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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/08/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2337/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2337/2021 promossa da:
(C.F.; ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ANNALISA CANCRO e FRANCESCO AMATO, elettivamente domiciliato in CORSO
MAZZINI N. 16 47121 FORLI' (FC) presso lo studio degli avv.ti ANNALISA CANCRO e
FRANCESCO AMATO
ATTORE
Contro
, quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittima della Strada (C.F.: CP_1
con il patrocinio dell'avv. Massimo Mambelli, elettivamente domiciliata in PIAZZA P.IVA_1
SAFFI N. 32 47121 FORLI' (FC) presso lo studio dell'avv. MASSIMO MAMBELLI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice come da atto di citazione:
pagina 1 di 13 “- accertare la responsabilità totale del sinistro in premessa in capo al conducente dell'auto pirata che ha investito il
Sig. Pt_1
- condannare, in conseguenza di quanto accertato, la convenuta nella sua qualità di impresa Controparte_2 assicuratrice competente per l'Emilia Romagna nella gestione dei sinistri in nome e per conto del Fondo Vittime della strada alla corresponsione a favore del Sig. a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, Parte_1 della somma di €. 383.212,00, detratto quanto riconosciuto da IL a titolo di rendita vitalizia a favore dell'attore
(limitatamente alla quota parte di danno biologico), o nella maggior o minor misura che l'Onorevole Giudicante riterrà opportuno liquidare tenuto conto;
- condannare, in conseguenza di quanto accertato, la convenuta nella sua qualità di impresa Controparte_2 assicuratrice competente per l'Emilia Romagna nella gestione dei sinistri in nome e per conto del Fondo Vittime della strada alla corresponsione a favore del Sig. a titolo di risarcimento danni patrimoniali, Parte_1 della somma di €. 3.078,60;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di causa, delle competenze professionali dei sottoscritti procuratori, oltre IVA e CPA, con anticipazione agli stessi in quanto antistatari”. parte convenuta come da foglio allegato al verbale Controparte_3
d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“respingersi la domanda attorea con vittoria di spese ed accessori di legge.
In via subordinata istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 5/1/2019 alle ore 19.45 il Sig. percorreva a piedi la SP 4 (Via Cimatti) Parte_1 in Galeata con direzione di marcia SA FI-Civitella di Romagna;
2) Vero che nell'occorso impegnava il margine destro della semicareggiata rispetto alla menzionata direzione di marcia;
3) Vero che il sole era tramontato e la strada era buia (si mostri il doc. 2);
4) Vero che all'altezza del punto indicato da controparte quale luogo dell'evento, nella direzione di marcia tenuta dal Sig. la semicarreggiata di destra è caratterizzata dalla presenza di un ciglio erboso ove insistono Pt_1 alberi ad alto fusto e da un guard-rail (si mostri il doc. 3);
5) Vero che quel tratto di strada è privo di banchina transitabile (si mostrino i docc. 2-3);
6) Vero che nel lato opposto al tratto percorso dall'attore vi è un marciapiede (si mostri il doc. 3);
7) Vero che la Polizia Municipale intervenuta in loco a rilevare il sinistro accertava l'assenza di margini calpestabili
(si mostrino le fotografie allegate al rapporto doc. 2);
pagina 2 di 13 8) Vero che in quel tratto di strada vi è segnaletica stradale di curva pericolosa (si mostri il doc. 2);
9) Vero che i verbalizzanti accertavano l'assenza di testimoni oculari;
10) Vero che la pattuglia del 118 che soccorreva il Sig. accertava una sua alitosi alcolica (si mostri il doc. Pt_1
4);
11) Vero che l'attore percepisce emolumenti da parte di IN (si mostri il doc. 5 e precisi il teste l'ammontare).
Si indicano quali testimoni;
i verbalizzanti;
Ass. c/o Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Polizia Municipale Via Punta di Ferro 2 47121 Forlì; c/o Polizia Municipale Via Punta Parte_2 di Ferro 2 47121 Forlì; il legale rappresentante protempore della Hermes Investigazioni;
c/o Parte_3
HERMES 1953 SRL Via Bovi Campeggi, 6 40131 Bologna;
c/o HERMES 1953 SRL Testimone_4
Via Bovi Campeggi, 6 40131 Bologna;
Dott. c/o IN Piazzale Martiri d'Ungheria 1 47122 Testimone_5
Forlì; da escutersi anche a prova contraria di cui si chiede sin da ora l'ammissione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva innanzi Parte_1 all'Intestato Tribunale la compagnia assicurativa nella sua qualità di Controparte_3 impresa assicuratrice competente per l'Emilia Romagna nella gestione dei sinistri in nome e per conto del Fondo Vittime della Strada, chiedendo che la medesima fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro avvenuto sulla strada Provinciale 4 “Bidentina” il giorno 5/01/2019, in località Galeata, quantificati in complessivi
€. 386.290,60, da cui detrarre quanto riconosciutogli da IL a titolo di rendita vitalizia.
L'attore deduceva che il giorno suindicato alle ore 20.00 circa percorreva a piedi la strada
Provinciale 4 “Bidentina” di ritorno dal lavoro c/o la Pollo del Campo Soc. Coop. Agricola di
SA FI (era appena sceso dal veicolo di un collega di lavoro che gli aveva dato un passaggio), camminando in direzione Meldola sul manto erboso al di fuori della carreggiata stradale e indossando il giubbotto catarifrangente vista l'ora buia, quando all'improvviso veniva investito da un autoveicolo pirata non identificato, che non si fermava a prestare soccorso.
Deduceva inoltre che nell'urto contro il guard rail riportava “frattura esposta GA1° biossea gamba sinistra, frattura terzo distale della tibia destra, frattura della branca ischio pubica sinistra, fratture D12-L3-L4” con prognosi di giorni trenta di riposo;
il danno in tesi conseguentemente patito veniva quantificato in complessivi €. 383.212,00, calcolato sulla base delle valutazioni svolte dal C.T.P., ovvero 253gg di I.T.P. al 100%, 260gg di I.T.P. al 75%, 175gg di I.T.P. al 50%, e 44% di invalidità permanente, oltre alle spese mediche e alle spese di assistenza sostenute pari ad €. 3.078,60.
pagina 3 di 13 Dalle circostanze esposte il Sig. deduceva una responsabilità esclusiva del conducente Pt_1 dell'autoveicolo pirata non identificato per i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza dell'investimento “de quo”.
Conseguentemente domandava il risarcimento della complessiva somma di €. 386.290,60, di cui €.
