Sentenza 19 dicembre 2013
Massime • 2
Al fine di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, non è sufficiente il mero contrasto tra due proposizioni del tessuto motivazionale, essendo altresì necessario che la inconciliabilità degli enunciati contrastanti, nel complessivo impianto del costrutto argomentativo posto a fondamento della decisione, risulti tale da comprometterne l'assetto e la tenuta della sequela logico giuridica.
Nel giudizio di legittimità, è sottratto alla Corte di Cassazione il sindacato sul vizio di motivazione in difetto di impugnazione della parte interessata. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la possibilità di rilevare, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, e stante il ricorso dell'imputato che si doleva del diniego del riconoscimento del vizio totale di mente, i profili di contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione in relazione alla concessione da parte del giudice di merito della attenuante del vizio parziale di mente).
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La massima In tema di lesioni personali volontarie, il dolo consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo, per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello, in cui la Corte ha precisato che a nulla rileva, in presenza dell'omogeneità dell'evento realizzato rispetto a quello voluto, la diversa regione corporea attinta rispetto a quella verso la quale l'azione era inizialmente diretta - Cassazione penale sez. V, 13/01/2021, …
Leggi di più… - 2. Concussione: non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile ma quella del tentativo punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2013, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/12/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1812
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 23752/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO NI N. IL 07/01/1967;
avverso la sentenza n. 7/2012 CORTE ASSISE APPELLO di GENOVA, del 14/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende;
- i difensori del ricorrente, avvocati DELFINO Graziella e CARUSO Raffaele, i quali hanno concluso per 1' accoglimento del ricorso. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 14 gennaio 2013 e depositata il 24 gennaio 2013, la Corte di assise di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di quella stessa sede, 1 marzo 2012, ha riconosciuto la attenuante della seminfermità; ha dichiarato detta attenuante (unitamente alle circostanze attenuanti generiche già elargite in prime cure) prevalente sulle aggravanti ritenute;
ha ridotto la pena principale (da sedici anni e otto mesi di reclusione) a dodici anni e sei mesi di reclusione;
ha applicato la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia per la durata di tre anni;
ha confermato nel resto la sentenza appellata di condanna a carico di DI ON imputato del delitto di omicidio in danno di UC Artichiana, aggravato dal profittamento di circostanze tali da ostacolare la privata difesa della vittima, ultraottantenne e gravemente inferma, e dal nesso teleologico, e del delitto di rapina aggravata in danno della medesima vittima, reati perpetrati i Genova il 17 settembre 2010 colla recidiva reiterata e specifica.
I giudici di merito hanno accertato che l'imputato, confesso in ordine alla azione omicida, allo scopo di impossessarsi della somma di cento Euro, detenute dalla vittima nel portafogli, aveva cagionato la morte della UC, sua zia, atterrandola, sbattendone reiteratamente il capo contro il pavimento, colpendola con calci e, infine, defenestrandola, con precipitazione di venti metri;
e aveva, quindi, grassato il numerario.
Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto assume rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato quanto appresso.
1.1 - In rito, premesso che l'ipotesi che uno schizzo di sangue (della vittima) abbia "raggiunto la prima banconota, è compatibile con lo stato dei luoghi", deve essere disattesa la mozione difensiva di rinnovazione della istruzione dibattimentale per l'esecuzione di perizia in ordine sulla succitata macchia ematica di colore circolare, rilevata dalla polizia giudiziaria su una delle banconote da venti euro sottratte alla vittima.
L'indagine appare, infatti, superflua alla stregua delle prove raccolte.
1.2 - L'accertamento della Corte di assise in ordine alla penale responsabilità per il delitto di rapina e alla aggravante teleologica in relazione alla condotta omicida è corretto. La tesi del giudicabile di aver ricevuto in dono dalla zia la somma di quaranta euro è infondata.
La madre dell'imputato ha dichiarato che non le risultava che la sorella avesse l'abitudine di regalare denaro all'appellante, senza, tuttavia, escludere "che ciò fosse avvenuto una sola volta in passato".
DI, per giustificare la presenza della macchia di sangue sulla banconota e stornare il sospetto della rapina e del movente di lucro del delitto di sangue, ha sostenuto mendacemente che mentre usciva dalla abitazione della zia (dopo aver commesso l'omicidio), si era fermato sul pianerottolo per sistemare meglio le banconote che aveva nel portafoglio. Ma l'unica spiegazione di siffatta condotta "è la foga con la quale si era impossessato delle banconote dopo aver commesso l'omicidio"; e tanto esclude la percezione del numerario "in un momento di calma".
