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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/10/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 809 / 2024
Il giudice NT Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 15/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 15/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 809 / 2024
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. MILANINI Parte_1 P.IVA_1
PIER ANDREA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RE SE, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2024, la società indicata in epigrafe chiedeva di condannare l' quale gestore del fondo di garanzia, al pagamento di euro 14.997,55 oltre CP_1
interessi e rivalutazione, dovuta in relazione alle somme ammesse in relazione alla posizione del lavoratore , stante quanto accertato in sede di ammissione Persona_1
al passivo della procedura concorsuale aperta a carico del datore di lavoro. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuto pagamento del dovuto, con compensazione delle spese di lite.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Con le note depositate in data 8 ottobre 2025, parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarare cessata la memoria del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Invero, con pagamento del 21 maggio 2024, l'Istituto avrebbe provveduto al pagamento del credito del ricorrente con accredito della somma di € 13.232,09.
Pertanto, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere, poiché
l'avvenuto annullamento in autotutela della pretesa costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa. Stante la richiesta congiunta delle parti, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere e dispone la compensazione delle spese di lite.
Agrigento, 15/10/2025.
IL GIUDICE
NT Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 809 / 2024
Il giudice NT Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 15/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 15/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 809 / 2024
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. MILANINI Parte_1 P.IVA_1
PIER ANDREA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RE SE, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2024, la società indicata in epigrafe chiedeva di condannare l' quale gestore del fondo di garanzia, al pagamento di euro 14.997,55 oltre CP_1
interessi e rivalutazione, dovuta in relazione alle somme ammesse in relazione alla posizione del lavoratore , stante quanto accertato in sede di ammissione Persona_1
al passivo della procedura concorsuale aperta a carico del datore di lavoro. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuto pagamento del dovuto, con compensazione delle spese di lite.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Con le note depositate in data 8 ottobre 2025, parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarare cessata la memoria del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Invero, con pagamento del 21 maggio 2024, l'Istituto avrebbe provveduto al pagamento del credito del ricorrente con accredito della somma di € 13.232,09.
Pertanto, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere, poiché
l'avvenuto annullamento in autotutela della pretesa costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa. Stante la richiesta congiunta delle parti, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere e dispone la compensazione delle spese di lite.
Agrigento, 15/10/2025.
IL GIUDICE
NT Di SA