383.212,00 a titolo di danno non patrimoniale ed €. 3.078,60 a titolo di danno patrimoniale, detratto quanto riconosciutogli da IL a titolo di rendita vitalizia.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva respingersi le pretese Controparte_3 attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, contestando la dinamica del sinistro prospettata dall'attore. Segnatamente evidenziava un concorso di colpa del pedone investito atteso che poneva in essere violazione dell'art. 190 del Codice della Strada, che impone l'obbligo da parte del pedone di circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, rappresentando come nel lato opposto era peraltro presente un marciapiede. Riteneva, infine, esorbitante la quantificazione dei danni rappresentata dalla controparte, precisando che trattandosi di infortunio in itinere all'attore andrà liquidato eventualmente il solo danno differenziale rispetto a quanto riconosciuto a titolo di danno biologico da parte di IN.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U. medico-legale sulla persona del danneggiato.
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti la domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
1.- L'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli sicché deve trovare applicazione la regola di giudizio di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., in virtù della quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054, comma 1, c.c., pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa: ne consegue che il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza d'un concorso tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve: muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; accertare in concreto la eventuale condotta del pedone;
pagina 4 di 13 ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (Cass. civ., n.
24472/2014; conforme Cassazione civile sez. III, 28/06/2019 n. 17418). L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è tuttavia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall''art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Con riferimento al concorso di colpa, la Suprema Corte ha sottolineato che “allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente” (Cass. civ., n. 17397/2007). È compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente (Cass. civ., n. 5399/2013).
Il codice della strada impone al pedone l'adozione di condotte idonee ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, con il corollario che la violazione di queste norme comportamentali integra una condotta colposa che -pur non dando luogo, di per sé, a responsabilità esclusiva- determina comunque un concorso di colpa del pedone, di entità variabile a seconda delle circostanze concrete.
Sicché, il conducente sarà sempre responsabile, o quantomeno corresponsabile, dell'investimento del pedone, salvi soli i casi in cui questo abbia tenuto una condotta
“imprevedibile e anormale”, con la conseguenza che l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti e, al contempo, abbia rispettato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
2- Alla luce di quanto sopra, occorre procedere alla disamina del sinistro oggetto di causa.
Dal rapporto di incidente stradale agli atti (cfr. doc. 2 di parte convenuta) redatto dalla Polizia
Locale intervenuta in loco e dalle allegazioni fotografiche emerge con chiarezza che il sinistro è avvenuto in orario notturno, attesa la presenza del buio (cfr. rilevi fotografici e dichiarazione rilasciata da nell'imminenza dei fatti: “la strada era buia”), e che teatro del sinistro Parte_1
è la parte erbosa sita al lato destro della strada Provinciale 4 “Bidentina” tra la carreggiata e il guard rail secondo la direzione del pedone.
pagina 5 di 13 La dinamica come accertata dagli agenti di polizia è così riportata: “il Sig. tornando Parte_1
a casa dal turno di lavoro pomeridiano, percorreva a piedi Via Cimatti, in località Galeata, da SA FI verso
Civitella, sul lato destro di carreggiata. Giunto all'altezza della laterale di destra, strada chiusa che adduce a alcuni civici, posta dal lato opposto della ditta sita al civico 25/A, veniva investito da tergo da un autoveicolo che si Pt_4 dava poi alla fuga. Il veniva trovato a terra vicino al guard rail ad una distanza di 23,12 m in avanti Pt_1 dall'ipotetico punto d'urto in posizione supina” ed è stata ricostruita sulla base degli elementi oggettivi riscontrati sul luogo del sinistro, compatibili con la dinamica sopra descritta e, quindi, con l'ipotesi di investimento di un pedone, ovvero “giunti sul posto si nota, fronte civico 25/A, subito oltre la linea destra di margine e all'inizio del ciglio erboso, poco prima di un albero ad alto fusto, traccia di marcatura dell'erba in avanti causata dal transito di uno pneumatico di autoveicolo, detta traccia prosegue per svariati metri in avanti e lievissimamente verso destra e termina in corrispondenza dell'inizio della laterale di destra (strada chiusa), ove inizia
l'asfalto. Dalla fine di detta traccia, sempre alla destra della linea di margine destra vi è il proseguimento in avanti, pressochè parallela all'asse della strada, di traccia terrosa lasciata dal transito di uno pneumatico che termina nella parte superiore di suddetta laterale. In corrispondenza dell'inizio di detta traccia si notano, in brevissima successione, tre lievi incisioni del manto stradale. Alla destra di dette incisioni vi sono alcuni steli d'erba recisi di recente sparsi in avanti e a destra. Poco più avanti, all'incirca al centro della laterale di destra e immediatamente alla destra della linea di margine, si nota un frammento di vetro, da qui si apre un'esplosione di frammenti che si allargano verso destra e proseguono in avanti per numerosi metri visibili fino al ritrovamento di petti di polli che in seguito verranno descritti. (…) Alcuni metri in avanti si nota uno spostamento della terra della banchina che prosegue in avanti per numerosi metri e termina in corrispondenza di una copiosa traccia ematica posta sempre sulla banchina. (…) Molti metri in avanti dalla traccia ematica, all'interno della recinzione del civico 27, posta sul lato sinistro della carreggiata, si ha una scarpa destra marcata Nike”.
In conseguenza dei suddetti rilievi “l'ipotetico punto d'urto veniva individuato nella parte inferiore dell'accesso alla suddetta laterale di destra, subito alla destra della linea di margine, ove si notavano delle piccole incisioni del manto stradale, che si trovavano al termine di una marcatura dell'erba lasciata da pneumatico sul ciglio erboso. (…)
Oltre a dette incisioni si notavano piccoli frammenti di vetro che si espandevano in avanti per circa 17 m e a destra”.
Del resto, come è noto, il rapporto dei Carabinieri su un sinistro fa fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022 n.
28149).
pagina 6 di 13 Al contempo l'unico teste oculare, Sig. , collega di lavoro dell'odierno attore, dopo Testimone_6 aver precisato che “notavo un uomo sulla destra stessa mia direzione che camminava indossando una giubba rifrangente. Lo riconoscevo in quanto è un mio collega della Pollo del Campo”, ha riferito di aver visto
“un'utilitaria di colore scuro” che “continuava la marcia con i fari abbaglianti allontanandosi verso Civitella a forte velocità, mentre ci portavamo verso il ponte di Galeata la sagoma del mio amico non si vedeva più”, confermando il più che probabile investimento del Sig. da parte di un'autovettura che ha poi Parte_1 omesso di soccorrerlo.
Anche il CTU ha precisato che le lesioni accertate in capo all'attore risultano del tutto compatibili topograficamente, cronologicamente, secondo l'efficienza lesiva ed esclusione, con un traumatismo policontusivo a seguito di investimento pedone-auto.
Deve quindi ritenersi provato che l'attore sia stato investito da un veicolo che non è stato possibile identificare, come peraltro precisato anche dal suddetto rapporto, con la conseguenza che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sarà tenuto a risarcire i danni subiti dall'attore.