Per vero l'appellante assassinò la zia per sottrarle il denaro. Il portafoglio della vittima fu trovato completamente vuoto. Ora è inverosimile che la UC, trattandosi di persona anziana e ammalata la quale viveva sola, disponesse soltanto di quaranta euro e potesse essersi disfatta di tutto il contante, donandolo al nipote.
1.3 - In ordine alla capacità di intendere e di volere del giudicabile, deve essere disattesa la tesi difensiva della carenza di imputabilità per vizio totale di mente.
Pienamente condivisibile è il responso del perito psichiatra, il quale ha reputato mendace la rappresentazione dell'imputato di aver patito allucinazioni uditive, che lo avrebbero indotto con puntigliose prescrizioni a perpetrare il fatto di sangue;
il disturbo non trova riscontro nella anamnesi, prossima e remota, se non per un episodio, risalente al 2003, ma collegato alla assunzione di cocaina (droga idonea a indurre allucinazioni uditive); lo specialista psichiatra del pronto soccorso del presidio ospedaliero San Martino ove DI fu condotto alle ore 22.35, lo stesso giorno del delitto, ha riferito che l'esame psicopatologico per allucinazioni uditive aveva dato esito negativo;
non è plausibile l'affermazione, "fantasiosa e insostenibile", dell' appellante di aver taciuto ai medici le "voci opprimenti e spaventose" che lo avrebbero tormentato;
DI, infatti, non aveva alcun "motivo di temere una punizione ne' da parte dei medici ne' di altri"; ne' è credibile l'ulteriore assunto difensivo del "risentimento irrefrenabile" indotto dalla decisione della zia di rifiutare le cure a fronte delle condizioni di salute dell'appellante, sieropositivo e affetto da epatite di tipo B e di tipo C;
le aspettative di vita di DI erano, infatti, più confortanti di quelle zia, irreversibilmente pregiudicate dalla neoplasia incurabile, in fase avanzata, fonte di sofferenze;
conclusivamente la esclusione che "l'imputato avesse agito sotto l'impulso irrefrenabile di voci imperative" comporta la consequenziale esclusione del vizio totale di mente.
1.4 - Il gravame merita invece accoglimento nel senso del riconoscimento del vizio parziale di mente.
In proposito deve essere disatteso il responso peritale;
infatti "alcuni comportamenti incongruenti" dimostrano che la capacità di intendere e di volere del DI al momento del fatto era grandemente scemata.
La defenestrazione della vittima, dopo la soppressione, con conseguente sottrazione di tempo utile per la fuga, e il ritorno (dopo l'allontanamento) sulla scena del delitto rivelano che la mente dell'appellante non era "del tutto lucida".
1.5 - La attenuante del vizio parziale di mente e le circostanze attenuanti generiche prevalgono sulle aggravanti del nesso te- leologico, della minorata difesa e sulla recidiva.
La pena base di anni ventiquattro di reclusione deve, pertanto, essere ridotta a venti anni per il vizio parziale di mente, e, ulteriormente, a diciotto anni per le circostanze attenuanti generiche;
in esito all'applicazione dell' aumento di nove mesi di reclusione, a titolo di continuazione, per la rapina, la sanzione complessiva di diciotto anni e di nove mesi è, infine, abbattuta di un terzo per il rito abbreviato.
La riduzione per la diminuente di cui all'art. 89 c.p. è contenuta in ragione di un sesto, in quanto il giudice di primo grado, nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ha già tenuto conto delle "delle stesse condizioni personali dell'imputato". 2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Delfino Graziella, mediante atto del 29 marzo 2013, col quale sviluppa quattro motivi, dichiarando anche promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 88, 89 e 575 c.p. (primo motivo) e in relazione agli artt. 89 e 62 bis c.p.
(quarto motivo); inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 603 c.p.p., (secondo e terzo motivo) e in relazione all'art. 441 c.p.p., comma 5, (terzo motivo), nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (con tutti e quattro i mezzi di impugnazione).
