Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2016, n. 24432
CASS
Sentenza 18 febbraio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'obbligo di notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, previsto dall'art.408, comma terzo bis, cod. proc. pen. per i delitti commessi con violenza alla persona, sussiste anche nel caso in cui la richiesta sia basata sull'infondatezza della notizia di reato, poiché tale obbligo attiene alle forme del procedimento da seguire per richiedere l'archiviazione in relazione al titolo di reato per cui si procede e prescinde dalla sussistenza o meno di esso. (Fattispecie in tema di reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., in cui la stessa persona offesa aveva negato di aver subito violenza).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2016, n. 24432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24432
    Data del deposito : 18 febbraio 2016

    Testo completo