3- Per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità nella causazione dell'evento lesivo, dal rapporto predisposto dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro, prodotto in giudizio, emergono circostanze determinanti per la ricostruzione dello stesso e per l'attribuzione delle responsabilità dei soggetti coinvolti.
Risulta infatti che l'incidente è avvenuto alle ore 19:45 del mese di gennaio, quindi in un contesto di assenza di luce naturale, nel “tratto rettilineo subito all'inizio della curva destrosa” della strada
Provinciale 4 “Bidentina”; il rapporto evidenzia, inoltre, che sul lato sinistro del luogo dell'incidente (ovvero nel lato opposto rispetto a quello percorso a piedi dal Sig. ) era Pt_1 presente un marciapiede (cfr. sul punto doc. 2 di parte convenuta “la carreggiata è delimitata su ambo i lati da linee continue di margine, discontinua davanti alla laterale di destra, oltre le quali vi è a sinistra breve banchina asfaltata seguita da marciapiede rialzato e a destra da brevissima banchina asfaltata che diventa ciglio erboso ove insistono alberi ad alto fusto;
dopo la laterale di destra inizia guard-rail metallico. Segnaletica verticale: divieto di sosta, curva pericolosa a destra e divieto di sorpasso”).
Innanzitutto deve evidenziarsi la condotta gravemente colposa tenuta dal conducente del veicolo che circolava di notte ad alta velocità (come riportato dal teste in un tratto di rettilineo che Tes_6 precedeva una curva pericolosa, omettendo di soccorrere la vittima del sinistro. Peraltro dai filmati delle telecamere di sicurezza presenti sul luogo del sinistro e visionati dalla Polizia Locale è emerso con chiarezza che tale veicolo “stava circolando con gli pneumatici di destra sul ciglio erboso fuori carreggiata”.
pagina 7 di 13 Correttamente, quindi, la Polizia Locale ha elevato a carico del conducente del citato veicolo (ad oggi non identificato) la violazione degli artt. 141 (mancato controllo del veicolo) e 189 (omissione di soccorso) del Codice della Strada ed ha individuato il punto di urto al di fuori della carreggiata percorsa dall'autovettura.
In secondo luogo, è evidente che l'attore transitando a piedi in un orario caratterizzato da pieno buio (circostanza che richiede la massima attenzione nella circolazione), sul ciglio erboso posto sul lato destro della carreggiata di dimensioni estremamente ridotte, come risulta dalle allegazioni fotografiche della Polizia locale, e in prossimità di una curva pericolosa appositamente segnalata, nonostante sul lato opposto fosse presente un ampio marciapiede per il transito dei pedoni (come documentato anche dalla parte convenuta – cfr. doc. 3) abbia posto in essere una condotta pericolosa e imprudente, a prescindere dalla violazione o meno del disposto dell'art. 190, comma
1° del Codice della Strada che impone che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali
e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.
Premesso quanto sopra, la responsabilità del sinistro per cui è causa va attribuita alla condotta tenuta da entrambe le parti coinvolte, stimandosi in particolare che la condotta del conducente del veicolo, per la sua gravità in ragione delle sopra evidenziate circostanze oggettive, abbia avuto un'incidenza decisamente maggiore nella causazione del sinistro, da determinarsi in via equitativa nella misura dell'80% a fronte della misura del 20% dell'incidenza della condotta del pedone
. Pt_1
4- Venendo quindi all'individuazione e quantificazione dei danni subiti dal danneggiato in conseguenza del sinistro, per quanto riguarda la valutazione delle lesioni riportate e dei postumi permanenti residuati nonché della relativa quantificazione, si fanno proprie le conclusioni del
C.T.U. Dott. in quanto immuni da vizi logici e frutto di riscontri oggettivi e Persona_1 rimaste prive di osservazioni dei CTP e delle parti.
Per quanto riguarda la quantificazione del complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore, comprendente il profilo del danno biologico e gli ulteriori pregiudizi non patrimoniali (intendendo per questi l'aspetto della sofferenza morale soggettiva e l'incisione nella vita di relazione riconducibili alle lesioni e ai postumi permanenti), è opportuno evidenziare che le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, alla luce dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della pagina 8 di 13 Cassazione con le sentenze dell'11.11.2008 in tema di danno non patrimoniale, hanno provveduto a rivedere i criteri e i coefficienti per la determinazione del danno, allo scopo di giungere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro aspetto del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
La Cassazione ha ritenuto che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di Milano costituiscano valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e quindi della liquidazione del danno (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30/06/2011, n. 14402). Il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2025, contenente la Tabella Nazionale Unica (T.U.N.) per la liquidazione del danno biologico e morale causati da sinistri stradali, consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10% della complessiva validità dell'individuo (c.d. macrolesioni), in attuazione di quanto previsto dall'art. 138 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
Assicurazioni Private), è entrato in vigore il 5.03.2025 e si applica ai sinistri verificatisi successivamente a tale data (cfr. articolo 5), garantendo un'uniformità nei criteri di liquidazione del danno, con la conseguenza che lo stesso non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.
Le tabelle del Tribunale di Milano, nella versione aggiornata al 2024, a fronte di un danno biologico permanente determinato nella percentuale del 42%, e dell'età dell'attore al momento del sinistro, pari a 49 anni, prevedono un valore di indennizzo, riconosciuta la sofferenza soggettiva della vittima specificata dal C.T.U., il quale, in considerazione della severità del politrauma e dei trattamenti terapeutici (ospedalizzazione – applicazione dei mezzi di sintesi) ha ritenuto che il grado di sofferenza intrinseca nel caso di specie si attesti “ad un livello di elevata entità score 5 per tutto il periodo dell'ospedalizzazione e totale invalidità biologica relativo alla convalescenza per complessivi gg. 90 per poi livellarsi ad un livello di media entità score 3-4 fino alla stabilizzazione delle lesioni (complessivi gg. 360) con i postumi permanenti esitati in macrodanno”, di €. 308.535,00 (di cui € 205.690,00 per danno biologico risarcibile).
In relazione al danno temporaneo, tenuto conto della gravità delle lesioni, come desumibili dall'elaborato peritale del C.T.U. Dott. e dell'indicata sofferenza, si ritiene equo, Persona_1 sulla base dei criteri tabellari milanesi, individuare in €. 140,00 giornalieri il punto di invalidità temporanea, all'interno della forbice prevista in tabella da €. 115,00 a €. 173,00. A tale titolo
(considerati 90 gg di I.T.P. al 100%, 180 gg di I.T.P. al 75% e 180 gg di I.T.P. al 50%), all'attore spetta l'ulteriore complessiva somma di €. 44.100,00.
pagina 9 di 13 Pertanto, il complessivo danno non patrimoniale subìto da ammonta ad €. Parte_1
352.635,00 (€. 308.535,00 + €. 44.100,00), calcolato in applicazione delle vigenti tabelle del
Tribunale di Milano.
