Sentenza 18 febbraio 2016
Massime • 1
L'obbligo di notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, previsto dall'art.408, comma terzo bis, cod. proc. pen. per i delitti commessi con violenza alla persona, sussiste anche nel caso in cui la richiesta sia basata sull'infondatezza della notizia di reato, poiché tale obbligo attiene alle forme del procedimento da seguire per richiedere l'archiviazione in relazione al titolo di reato per cui si procede e prescinde dalla sussistenza o meno di esso. (Fattispecie in tema di reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., in cui la stessa persona offesa aveva negato di aver subito violenza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2016, n. 24432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24432 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2016 |
Testo completo
2 4 4 3 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA Composta da Z. 452 Silvio Amoresano Presidente - Sent. n. sez.. Mauro Mocci CC - 18/2/2016H Vito Di Nicola R.G.N. 29279/2015 Giovanni Liberati Relatore - Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FE NO, nata in [...] il [...], quale parte civile nel procedimento nei confronti di LM ER, nato ad [...] il [...] avverso il decreto di archiviazione del 11/3/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
: letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 11 marzo 2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di LM ZA per il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la persona offesa, lamentando l'omissione dell'avviso della richiesta di archiviazione, nonostante l'art. 408, comma 3 bis, cod. proc. pen., lo imponesse in ogni caso a cura del Pubblico Ministero per i delitti commessi con violenza alla persona.
3. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso, evidenziando l'insussistenza della violenza e quindi la non necessarietà della notificazione alla persona offesa ed a cura del Pubblico Ministero della richiesta di archiviazione, essendo fondata la richiesta di archiviazione proprio sulla mancata costrizione della parte offesa ad un rapporto sessuale con l'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso della persona offesa è fondato. L'art. 408, comma 3 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. g), d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella I. 15 ottobre 2013 n. 119, stabilisce che "Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni". Le Sezioni Unite di questa Corte hanno al riguardo chiarito che la nozione di delitti commessi con "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario, precisando anche che l'obbligo di comunicazione alla persona offesa prescinde da ogni eventuale richiesta dell'interessato, con la conseguenza che la sua omissione, determinando la violazione del contraddittorio, è causa di nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso "de plano", impugnabile con ricorso per cassazione (così Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016, C, Rv. 265894). Ora, nella vicenda in esame, benché il procedimento avesse ad oggetto i! reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., dunque un reato che per definizione normativa è commesso con violenza o minaccia alla persona, il Pubblico Ministero ne ha chiesto l'archiviazione omettendo il suddetto necessario avviso alla persona offesa, archiviazione che è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna nonostante tale omissione. Non rileva, al riguardo, la circostanza, evidenziata dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione e sottolineata anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, della esclusione da parte della persona offesa di non essere costretta con violenza ad un rapporto sessuale, ma persuasa, perché ciò attiene al merito della vicenda e della eventuale archiviazione del procedimento per 2 Elibenar infondatezza della notizia di reato, e non, invece, alle forme da seguire per richiedere l'archiviazione sulla base del titolo di reato per cui si procede, che, nella specie, imponeva, a prescindere dalla sussistenza o meno del reato, di effettuare l'avviso della cui omissione si duole la persona offesa, con la conseguente sussistenza della nullità dalla stessa denunciata. Ne conseguono, stante la nullità determinatasi, l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 11/3/2014 e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna. Così deciso il 18/2/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Silvio Amoresano Sliberati DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 GIU. 2018 簉 IL CANCELLIERE Luana Makia 3