2.1 - Col primo motivo il difensore si duole del diniego del riconoscimento del vizio totale di mente e, diffusamente illustrando il responso, i rilievi e le considerazioni del consulente psichiatrico della difesa, argomenta: la Corte territoriale non ha compreso ne' la criminogenesi, ne' la criminodinamica del fatto di sangue;
la totale esclusione della capacità di intendere e di volere si correla indefettibilmente alla ideazione delirante e al conseguente scompenso psicotico, che "già da soli" sono "idonei a escludere totalmente" la imputabilità; in questo quadro si è inserita la sindrome della "allucinazione uditiva"; dei tre fenomeni in parola i giudici di merito hanno preso in considerazione (soltanto) la allucinazione, erroneamente negandone la ricorrenza;
hanno, in proposito, omesso di valutare la relazione del Dott. Di Marco il quale ha approfondito il tema delle allucinazioni apprezzando la coerenza al dato nosologico delle allucinazioni accusate dal ricorrente;
hanno trascurato che il negativo referto dello psichiatra del pronto soccorso concerneva l'attualità delle allucinazioni, ma non escludeva quelle pregresse;
ma, soprattutto, la Corte territoriale non ha compreso "la valenza autonoma dello scompenso psicotico", opponendo considerazioni razionali all'erroneo e delirante convincimento del giudicabile;
infine, i giudici di merito, riconoscendo che la condotta successiva al reato di DI fu tutt'altro che lucida e razionale, hanno finito col travolgere il presupposto del responso peritale in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato, avendo il perito tratto decisivo argomento di esclusione del vizio totale di mente, proprio dalla lucidità e dalla razionalità della condotta dell'agente subito dopo la perpetrazione del fatto di sangue.
2.2 - Col secondo motivo il difensore censura la reiezione, implicita e immotivata, della mozione di rinnovazione della istruzione dibattimentale per l'espletamento di nuova perizia psichiatrica, argomentando che la incongruenza della decisione impugnata dimostra la necessità del postulato accertamento.
2.3 - Col terzo motivo il difensore stigmatizza la ulteriore reiezione di rinnovazione della istruzione dibattimentale per l'espletamento di perizia in ordine alla "natura, l'origine e la provenienza della macchia di sangue", riscontrata su una delle banconote sequestrate al ricorrente, opponendo: non sono stati riscontrasti schizzi di sangue sulle "superfici orizzontali della scena del crimine"; mancano tracce papillari sul portafoglio della vittima;
la madre dell'imputato ha ammesso la possibilità che più di una volta la sorella avesse elargito danaro al ricorrente;
dal testimoniale emerge il grave stato di prostrazione della UC, la quale condizione era coerente colla decisione della donna (riferita dal giudicabile) di interrompere le cure. Aggiunge il difensore: la prova del ritenuto delitto di rapina è "totalmente carente"; e la mancanza di prova al riguardo si ripercuote sulla aggravante teleologica dell'omicidio e sull' accertamento del movente di lucro del fatto di sangue, che in difetto resta unicamente spiegabile alla luce della patologia psichiatrica che affligge DI.
2.4 - Col quarto motivo il difensore si duole della dosimetria della pena, con riferimento alla entità della diminuzione per il vizio parziale di mente;
censura la motivazione addotta dalla Corte territoriale e oppone che il giudice di primo grado aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in considerazione di "plurimi elementi e non solo della malattia mentale". 3. -Il ricorso è infondato.
3.1 - Non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo Corte di appello esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.
3.2 - In ordine all'accertamento della condotta delittuosa, concernente il connesso delitto di rapina, della aggravante del nesso eziologico dell'azione omicida, e della capacità di intendere e di volere (a fronte della totale negativa del ricorrente) e in ordine alla dosimetria della pena, non è apprezzabile vizio alcuno della motivazione che infici la sentenza impugnata, si da comportarne l'annullamento.
3.3 - La traccia ematica riscontrata su una delle banconote sequestrate al giudicabile vale certamente a escludere che l'apprensione del numerario abbia preceduto il fatto di sangue e, pertanto, possa essere stata conseguenza - come sostenuto dal ricorrente - della pretesa elargizione della vittima. L'assunto difensivo risulta, oltretutto, confutato dal calzante rilievo della Corte territoriale in merito alla inverosimiglianza che la UC "si fosse disfatta di tutto il denaro contante per beneficiare il nipote".