Si ritiene che il caso in esame non giustifichi alcun aumento a titolo di personalizzazione in mancanza di elementi volti a fondare il relativo diritto, che può essere riconosciuto soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età e già compresi nella liquidazione sulla base delle tabelle utilizzate.
Per effetto di quanto sopra osservato in relazione al concorso causale nella verificazione del sinistro da parte dell'attore danneggiato, l'ammontare del danno da liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a favore dell'attore va decurtato del 20%, e quindi la somma dovuta ammonta ad €. 282.108,00.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'IN, trattandosi di infortunio in itinere, ha riconosciuto all'attore la somma di € 36.960,73 a titolo di indennità temporanea per il periodo compreso dal 9.01.2019 al 24.11.2020, che sostituisce la retribuzione persa durante il periodo di astensione dal lavoro e quindi indennizza il danno patrimoniale derivante dal sinistro, nonché una rendita il cui valore capitale calcolato al 30.01.2023 è pari ad € 182.811,50. Occorre precisare che quanto riconosciuto dall'IN non copre il danno biologico temporaneo e la relativa sofferenza fisica o psichica e nemmeno il danno morale od esistenziale e che tale rendita comprende due quote principali, di cui una per il danno biologico e una per il danno patrimoniale. Sempre dalla documentazione prodotta gli atti di causa risulta che la rendita di cui sopra è stata calcolata tenendo conto di: un grado di inabilità riconosciuto del 30%; una retribuzione annua di riferimento di €
22.997,32; una rendita annua per danno biologico di € 7.146,46; un assegno di incollocabilità di €
595,53, da cui deriva una rendita annua complessiva di € 7.741,99. Sulla base di tali dati la ripartizione del valore capitale di € 182.811,50 ammonta ad € 168.690,00 per la quota del danno biologico e ad € 14.120,00 per la quota del danno patrimoniale.
Ciò premesso, poiché il danno differenziale deve calcolarsi per poste omogenee, nulla spetta all'attore a titolo di danno biologico atteso che la somma riconosciuta dall'IN risulta superiore a quella di € 164.552,00 (corrispondente all'80% del danno biologico pari ad € 205.690,00), calcolata in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, riconosciuto l'indicato concorso di colpa.
pagina 10 di 13 All'attore spettano invece gli importi di € 82.276,00 pari all'80% della somma riconosciuta quale indennizzo del danno morale [(€ 308.535,00 - € 205.690,00): 100 x 80] e di € 35.280,00 pari all'80% del danno da inabilità temporanea (€ 44.100,00 : 100 x 80).
Tali somme, calcolate all'attualità in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al
2024, dovranno essere maggiorate unicamente degli interessi in quanto, trattandosi di obbligazione di valore, gli interessi c.d. da lucro cessante assolvono alla funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro, interessi da calcolarsi nella misura del tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, da computarsi - al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del 1995; nonché Cass. n. 492 del 2001) - sulla somma devalutata alla data del sinistro (5/01/2019)
e via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, sulla somma così determinata saranno dovuti gli interessi al tasso legal fino all'effettivo soddisfo.
5- Quanto al danno patrimoniale, in relazione alle spese mediche il C.T.U. ha ritenuto “congrue e pertinenti le spese mediche sin qui sostenute come debitamente documentate nel fascicolo degli atti (ad esclusione di spese per CD, spedizioni, vitto/alloggio etc. non trattandosi di spese per diagnosi e cura)”, precisando come “non si prevedono ulteriori spese future in relazione causale con il sinistro per cui è causa essendosi le lesioni, da tempo, stabilizzate con i postumi sopra indicati”, che, pertanto, andranno riconosciute nel minor importo di €.
659,25.
Anche la predetta somma deve essere decurtata del 20%, pari alla percentuale di colpa addebitabile al danneggiato;
pertanto l'ammontare del danno da liquidare a titolo di risarcimento del danno patrimoniale a favore di quest'ultimo è di €. 527,40 (€. 659,25 – 20%), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dai singoli esborsi
(in caso di mancata documentazione della data dei singoli esborsi, dalla data del fatto) ed interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dei singoli esborsi (in caso di mancata documentazione della data dei singoli esborsi, alla data del fatto) e rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta, divenuto il debito di valuta, devono poi essere riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
pagina 11 di 13 Le spese per certificazioni medico legali, accertamento medico legale, visite, accertamento postumi riconosciute dall'IN per la somma di €. 365,99 si riferiscono a voci di spesa diverse ed ulteriori rispetto a quelle richieste in giudizio dall'attore, sicché alcuna decurtazione deve avere luogo.
Sempre dalla documentazione prodotta, come sopra evidenziato, emerge che l'IN ha riconosciuto all'attore anche la complessiva somma di €. 36.960,73, quale indennità per inabilità temporanea dal 9.01.2019 al 24.11.2020. Tuttavia trattandosi di prestazione economica sostitutiva della retribuzione e non essendo stata formulata in atto di citazione alcuna richiesta risarcitoria per danno da mancato guadagno, di tale somma non dovrà tenersi conto ai fini della decisione.
6- In definitiva, in accoglimento della domanda di risarcimento avanzata da allo Parte_1 stesso dovrà esserle liquidata a titolo risarcitorio la somma di €. 117.556,00 (€ 82.276,00 + €
35.280,00), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e la somma di € 527,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come sopra indicato.
7-Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022, devono porsi a carico della soccombente parte convenuta ed a favore dell'avv.
Francesco Amato, dichiaratosi antistatario, facendo applicazione dei valori medi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio.
Le spese della C.T.U., come liquidate in corso di causa, devono porsi definitivamente a carico di parte attrice nella misura del 20% e di parte convenuta nella misura dell'80%, ossia secondo il concorso di colpa riconosciuto in quanto svolta nell'interesse di tutte le parti.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone
- DICHIARA la responsabilità concorrente del Sig. e del conducente del Parte_1 veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa avvenuto il giorno 5.01.2019 a
Galeata nella misura del 20 % il primo e dell'80 % il secondo;
- CONDANNA al pagamento in favore di della Controparte_3 Parte_1 complessiva somma di € 117.556,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e di €
527,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subìti dal predetto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
pagina 12 di 13 - CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del Controparte_3 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in €. 786,00 per esborsi ed €. 14.103,00 per compenso, oltre 15
% per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte attrice, avv. Francesco Amato, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
- PONE le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
nella misura del 20% e della nella misura dell'80%.
