Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.
Commentari • 2
- 1. Custode che fa circolare veicolo sequestrato patente revocata senza automatismi (Corte Cost., 246/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2022
La sanzione accessoria della revoca della patente del custode che abbia posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, non può essere automatica conseguenza accessoria della sanzione principale, dovendo consentirsi all'autorità amministrativa preposta di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinché tale sanzione non risulti essere sproporzionata rispetto al fatto di cui all'art. 213, comma 8, cod. strada. Per i profili di contrasto con l'art. 3 Cost. va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, cod. strada, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 9 dicembre 2022
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 22 ottobre 2021 (reg. ord. n. 221 del 2021), il Giudice di pace di Sondrio ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 42752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42752 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/09/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - N. 1444
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 16224/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR AN N. IL 07/09/1979;
avverso la sentenza n. 882/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 20/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 20 giugno 2013 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Udine il 6 maggio 2010 che condannava RI FA alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 334 c.p., previa applicazione dell'aumento per la recidiva reiterata infraquinquennale e della diminuente del vizio parziale di mente.
1.1. Si contesta all'imputato, quale proprietario di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo in data 6 gennaio 2008 ed affidata in giudiziale custodia a CE DO, di averla sottratta al vincolo ponendosi alla sua guida il 4 febbraio 2008. All'esito del giudizio di primo grado, la CE venne assolta dal medesimo addebito, per difetto di prova certa circa la consapevolezza che il RI si fosse impossessato della predetta autovettura.
2. Avverso la su indicata pronunzia della Corte d'appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di doglianza qui di seguito indicati.
2.1. Erronea applicazione dell'art. 89, anziché dell'art. 88 c.p., avendo i Giudici di merito erroneamente valutato gli esiti di una relazione di perizia psichiatrica acquisita agli atti processuali nel giudizio di primo grado, atteso che la condizione psichica in cui il RI si trovava al momento del fatto doveva qualificarsi come vizio totale di intendere e di volere e non come vizio parziale di mente.
2.2. Erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 533 c.p.p., comma 1, avendo la Corte d'appello travisato sia gli esiti dell'istruttoria dibattimentale che le norme di riferimento di cui agli artt. 110 e 334 c.p.: non v'è in atti alcuna prova certa che il RI fosse il proprietario del mezzo sottoposto a sequestro, ne' sono stati acquisiti riscontri documentali all'affermazione resa nella deposizione del teste, Carabiniere Gregorius, unico elemento di prova in base al quale la su riferita circostanza è stata ritenuta accertata. Non è chiaro, infine, in base a quali elementi la Corte d'appello abbia desunto la circostanza che l'imputato fosse a conoscenza che il mezzo era stato in precedenza sequestrato e affidato in custodia a persona diversa dal proprietario. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso va accolto, sia pure per ragioni diverse da quelle ivi prospettate.
4. Preliminarmente, invero, deve osservarsi, ed il rilievo assume valenza decisiva ed assorbente rispetto al contenuto delle su indicate doglianze difensive, che sulla base della linea interpretativa ormai da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 1963 del 28/10/2010, dep. 21/01/2011, Rv. 248721), la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 C.d.S., integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, gli elementi specializzanti sono tutti contenuti nell'art. 213 C.d.S., comma 4, (in particolare, il fatto che la norma si riferisce al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo e che non ogni condotta prevista dall'art. 334 c.p. integra l'ipotesi di illecito amministrativo, ma esclusivamente la condotta di chi "circola abusivamente"), con la conseguenza che la su indicata disposizione normativa deve essere ritenuta speciale ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, comma 1 e che il concorso con l'art. 334 c.p. - limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma - deve essere ritenuto apparente.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conseguentemente, s'impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, per non essere il fatto previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014