Articolo 6 della Legge 28 dicembre 1989, n. 425
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 gennaio 1990
Art. 6. 1. In fase di prima applicazione, si terra' conto, ai fini dell'attribuzione delle misure dell'assegno di confine di cui alle tabelle A e B, dell'anzianita' di livello o categoria valutata ai fini della determinazione del salario di anzianita' al 31 dicembre 1988 secondo i criteri di cui all' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , introdotto dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 .
2. Per il personale dirigente e per quello del ruolo ad esaurimento le predette misure sono attribuite in relazione all'anzianita' per classi e scatti di stipendio, posseduta alla suindicata data del 31 dicembre 1988.
Nota all'art. 6:
Il testo dell' art. 47 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), introdotto dall' art. 13 del D.P.R. n. 494/1987 , e' il seguente:
"Art. 47 (Retribuzione individuale di anzianita'). - 1.
Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 .
2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , e sulla base dei valori tabellari di cui al suddetto decreto. Per i segretari comunali allo stesso fine operano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531 .
3. Ai fini dell'attribuzione del predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da disposizioni di legge.
4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986".
Entrata in vigore il 28 gennaio 1990