[...] Controparte_3
Così deciso in Forlì, il 19.08.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2337/2021 promossa da:
(C.F.; ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ANNALISA CANCRO e FRANCESCO AMATO, elettivamente domiciliato in CORSO
MAZZINI N. 16 47121 FORLI' (FC) presso lo studio degli avv.ti ANNALISA CANCRO e
FRANCESCO AMATO
ATTORE
Contro
, quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittima della Strada (C.F.: CP_1
con il patrocinio dell'avv. Massimo Mambelli, elettivamente domiciliata in PIAZZA P.IVA_1
SAFFI N. 32 47121 FORLI' (FC) presso lo studio dell'avv. MASSIMO MAMBELLI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice come da atto di citazione:
pagina 1 di 13 “- accertare la responsabilità totale del sinistro in premessa in capo al conducente dell'auto pirata che ha investito il
Sig. Pt_1
- condannare, in conseguenza di quanto accertato, la convenuta nella sua qualità di impresa Controparte_2 assicuratrice competente per l'Emilia Romagna nella gestione dei sinistri in nome e per conto del Fondo Vittime della strada alla corresponsione a favore del Sig. a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, Parte_1 della somma di €. 383.212,00, detratto quanto riconosciuto da IL a titolo di rendita vitalizia a favore dell'attore
(limitatamente alla quota parte di danno biologico), o nella maggior o minor misura che l'Onorevole Giudicante riterrà opportuno liquidare tenuto conto;
- condannare, in conseguenza di quanto accertato, la convenuta nella sua qualità di impresa Controparte_2 assicuratrice competente per l'Emilia Romagna nella gestione dei sinistri in nome e per conto del Fondo Vittime della strada alla corresponsione a favore del Sig. a titolo di risarcimento danni patrimoniali, Parte_1 della somma di €. 3.078,60;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di causa, delle competenze professionali dei sottoscritti procuratori, oltre IVA e CPA, con anticipazione agli stessi in quanto antistatari”. parte convenuta come da foglio allegato al verbale Controparte_3
d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“respingersi la domanda attorea con vittoria di spese ed accessori di legge.
In via subordinata istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 5/1/2019 alle ore 19.45 il Sig. percorreva a piedi la SP 4 (Via Cimatti) Parte_1 in Galeata con direzione di marcia SA FI-Civitella di Romagna;
2) Vero che nell'occorso impegnava il margine destro della semicareggiata rispetto alla menzionata direzione di marcia;
3) Vero che il sole era tramontato e la strada era buia (si mostri il doc. 2);
4) Vero che all'altezza del punto indicato da controparte quale luogo dell'evento, nella direzione di marcia tenuta dal Sig. la semicarreggiata di destra è caratterizzata dalla presenza di un ciglio erboso ove insistono Pt_1 alberi ad alto fusto e da un guard-rail (si mostri il doc. 3);
5) Vero che quel tratto di strada è privo di banchina transitabile (si mostrino i docc. 2-3);
6) Vero che nel lato opposto al tratto percorso dall'attore vi è un marciapiede (si mostri il doc. 3);
7) Vero che la Polizia Municipale intervenuta in loco a rilevare il sinistro accertava l'assenza di margini calpestabili
(si mostrino le fotografie allegate al rapporto doc. 2);
pagina 2 di 13 8) Vero che in quel tratto di strada vi è segnaletica stradale di curva pericolosa (si mostri il doc. 2);
9) Vero che i verbalizzanti accertavano l'assenza di testimoni oculari;
10) Vero che la pattuglia del 118 che soccorreva il Sig. accertava una sua alitosi alcolica (si mostri il doc. Pt_1
4);
11) Vero che l'attore percepisce emolumenti da parte di IN (si mostri il doc. 5 e precisi il teste l'ammontare).
Si indicano quali testimoni;
i verbalizzanti;
Ass. c/o Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Polizia Municipale Via Punta di Ferro 2 47121 Forlì; c/o Polizia Municipale Via Punta Parte_2 di Ferro 2 47121 Forlì; il legale rappresentante protempore della Hermes Investigazioni;
c/o Parte_3
HERMES 1953 SRL Via Bovi Campeggi, 6 40131 Bologna;
c/o HERMES 1953 SRL Testimone_4
Via Bovi Campeggi, 6 40131 Bologna;
Dott. c/o IN Piazzale Martiri d'Ungheria 1 47122 Testimone_5
Forlì; da escutersi anche a prova contraria di cui si chiede sin da ora l'ammissione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva innanzi Parte_1 all'Intestato Tribunale la compagnia assicurativa nella sua qualità di Controparte_3 impresa assicuratrice competente per l'Emilia Romagna nella gestione dei sinistri in nome e per conto del Fondo Vittime della Strada, chiedendo che la medesima fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro avvenuto sulla strada Provinciale 4 “Bidentina” il giorno 5/01/2019, in località Galeata, quantificati in complessivi
€. 386.290,60, da cui detrarre quanto riconosciutogli da IL a titolo di rendita vitalizia.
L'attore deduceva che il giorno suindicato alle ore 20.00 circa percorreva a piedi la strada
Provinciale 4 “Bidentina” di ritorno dal lavoro c/o la Pollo del Campo Soc. Coop. Agricola di
SA FI (era appena sceso dal veicolo di un collega di lavoro che gli aveva dato un passaggio), camminando in direzione Meldola sul manto erboso al di fuori della carreggiata stradale e indossando il giubbotto catarifrangente vista l'ora buia, quando all'improvviso veniva investito da un autoveicolo pirata non identificato, che non si fermava a prestare soccorso.
Deduceva inoltre che nell'urto contro il guard rail riportava “frattura esposta GA1° biossea gamba sinistra, frattura terzo distale della tibia destra, frattura della branca ischio pubica sinistra, fratture D12-L3-L4” con prognosi di giorni trenta di riposo;
il danno in tesi conseguentemente patito veniva quantificato in complessivi €. 383.212,00, calcolato sulla base delle valutazioni svolte dal C.T.P., ovvero 253gg di I.T.P. al 100%, 260gg di I.T.P. al 75%, 175gg di I.T.P. al 50%, e 44% di invalidità permanente, oltre alle spese mediche e alle spese di assistenza sostenute pari ad €. 3.078,60.
pagina 3 di 13 Dalle circostanze esposte il Sig. deduceva una responsabilità esclusiva del conducente Pt_1 dell'autoveicolo pirata non identificato per i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza dell'investimento “de quo”.
Conseguentemente domandava il risarcimento della complessiva somma di €. 386.290,60, di cui €.
