Sentenza 20 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
N V I G N I V N V ' I C.C.68502 I S L C I N I V A I V REPUBBLICA ITALIANA Y T I I N IO S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Z SA / 02-535/03 S N 6 / A 1 LA CORTE SUPRE C S 6 I D 8 9 SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1/2000 Presidente Dott. Enrico Altieri 5882 Cron. Cons.Relatore Dott. Massimo Oddo Consigliere Rep. Dott. Paolo Giuliani Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Ud. 21 giugno 2002 Dott. Achille Meloncelli Consigliere fu. 6 OGGETTO ha pronunciato la seguente: SENTENZA Tributi diretti / Irpef / sul ricorso proposto il 28 febbraio 2000 da: fabbricati imrnobili rappresentato e difeso in virtù di man- d'interesse storico- -IC LL EL RC artistico concessi in dato in calce al ricorso dall'avv. Pasquale Russo di Firenze e locazione regime dall'avv. Francesco d'Ayala Valva ed elettivamente domiciliato pres applicabile. so questOultimo in Roma, alla via Boccione, n. 4 ricorrente
contro
Ministero delle Finanze-in persona del Ministro pro tempore-rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Toscana sez. VI - n. 138dep2626 ottobre 1999. CAMPIONE CI ILE 68502 proc. n. 4491/2000 R.G. 1 2859 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per ricorrente LL EL RC l'avv. Pasquale Russo, che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata: udito per il controricorrente Ministero delle Finanze l'avv. dello Sta- to dott. Giovanni Paolo Polizzi, che ha chiesto il rigetto dell'impu- gnazione;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IC LL EL RC impugnava il silenzio-rifiuto opposto dal- la Direzione regionale delle entrate per la Toscana alla sua richiesta dell'11 ottobre 1994 di rimborso della somma di L. 98.314.000 ver- sata a titolo di I.r.pe.f. per l'anno 1993 su canoni percepiti per la lo- cazione in Firenze di alcuni immobili dichiarati di interesse storico- 3 artistico in misura superiore alla minore delle tariffe d'estimo della relativa zona censuaria. L'impugnazione era rigettata dalla Commissione tributaria di 1° gra do di Firenze e la pronuncia, appellata dal contribuente, era confer- mata il 26 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana sul rilievo che: 1) la disposizione contenuta nell'art. 11, 2° co., 1. 30 dicembre 1991, n. 413, invocata dal contribuente a sostegno della sua pretesa, non trovava applicazione nell'ipotesi di immobili locati a terzi, disciplinata, invece, dall'art. 134, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917; 2) le argomentazioni e la documentazione prodotta, ol- proc. n. 4491/2000 R.G. 2 tre ad essere quest'ultima priva di attestazione di conformità all'ori- ginale, non consentivano l'esatta l'individuazione degli immobili vincolati, della zona censuaria e delle tariffe d'estimo, ai quali occor- reva fare riferimento per l'accertamento del reddito imponibile;
3) la domanda di rimborso anche dei contributi al servizio sanitario era i- nammissibile a cagione della sua novità in appello,. Avverso la sentenza ricorreva per cassazione il LL EL RC con due mezzi ed il Ministero resisteva con controricorso notificato 1'8 aprile 2000. La causa, fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, 2° co., c.p.c., in ragione della manifesta fondatezza del motivo avverso prima delle due ratio decidendi impugnate, era ri- messa il 21 gennaio 2002 alla pubblica udienza in ragione dell'au- олл tosufficienza della seconda e della conseguente necessità ai fini della decisione della disamina anche della censura ad essa relativa. Il controricorrente all'esito dell'udienza depositava osservazioni scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Precede nell'ordine logico l'esame del secondo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata in rela- zione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applica- zione di legge. Erroneo sarebbe stato, infatti, l'assunto del giudice di secondo grado, secondo il quale la mancata inclusione nel d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.) della disciplina dettata dall'art. 11, 2° co., 1. n. 413/71, proc. n. 4491/2000 R.G. 3 avrebbe comportato l'operatività nella fattispecie della disposizione transitoria contenuta nell'art. 134, cit. d.p.r., atteso che l'efficacia della norma sarebbe venuta meno dall'1 gennaio 1992 con l'entrata in vigore degli estimi catastali, di cui l'art. 34, 2° co., stesso t.u.i.r., aveva disposto la revisione, e lo specifico criterio di determinazione del reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico-artistico sarebbe stato introdotto con legge successiva. Il motivo è manifestamente fondato. E' giurisprudenza costante l'affermazione che, in tema di imposte sui redditi, l'art. 11, 2° co., 1. n. 413/1991 deve essere inteso come norma contenente l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione del l'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico-artistico e che lo 川 stesso deve, dunque, essere determinato sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla loca zione dei beni ad un canone ad essa superiore (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 4 agosto 2000, n. 10276; Cas. civ., sez. V, sent. 28 luglio 2000, n. 9945; Cass. civ., sez. I, sent. 18 marzo 1999, n. 2442). Tale interpretazione non è stata contrastata dall'amministrazione fi- nanziaria con nuove e decisive ragioni ed è meritevole di essere con- divisa per l'adesione alle corrette considerazioni contenute nelle sen- tenze menzionate. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, altresì, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116, c.p.c., e dell'art. 2697, c.c., e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della decisio ne d'appello. proc. n. 4491/2000 R.G. 4 Inesattamente la commissione tributaria regionale avrebbe posto a fondamento della sua pronuncia anche l'asserzione di una carenza argomentativa e probatoria ascrivibile al contribuente in ordine alla determinabilità del reddito imponibile degli immobili, rappresentata, relativamente alla seconda, dalla mancanza di attestazione di con- formità della documentazione prodotta e dall'assenza in essa degli elementi tecnici necessari all'individuazione delle tariffe d'estimo, della minore di esse tra quelle della zona censuraria e degli immobili sottoposti a vincolo. Il giudicenon avrebbe considerato, infatti, che gli immobili stessi e- rano stati elencati nella esibita denuncia dei redditi e la loro sottopo- sizione a vincolo, oltre a non essere stata controversa, risultava dagli attestati del cui deposito aveva dato atto la stessa decisione nella par- Ess te espositiva del processo, e che con la produzione della tabella degli estimi catastali relativa al Comune di Firenze e della copia dei certi ficati catastali il contribuente aveva fornito tutti i dati occorrenti a ve- rificare l'esistenza e consistenza della sua pretesa. Né avrebbe potuto addebitare a difetto di attività difensiva della parte la mancata conoscenza delle regole tecniche necessarie all'elabo razione degli elementi forniti, alla quale aveva l'obbligo di ovviare d'ufficio con lo strumento della consulenza tecnica, e non corretto sarebbe stato il richiamo all'assenza di attestazione di conformità della documentazione prodotta, giacché le tariffe d'estimo, essendo stabilite con decreto ministeriale, costituivano una fonte che doveva essere da lui conosciuta. proc. n. 4491/2000 R.G. 5 Anche tale doglianza merita accoglimento. La motivazione della sentenza di secondo grado sul punto censurato si risolve nel rilievo dell'esposizione da parte del contribuente, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, di argomenti non sufficienti a consentire una concreta ricostruzione del reddito imponibile degli immobili vincolati e dell'inidoneità anche dei documenti da lui pro- dotti in giudizio a fornire gli elementi tecnici occorrenti per una tale ricostruzione. Tuttavia non chiarisce, quanto alla prima carenza rilevata, quali re- quisiti avrebbero dovuto possedere la richiesta di rimborso e la suc- cessiva domanda giudiziale, oltre al richiamo all'esistenza di un vin- colo storico-artistico sui beni ed al criterio normativamente applica- ON bile per la determinazione del loro reddito imponibile, al fine di con- ferire concretezza alla pretesa restitutoria e, quanto alla seconda, qua- li documenti erano stati prodotti dalla parte e perché il loro contenuto non avesse consentito di ricavare da essi i dati indispensabili per l'in- dividuazione della minore delle tariffe d'estimo della zona censuaria nella quale erano ubicati gli immobili. Siffatta assoluta genericità espositiva, rimarcata dal ricorrente con la contraria affermazione della pertinenza e sufficienza a tal fine dei certificati attestanti l'esistenza del vincolo, della tabella degli estimi catastali relativa al Comune di Firenze e della copia dei certificati ca- tastali da lui depositati, si risolve, dunque, in un vizio della motiva- zione della sentenza, giacché non consente di effettuare né il sindaca- to richiesto in ordine all'adeguatezza e congruità logica delle ragioni proc. n. 4491/2000 R.G. 6 poste a base della pronuncia e né quello relativo al rispetto della di- sciplina dettata in materia di onere, disponibilità e valutazione delle prove, della cui violazione il contribuente si è anche doluto. Non inficia, inoltre, tale conclusione l'ulteriore rilievo nella sentenza della produzione dei documenti in copie prive di conformità all'ori- ginale, poiché, a prescindere dall'inesattezza del richiamo del ricor rente al principio iura novit curia con riferimento al provvedimento meramente amministrativo di determinazione delle tariffe d'estimo, il mancato riferimento ad un disconoscimento della loro conformità all'originale da parte dell'amministrazione finanziaria contro la quale erano stati prodotti non consentiva al giudice di escludere, ai sensi dell'art. 2719, c.c., una loro efficacia probatoria nel procedimento i- 03) dentica a quella delle copie autentiche di essi (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 3 luglio 2000, n. 8878; Cass. civ., sez. lav., sent. 6 aprile 1999, n. 3314; Cass. civ., sez. I, sent. 20 febbraio 1998, n. 1852; Cass. civ., sez. II, sent. 2 agosto 1990, n. 7745). Alla fondatezza di entrambi i motivi proposti seguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese,ad altra sezione della Commissione tributa- ria regionale della Toscana.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 21 giugno 2002. proc. n. 4491/2000 R.G. 7 Il consigliere est. dott. Massimo Oddo Il cancelif DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 FEB. 2004 AL CANCELLIERE 01 frnolds Grou Amaldo AN Oggi proc. n. 4491/2000 R.G. 8 Il presidente Enrico Altieri о IL CANCELLIERE CT Amaldo Casane