3.4 - E, per vero, quanto, poi, alla richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale, il dubbio prospettato dal ricorrente, circa "la natura, l'origine e la provenienza" della traccia ematica, appare meramente congetturale e affatto pretestuoso proprio alla luce della stessa condotta processuale del giudicabile, il quale nessuna indagine postulò in tal senso nel condizionare la richiesta di ammissione al rito abbreviato.
E altrettanto congetturale è la illazione che la vittima "tenesse del contante in altra parte della casa".
3.5 - In ordine all'accertamento della capacità di intendere e di volere del giudicabile al momento del fatto appare fondato il rilievo difensivo circa la discrasia riscontrata tra (a) l'apprezzamento della Corte territoriale, in ordine alla (ritenuta) deficiente lucidità mentale del reo e alla (ritenuta) incongruenza della sua condotta nella fase successiva alla perpetrazione dell' omicidio;
(b) la esclusione del vizio totale di mente ribadita dalla medesima Corte di assise di appello con richiamo del responso peritale, il quale, tuttavia, ha concluso per la capacità di intendere e di volere sulla base della "valutazione del tutto opposta" del comportamento post delictum "giudicato lucido e razionale". Effettivamente l'apprezzamento del giudice a quo circa la condotta del DI susseguente al reato contraddice il presupposto dell'accertamento peritale della capacità di intendere e di volere del giudicabile.
Siffatta constatazione non è, tuttavia, risolutiva ai fini della decisione del presente scrutinio di legittimità.
Alla stregua dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), assume rilievo "il vizio" della "contraddittorietà .. della motivazione". Per integrare la patologia in parola non è sufficiente il mero contrasto tra due proposizioni del tessuto motivazionale o, come nella specie, tra una determinata proposizione e il presupposto che sorregge altra proposizione;
occorre, bensì, che nel contesto del complessivo impianto del costrutto argomentativo posto a fondamento della decisione, la inconciliabilità dei contrastanti enunciati risulti di valenza tale da compromettere radicalmente l'assetto e la tenuta della sequela logico - giuridica, disarticolandola. Occorre, cioè, che la contraddizione (anche implicita) tra due proposizioni del provvedimento comporti la contraddittorietà della motivazione.
La questione, pertanto, da risolvere nel presente scrutinio è se l'accertamento della capacità di intendere e di volere, confermata dalla Corte territoriale con sostanziale richiamo delle ragioni esposte dal primo giudice e, segnatamente, del responso peritale, sia, in concreto, incrinato e travolto dal rilievo della stessa Corte circa la condotta post crimen del ricorrente.
La soluzione è negativa.
Non è certamente in discussione la concessione della diminuente della seminfermità: il divieto della reformatio in peius "pur essendo specificamente previsto in materia di appello, costituisce un principio generale, come tale applicabile a tutte le impugnazioni" (Sez. 2^, n. 2434 del 21/12/1993 - dep. 25/02/1994, Carpentieri, Rv. 196953) e certamente non consente, in carenza della impugnazione del Pubblico Ministero, il riesame del punto relativo al riconoscimento della attenuante, ma certamente non osta al sindacato, nella sede del presente scrutinio di legittimità, delle ragioni addotte al riguardo dalla Corte territoriale, nella misura in cui il ricorrente le ha richiamate e le ha fatte valere per contrastare 1' accertamento della imputabilità.
Per vero la preclusione endoprocessuale sul punto della concessione della diminuente dell'art. 89 c.p., non comporta la formazione della cosa giudicata in ordine all'accertamento dei supposti elementi fattuali, ritenuti e adotti dalla Corte di merito per dar conto della elargizione della attenuante.
Epperò, nella rigorosa osservanza dei confini della cognizione, devoluta a questa Corte, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 1, "limitatamente ai motivi proposti" sul punto della capacità di intendere e di volere, devono, allora, saggiarsi la fondatezza e la congruenza dei rilievi del giudice a quo, circa la condotta post crimen del ricorrente;
e deve valutarsi la attitudine dei medesimi a confutare l'accertamento della imputabilità.
Giova considerare che l'accertamento della capacità di intendere e di volere del giudicabile ha costituito oggetto di approfondita disamina, nella pienezza del contraddittorio dibattimentale nel primo grado del giudizio di merito, sulla scorta della accurata e meticolosa indagine peritale, la quale ha motivatamente disatteso le deduzioni e le conclusioni del consulente tecnico della difesa, riproposte dal ricorrente.