383.212,00 a titolo di danno non patrimoniale ed €. 3.078,60 a titolo di danno patrimoniale, detratto quanto riconosciutogli da IL a titolo di rendita vitalizia.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva respingersi le pretese Controparte_3 attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, contestando la dinamica del sinistro prospettata dall'attore. Segnatamente evidenziava un concorso di colpa del pedone investito atteso che poneva in essere violazione dell'art. 190 del Codice della Strada, che impone l'obbligo da parte del pedone di circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, rappresentando come nel lato opposto era peraltro presente un marciapiede. Riteneva, infine, esorbitante la quantificazione dei danni rappresentata dalla controparte, precisando che trattandosi di infortunio in itinere all'attore andrà liquidato eventualmente il solo danno differenziale rispetto a quanto riconosciuto a titolo di danno biologico da parte di IN.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U. medico-legale sulla persona del danneggiato.
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti la domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
1.- L'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli sicché deve trovare applicazione la regola di giudizio di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., in virtù della quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054, comma 1, c.c., pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa: ne consegue che il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza d'un concorso tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve: muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; accertare in concreto la eventuale condotta del pedone;
pagina 4 di 13 ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (Cass. civ., n.
24472/2014; conforme Cassazione civile sez. III, 28/06/2019 n. 17418). L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è tuttavia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall''art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Con riferimento al concorso di colpa, la Suprema Corte ha sottolineato che “allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente” (Cass. civ., n. 17397/2007). È compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente (Cass. civ., n. 5399/2013).
Il codice della strada impone al pedone l'adozione di condotte idonee ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, con il corollario che la violazione di queste norme comportamentali integra una condotta colposa che -pur non dando luogo, di per sé, a responsabilità esclusiva- determina comunque un concorso di colpa del pedone, di entità variabile a seconda delle circostanze concrete.
Sicché, il conducente sarà sempre responsabile, o quantomeno corresponsabile, dell'investimento del pedone, salvi soli i casi in cui questo abbia tenuto una condotta
“imprevedibile e anormale”, con la conseguenza che l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti e, al contempo, abbia rispettato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
2- Alla luce di quanto sopra, occorre procedere alla disamina del sinistro oggetto di causa.
Dal rapporto di incidente stradale agli atti (cfr. doc. 2 di parte convenuta) redatto dalla Polizia
Locale intervenuta in loco e dalle allegazioni fotografiche emerge con chiarezza che il sinistro è avvenuto in orario notturno, attesa la presenza del buio (cfr. rilevi fotografici e dichiarazione rilasciata da nell'imminenza dei fatti: “la strada era buia”), e che teatro del sinistro Parte_1
è la parte erbosa sita al lato destro della strada Provinciale 4 “Bidentina” tra la carreggiata e il guard rail secondo la direzione del pedone.
pagina 5 di 13 La dinamica come accertata dagli agenti di polizia è così riportata: “il Sig. tornando Parte_1
a casa dal turno di lavoro pomeridiano, percorreva a piedi Via Cimatti, in località Galeata, da SA FI verso
Civitella, sul lato destro di carreggiata. Giunto all'altezza della laterale di destra, strada chiusa che adduce a alcuni civici, posta dal lato opposto della ditta sita al civico 25/A, veniva investito da tergo da un autoveicolo che si Pt_4 dava poi alla fuga. Il veniva trovato a terra vicino al guard rail ad una distanza di 23,12 m in avanti Pt_1 dall'ipotetico punto d'urto in posizione supina” ed è stata ricostruita sulla base degli elementi oggettivi riscontrati sul luogo del sinistro, compatibili con la dinamica sopra descritta e, quindi, con l'ipotesi di investimento di un pedone, ovvero “giunti sul posto si nota, fronte civico 25/A, subito oltre la linea destra di margine e all'inizio del ciglio erboso, poco prima di un albero ad alto fusto, traccia di marcatura dell'erba in avanti causata dal transito di uno pneumatico di autoveicolo, detta traccia prosegue per svariati metri in avanti e lievissimamente verso destra e termina in corrispondenza dell'inizio della laterale di destra (strada chiusa), ove inizia
l'asfalto. Dalla fine di detta traccia, sempre alla destra della linea di margine destra vi è il proseguimento in avanti, pressochè parallela all'asse della strada, di traccia terrosa lasciata dal transito di uno pneumatico che termina nella parte superiore di suddetta laterale. In corrispondenza dell'inizio di detta traccia si notano, in brevissima successione, tre lievi incisioni del manto stradale. Alla destra di dette incisioni vi sono alcuni steli d'erba recisi di recente sparsi in avanti e a destra. Poco più avanti, all'incirca al centro della laterale di destra e immediatamente alla destra della linea di margine, si nota un frammento di vetro, da qui si apre un'esplosione di frammenti che si allargano verso destra e proseguono in avanti per numerosi metri visibili fino al ritrovamento di petti di polli che in seguito verranno descritti. (…) Alcuni metri in avanti si nota uno spostamento della terra della banchina che prosegue in avanti per numerosi metri e termina in corrispondenza di una copiosa traccia ematica posta sempre sulla banchina. (…) Molti metri in avanti dalla traccia ematica, all'interno della recinzione del civico 27, posta sul lato sinistro della carreggiata, si ha una scarpa destra marcata Nike”.
In conseguenza dei suddetti rilievi “l'ipotetico punto d'urto veniva individuato nella parte inferiore dell'accesso alla suddetta laterale di destra, subito alla destra della linea di margine, ove si notavano delle piccole incisioni del manto stradale, che si trovavano al termine di una marcatura dell'erba lasciata da pneumatico sul ciglio erboso. (…)
Oltre a dette incisioni si notavano piccoli frammenti di vetro che si espandevano in avanti per circa 17 m e a destra”.
Del resto, come è noto, il rapporto dei Carabinieri su un sinistro fa fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022 n.
28149).
pagina 6 di 13 Al contempo l'unico teste oculare, Sig. , collega di lavoro dell'odierno attore, dopo Testimone_6 aver precisato che “notavo un uomo sulla destra stessa mia direzione che camminava indossando una giubba rifrangente. Lo riconoscevo in quanto è un mio collega della Pollo del Campo”, ha riferito di aver visto
“un'utilitaria di colore scuro” che “continuava la marcia con i fari abbaglianti allontanandosi verso Civitella a forte velocità, mentre ci portavamo verso il ponte di Galeata la sagoma del mio amico non si vedeva più”, confermando il più che probabile investimento del Sig. da parte di un'autovettura che ha poi Parte_1 omesso di soccorrerlo.
Anche il CTU ha precisato che le lesioni accertate in capo all'attore risultano del tutto compatibili topograficamente, cronologicamente, secondo l'efficienza lesiva ed esclusione, con un traumatismo policontusivo a seguito di investimento pedone-auto.
Deve quindi ritenersi provato che l'attore sia stato investito da un veicolo che non è stato possibile identificare, come peraltro precisato anche dal suddetto rapporto, con la conseguenza che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sarà tenuto a risarcire i danni subiti dall'attore.
