Art. 6.
Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano superato appositi corsi di abilitazione e di addestramento e che siano addetti, nei limiti previsti dalle vigenti tabelle organiche, al servizio dei radiocollegamenti, spettano, per i soli giorni di effettivo impiego nello speciale incarico, i seguenti soprassoldi:
Capistazione radiotelegrafisti:
marescialli e brigadieri lire 130;
vice brigadieri lire 110;
appuntati e carabinieri o guardie lire 85.
Operatori e telescriventisti:
marescialli e brigadieri lire 100;
vice brigadieri lire 90;
appuntati e carabinieri o guardie lire 75.
Radiomontatori:
marescialli e brigadieri lire 100;
vice brigadieri lire 90;
appuntati e carabinieri o guardie lire 75.
Per i personali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le tabelle organiche sono approvate con decreto, rispettivamente dei Ministri delle finanze o dell'interno.
Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 30, 31 e 32 della tabella di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925, quali modificati dall' articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1946 .
Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano superato appositi corsi di abilitazione e di addestramento e che siano addetti, nei limiti previsti dalle vigenti tabelle organiche, al servizio dei radiocollegamenti, spettano, per i soli giorni di effettivo impiego nello speciale incarico, i seguenti soprassoldi:
Capistazione radiotelegrafisti:
marescialli e brigadieri lire 130;
vice brigadieri lire 110;
appuntati e carabinieri o guardie lire 85.
Operatori e telescriventisti:
marescialli e brigadieri lire 100;
vice brigadieri lire 90;
appuntati e carabinieri o guardie lire 75.
Radiomontatori:
marescialli e brigadieri lire 100;
vice brigadieri lire 90;
appuntati e carabinieri o guardie lire 75.
Per i personali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le tabelle organiche sono approvate con decreto, rispettivamente dei Ministri delle finanze o dell'interno.
Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 30, 31 e 32 della tabella di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925, quali modificati dall' articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1946 .