La "amplissima e documentata ricostruzione analitica della storia clinica e psichiatrica" di DI a far tempo dal 2000 e la ricostruzione del "quadro organico complessivo che affonda le sue radici nei dieci anni di vita del giudicabile antecedenti al fatto" suffragano la negativa che la patologia psichiatria e il disturbo di personalità borderline dell'imputato abbiano escluso la capacità di intendere e di volere di costui al momento del fatto, essendosi DI dimostrato "lucido e razionale" sia prima, sia durante, sia dopo la perpetrazione delle azioni delittuose.
Con particolare riguardo alla condotta successiva all'omicidio il primo giudice ha dettagliatamente analizzato il contegno del giudicabile con puntuale riferimento alla defenestrazione del cadavere, all'allontanamento dalla scena del delitto, al tragitto seguito fino alla stazione, alla ricezione della telefonata della madre, alla successiva conversazione con costei, al ritorno, indotto dalla richiesta della genitrice ignara del delitto, alla abitazione della vittima, alla adeguatezza del percorso seguito. La sentenza di primo grado, sulla scorta del responso peritale, ha dato conto della plausibilità della defenestrazione nella prospettiva della simulazione del suicidio della vittima;
ha spiegato che, dopo la perpetrazione del fatto di sangue, DI si allontanò dalla casa della zia e si dirigesse verso la stazione ferroviaria, seguendo "un preciso percorso"; raggiunto in itinere dalla telefonata della madre, la quale chiedeva notizie della sorella, conversò in modo congruo, tacque dell'omicidio, organizzò una linea difensiva;
e, in seguito alla insistenza della genitrice la quale gli aveva chiesto di tornare della zia per verificarne le condizioni, fece "l'unica cosa razionale" che potesse fare "per non alimentare sospetti": tranquillizzò la madre e la assicurò che sarebbe tornato - come fece - a casa della zia.
Il primo giudice, stigmatizzando l'errore - in cui è incorsa la difesa tecnica del giudicabile - della sovrapposizione e confusione del "piano di valutazione giudiziario-investigativo sulla efficienza della condotta del Modi" col "piano - affatto diverso - di valutazione psichiatrico", ha, conclusivamente, motivatamente escluso che nella condotta post delictum sia ravvisabile alcuna caratteristica di "comportamento caotico e disorganizzato della azione omicida" nella accezione clinica propria, rilevante sotto il profilo medico-legale in relazione all'accertamento della influenza della sindrome psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere. Orbene, le scabre, frettolose e del tutto atecniche considerazioni della Corte territoriale - circa la (ritenuta) deficiente lucidità mentale del reo e la (ritenuta) incongruenza della sua condotta nella fase successiva alla perpetrazione dell' omicidio, con riferimento alla defenestrazione e al ritorno sulla scena del delitto - risultano palesemente inconsistenti, prive di pregio alcuno (siccome inficiate dalla medesima fallacia, stigmatizzata dal primo giudice, della sovrapposizione dei piani di valutazione) e affatto inidonee ad incrinare il saldo costrutto argomentativo che sorregge la esclusione del vizio totale di mente: vitiantur sed non vitiant;
sicché il denunziato contrasto non si traduce nella contraddittorietà della motivazione sul punto della acclarata imputabilità del ricorrente. 3.6 - Residuano, beninteso, alla stregua del più ampio contesto del provvedimento impugnato nella sua interezza indubitabili profili di contraddittorietà e di illogicità manifesta in relazione al riconoscimento (della Corte territoriale) della attenuante del vizio parziale di mente;
ma il vizio della motivazione della sentenza, sul punto relativo, è irrilevante nella sede del presente scrutinio di legittimità, restando sottratto alla cognizione e al sindacato di questa Corte a cagione della preclusione endoprocessuale conseguita alla acquiescenza del Pubblico Ministero presso il giudice a quo. 3.7 - Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, affatto evidente appare, infine, pur in carenza di espressa motivazione della Corte territoriale, la esclusione della necessità della rinnovazione della istruzione dibattimentale per la esecuzione di nuova perizia psichiatrica.
3.8 - Per il resto il ricorso è manifestamente infondato: non ricorre - alla evidenza - vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nella narrativa che precede - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:
- ne' il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e u-nivocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- ne' il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., ovvero alla invalidità (o scorrettezza)
dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per tutte, da ultima: Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto).
Per vero i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito;
sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.9 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014