3- Per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità nella causazione dell'evento lesivo, dal rapporto predisposto dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro, prodotto in giudizio, emergono circostanze determinanti per la ricostruzione dello stesso e per l'attribuzione delle responsabilità dei soggetti coinvolti.
Risulta infatti che l'incidente è avvenuto alle ore 19:45 del mese di gennaio, quindi in un contesto di assenza di luce naturale, nel “tratto rettilineo subito all'inizio della curva destrosa” della strada
Provinciale 4 “Bidentina”; il rapporto evidenzia, inoltre, che sul lato sinistro del luogo dell'incidente (ovvero nel lato opposto rispetto a quello percorso a piedi dal Sig. ) era Pt_1 presente un marciapiede (cfr. sul punto doc. 2 di parte convenuta “la carreggiata è delimitata su ambo i lati da linee continue di margine, discontinua davanti alla laterale di destra, oltre le quali vi è a sinistra breve banchina asfaltata seguita da marciapiede rialzato e a destra da brevissima banchina asfaltata che diventa ciglio erboso ove insistono alberi ad alto fusto;
dopo la laterale di destra inizia guard-rail metallico. Segnaletica verticale: divieto di sosta, curva pericolosa a destra e divieto di sorpasso”).
Innanzitutto deve evidenziarsi la condotta gravemente colposa tenuta dal conducente del veicolo che circolava di notte ad alta velocità (come riportato dal teste in un tratto di rettilineo che Tes_6 precedeva una curva pericolosa, omettendo di soccorrere la vittima del sinistro. Peraltro dai filmati delle telecamere di sicurezza presenti sul luogo del sinistro e visionati dalla Polizia Locale è emerso con chiarezza che tale veicolo “stava circolando con gli pneumatici di destra sul ciglio erboso fuori carreggiata”.
pagina 7 di 13 Correttamente, quindi, la Polizia Locale ha elevato a carico del conducente del citato veicolo (ad oggi non identificato) la violazione degli artt. 141 (mancato controllo del veicolo) e 189 (omissione di soccorso) del Codice della Strada ed ha individuato il punto di urto al di fuori della carreggiata percorsa dall'autovettura.
In secondo luogo, è evidente che l'attore transitando a piedi in un orario caratterizzato da pieno buio (circostanza che richiede la massima attenzione nella circolazione), sul ciglio erboso posto sul lato destro della carreggiata di dimensioni estremamente ridotte, come risulta dalle allegazioni fotografiche della Polizia locale, e in prossimità di una curva pericolosa appositamente segnalata, nonostante sul lato opposto fosse presente un ampio marciapiede per il transito dei pedoni (come documentato anche dalla parte convenuta – cfr. doc. 3) abbia posto in essere una condotta pericolosa e imprudente, a prescindere dalla violazione o meno del disposto dell'art. 190, comma
1° del Codice della Strada che impone che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali
e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.
Premesso quanto sopra, la responsabilità del sinistro per cui è causa va attribuita alla condotta tenuta da entrambe le parti coinvolte, stimandosi in particolare che la condotta del conducente del veicolo, per la sua gravità in ragione delle sopra evidenziate circostanze oggettive, abbia avuto un'incidenza decisamente maggiore nella causazione del sinistro, da determinarsi in via equitativa nella misura dell'80% a fronte della misura del 20% dell'incidenza della condotta del pedone
. Pt_1
4- Venendo quindi all'individuazione e quantificazione dei danni subiti dal danneggiato in conseguenza del sinistro, per quanto riguarda la valutazione delle lesioni riportate e dei postumi permanenti residuati nonché della relativa quantificazione, si fanno proprie le conclusioni del
C.T.U. Dott. in quanto immuni da vizi logici e frutto di riscontri oggettivi e Persona_1 rimaste prive di osservazioni dei CTP e delle parti.
Per quanto riguarda la quantificazione del complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore, comprendente il profilo del danno biologico e gli ulteriori pregiudizi non patrimoniali (intendendo per questi l'aspetto della sofferenza morale soggettiva e l'incisione nella vita di relazione riconducibili alle lesioni e ai postumi permanenti), è opportuno evidenziare che le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, alla luce dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della pagina 8 di 13 Cassazione con le sentenze dell'11.11.2008 in tema di danno non patrimoniale, hanno provveduto a rivedere i criteri e i coefficienti per la determinazione del danno, allo scopo di giungere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro aspetto del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
La Cassazione ha ritenuto che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di Milano costituiscano valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e quindi della liquidazione del danno (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30/06/2011, n. 14402). Il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2025, contenente la Tabella Nazionale Unica (T.U.N.) per la liquidazione del danno biologico e morale causati da sinistri stradali, consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10% della complessiva validità dell'individuo (c.d. macrolesioni), in attuazione di quanto previsto dall'art. 138 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
Assicurazioni Private), è entrato in vigore il 5.03.2025 e si applica ai sinistri verificatisi successivamente a tale data (cfr. articolo 5), garantendo un'uniformità nei criteri di liquidazione del danno, con la conseguenza che lo stesso non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.
Le tabelle del Tribunale di Milano, nella versione aggiornata al 2024, a fronte di un danno biologico permanente determinato nella percentuale del 42%, e dell'età dell'attore al momento del sinistro, pari a 49 anni, prevedono un valore di indennizzo, riconosciuta la sofferenza soggettiva della vittima specificata dal C.T.U., il quale, in considerazione della severità del politrauma e dei trattamenti terapeutici (ospedalizzazione – applicazione dei mezzi di sintesi) ha ritenuto che il grado di sofferenza intrinseca nel caso di specie si attesti “ad un livello di elevata entità score 5 per tutto il periodo dell'ospedalizzazione e totale invalidità biologica relativo alla convalescenza per complessivi gg. 90 per poi livellarsi ad un livello di media entità score 3-4 fino alla stabilizzazione delle lesioni (complessivi gg. 360) con i postumi permanenti esitati in macrodanno”, di €. 308.535,00 (di cui € 205.690,00 per danno biologico risarcibile).
In relazione al danno temporaneo, tenuto conto della gravità delle lesioni, come desumibili dall'elaborato peritale del C.T.U. Dott. e dell'indicata sofferenza, si ritiene equo, Persona_1 sulla base dei criteri tabellari milanesi, individuare in €. 140,00 giornalieri il punto di invalidità temporanea, all'interno della forbice prevista in tabella da €. 115,00 a €. 173,00. A tale titolo
(considerati 90 gg di I.T.P. al 100%, 180 gg di I.T.P. al 75% e 180 gg di I.T.P. al 50%), all'attore spetta l'ulteriore complessiva somma di €. 44.100,00.
pagina 9 di 13 Pertanto, il complessivo danno non patrimoniale subìto da ammonta ad €. Parte_1
352.635,00 (€. 308.535,00 + €. 44.100,00), calcolato in applicazione delle vigenti tabelle del
Tribunale di Milano.
