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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 5350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5350 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8718/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice NC AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8718 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Ferruccio Centonze. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con l' CP_1
“1. Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra alla prestazione dell'Anticipo Pensionistico Sociale Parte_1
(APE Sociale) di cui all'art. 1, commi 179-186, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i., a decorrere dal 1° febbraio 2025 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) o dalla diversa data di giustizia, sussistendone tutti i presupposti di legge.
2. Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Sig.ra CP_1
i ratei maturati e maturandi della predetta indennità di APE Sociale, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di decorrenza del diritto sino al saldo effettivo, ovvero sino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, e rimborso del contributo unificato”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1 rigetto.
***
1 1. Con il presente ricorso, la parte attrice ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il suo diritto alla prestazione dell'Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale) di cui all'art. 1, commi 179-186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. In particolare, l'attrice ha riferito:
- di aver svolto (dapprima in favore della e, poi, a favore di Parte_2 [...]
attività lavorativa di lavoro subordinato ininterrottamente dal Controparte_2
1.10.1974 al 13.07.1996, data di cessazione del rapporto a seguito di licenziamento;
- di aver fruito (sino al 18.2.1997) dell'indennità di disoccupazione;
- di aver intrapreso, a partire dall'anno 2000, una nuova attività lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) alle dipendenze di ininterrottamente sino al 31 dicembre CP_3
2022, data di naturale scadenza del contratto.
3. Tuttavia, come evidenziato in memoria dall' la situazione riportata in ricorso non soddisfa i CP_1 requisiti di cui all'art. 1, co. 179, l. n. 232/2016, che alla lett. a), oltre al requisito anagrafico dei 63 anni, richiede che si tratti di lavoratori che “a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
4. Ebbene, come si è visto, l'ultimo rapporto di lavoro dell'attrice aveva natura di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, e dunque non era un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
In ogni caso, ove anche si ammettesse un'equiparazione tra la scadenza del contratto a termine e la cessazione del rapporto di lavoro autonomo, non si potrebbe comunque ritenere perfezionato il requisito di legge, in quanto nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in questione non vi sono stati periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
5. Il mancato soddisfacimento di tale condizione impedisce, allora, di riconoscere il diritto invocato, restando assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza.
6. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 02.12.2025
Il giudice
NC AR
2
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice NC AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8718 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Ferruccio Centonze. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con l' CP_1
“1. Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra alla prestazione dell'Anticipo Pensionistico Sociale Parte_1
(APE Sociale) di cui all'art. 1, commi 179-186, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i., a decorrere dal 1° febbraio 2025 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) o dalla diversa data di giustizia, sussistendone tutti i presupposti di legge.
2. Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Sig.ra CP_1
i ratei maturati e maturandi della predetta indennità di APE Sociale, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di decorrenza del diritto sino al saldo effettivo, ovvero sino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, e rimborso del contributo unificato”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1 rigetto.
***
1 1. Con il presente ricorso, la parte attrice ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il suo diritto alla prestazione dell'Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale) di cui all'art. 1, commi 179-186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. In particolare, l'attrice ha riferito:
- di aver svolto (dapprima in favore della e, poi, a favore di Parte_2 [...]
attività lavorativa di lavoro subordinato ininterrottamente dal Controparte_2
1.10.1974 al 13.07.1996, data di cessazione del rapporto a seguito di licenziamento;
- di aver fruito (sino al 18.2.1997) dell'indennità di disoccupazione;
- di aver intrapreso, a partire dall'anno 2000, una nuova attività lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) alle dipendenze di ininterrottamente sino al 31 dicembre CP_3
2022, data di naturale scadenza del contratto.
3. Tuttavia, come evidenziato in memoria dall' la situazione riportata in ricorso non soddisfa i CP_1 requisiti di cui all'art. 1, co. 179, l. n. 232/2016, che alla lett. a), oltre al requisito anagrafico dei 63 anni, richiede che si tratti di lavoratori che “a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
4. Ebbene, come si è visto, l'ultimo rapporto di lavoro dell'attrice aveva natura di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, e dunque non era un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
In ogni caso, ove anche si ammettesse un'equiparazione tra la scadenza del contratto a termine e la cessazione del rapporto di lavoro autonomo, non si potrebbe comunque ritenere perfezionato il requisito di legge, in quanto nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in questione non vi sono stati periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
5. Il mancato soddisfacimento di tale condizione impedisce, allora, di riconoscere il diritto invocato, restando assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza.
6. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 02.12.2025
Il giudice
NC AR
2