Si ritiene che il caso in esame non giustifichi alcun aumento a titolo di personalizzazione in mancanza di elementi volti a fondare il relativo diritto, che può essere riconosciuto soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età e già compresi nella liquidazione sulla base delle tabelle utilizzate.
Per effetto di quanto sopra osservato in relazione al concorso causale nella verificazione del sinistro da parte dell'attore danneggiato, l'ammontare del danno da liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a favore dell'attore va decurtato del 20%, e quindi la somma dovuta ammonta ad €. 282.108,00.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'IN, trattandosi di infortunio in itinere, ha riconosciuto all'attore la somma di € 36.960,73 a titolo di indennità temporanea per il periodo compreso dal 9.01.2019 al 24.11.2020, che sostituisce la retribuzione persa durante il periodo di astensione dal lavoro e quindi indennizza il danno patrimoniale derivante dal sinistro, nonché una rendita il cui valore capitale calcolato al 30.01.2023 è pari ad € 182.811,50. Occorre precisare che quanto riconosciuto dall'IN non copre il danno biologico temporaneo e la relativa sofferenza fisica o psichica e nemmeno il danno morale od esistenziale e che tale rendita comprende due quote principali, di cui una per il danno biologico e una per il danno patrimoniale. Sempre dalla documentazione prodotta gli atti di causa risulta che la rendita di cui sopra è stata calcolata tenendo conto di: un grado di inabilità riconosciuto del 30%; una retribuzione annua di riferimento di €
22.997,32; una rendita annua per danno biologico di € 7.146,46; un assegno di incollocabilità di €
595,53, da cui deriva una rendita annua complessiva di € 7.741,99. Sulla base di tali dati la ripartizione del valore capitale di € 182.811,50 ammonta ad € 168.690,00 per la quota del danno biologico e ad € 14.120,00 per la quota del danno patrimoniale.
Ciò premesso, poiché il danno differenziale deve calcolarsi per poste omogenee, nulla spetta all'attore a titolo di danno biologico atteso che la somma riconosciuta dall'IN risulta superiore a quella di € 164.552,00 (corrispondente all'80% del danno biologico pari ad € 205.690,00), calcolata in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, riconosciuto l'indicato concorso di colpa.
pagina 10 di 13 All'attore spettano invece gli importi di € 82.276,00 pari all'80% della somma riconosciuta quale indennizzo del danno morale [(€ 308.535,00 - € 205.690,00): 100 x 80] e di € 35.280,00 pari all'80% del danno da inabilità temporanea (€ 44.100,00 : 100 x 80).
Tali somme, calcolate all'attualità in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al
2024, dovranno essere maggiorate unicamente degli interessi in quanto, trattandosi di obbligazione di valore, gli interessi c.d. da lucro cessante assolvono alla funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro, interessi da calcolarsi nella misura del tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, da computarsi - al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del 1995; nonché Cass. n. 492 del 2001) - sulla somma devalutata alla data del sinistro (5/01/2019)
e via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, sulla somma così determinata saranno dovuti gli interessi al tasso legal fino all'effettivo soddisfo.
5- Quanto al danno patrimoniale, in relazione alle spese mediche il C.T.U. ha ritenuto “congrue e pertinenti le spese mediche sin qui sostenute come debitamente documentate nel fascicolo degli atti (ad esclusione di spese per CD, spedizioni, vitto/alloggio etc. non trattandosi di spese per diagnosi e cura)”, precisando come “non si prevedono ulteriori spese future in relazione causale con il sinistro per cui è causa essendosi le lesioni, da tempo, stabilizzate con i postumi sopra indicati”, che, pertanto, andranno riconosciute nel minor importo di €.
659,25.
Anche la predetta somma deve essere decurtata del 20%, pari alla percentuale di colpa addebitabile al danneggiato;
pertanto l'ammontare del danno da liquidare a titolo di risarcimento del danno patrimoniale a favore di quest'ultimo è di €. 527,40 (€. 659,25 – 20%), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dai singoli esborsi
(in caso di mancata documentazione della data dei singoli esborsi, dalla data del fatto) ed interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dei singoli esborsi (in caso di mancata documentazione della data dei singoli esborsi, alla data del fatto) e rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta, divenuto il debito di valuta, devono poi essere riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
pagina 11 di 13 Le spese per certificazioni medico legali, accertamento medico legale, visite, accertamento postumi riconosciute dall'IN per la somma di €. 365,99 si riferiscono a voci di spesa diverse ed ulteriori rispetto a quelle richieste in giudizio dall'attore, sicché alcuna decurtazione deve avere luogo.
Sempre dalla documentazione prodotta, come sopra evidenziato, emerge che l'IN ha riconosciuto all'attore anche la complessiva somma di €. 36.960,73, quale indennità per inabilità temporanea dal 9.01.2019 al 24.11.2020. Tuttavia trattandosi di prestazione economica sostitutiva della retribuzione e non essendo stata formulata in atto di citazione alcuna richiesta risarcitoria per danno da mancato guadagno, di tale somma non dovrà tenersi conto ai fini della decisione.
6- In definitiva, in accoglimento della domanda di risarcimento avanzata da allo Parte_1 stesso dovrà esserle liquidata a titolo risarcitorio la somma di €. 117.556,00 (€ 82.276,00 + €
35.280,00), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e la somma di € 527,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come sopra indicato.
7-Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022, devono porsi a carico della soccombente parte convenuta ed a favore dell'avv.
Francesco Amato, dichiaratosi antistatario, facendo applicazione dei valori medi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio.
Le spese della C.T.U., come liquidate in corso di causa, devono porsi definitivamente a carico di parte attrice nella misura del 20% e di parte convenuta nella misura dell'80%, ossia secondo il concorso di colpa riconosciuto in quanto svolta nell'interesse di tutte le parti.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone
- DICHIARA la responsabilità concorrente del Sig. e del conducente del Parte_1 veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa avvenuto il giorno 5.01.2019 a
Galeata nella misura del 20 % il primo e dell'80 % il secondo;
- CONDANNA al pagamento in favore di della Controparte_3 Parte_1 complessiva somma di € 117.556,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e di €
527,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subìti dal predetto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
pagina 12 di 13 - CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del Controparte_3 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in €. 786,00 per esborsi ed €. 14.103,00 per compenso, oltre 15
% per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte attrice, avv. Francesco Amato, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
- PONE le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
nella misura del 20% e della nella misura dell'80%.
[...] Controparte_3
Così deciso in Forlì, il 19.08.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
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