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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1589/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 23.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. CARABBA Rocco, P.zza G. B. Vico 15 - 66100 Chieti
CONTRO
Controparte_1 Dott. , c/o , P.zza Italia 30 - Persona_1 Controparte_2 CP_2
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 2.10.2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 esponendo di aver prestato servizio (quale personale ATA) in forza di diversi contratti a tempo determinato negli anni scolastici pregressi, fino all'immissione in ruolo e di avere avuto, in sede di ricostruzione della carriera con decreto in data 25.7.2016, il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato non integralmente ma nei limiti di cui all'art. 569 D.P.R. 497/1994.
Deducendo il contrasto di tale disposizione con la normativa comunitaria, domandava la ricostruzione della carriera con computo ai fini economici e normativi dell'intera anzianità di servizio pre-ruolo nonché il riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all'inserimento nella superiore fascia stipendiale nelle more maturata.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio in via preliminare eccependo la prescrizione e nel merito resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve premettersi la imprescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera (dovendo applicarsi la prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c. solo con riferimento alle conseguenti differenze retributive), secondo i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità e di merito:
• “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020, Rv. 656767 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4076 del 27/02/2004, Rv. 570675 - 01).
Ad ogni modo nelle conclusioni del ricorso si domandano le differenze stipendiali (testualmente) “nei limiti della prescrizione (ove eccepita)”.
***
2 Quanto al merito delle domande avanzate, va premesso che la Direttiva 1999 / 70 /CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato dispone alla clausola 4 quanto segue:
• “Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di pronunciarsi, in ordine all'interpretazione della suddetta normativa, dettando principi ormai noti:
• “La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.” (Corte di Giustizia Europea, Sentenza del 18 ottobre 2012- Cause riunite da C-302/11 a C- 305/11);
• “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi” (Corte di Giustizia Europea, Sentenza del 20 settembre 2018-Causa C-466/17);
in motivazione quest'ultima pronuncia ha precisato che “41 È vero che la normativa nazionale in esame nel procedimento principale riconosce integralmente tale carriera. Tuttavia, essa non lo fa in modo uniforme, dal momento che l'anzianità maturata dopo i primi quattro anni è computata solo per i due terzi. 42 A tale riguardo, il governo italiano spiega una siffatta limitazione con la necessità di rispecchiare il fatto che l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso. Contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di
3 sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso, il governo italiano ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato. 53 Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia Europea, Sentenza del 20 settembre 2018-Causa C-466/17 in motivazione).
Le suddette pronunce della CGUE devono reputarsi tra di loro coerenti, in quanto, fermo il principio per il quale non può ritenersi consentito che una normativa nazionale escluda totalmente che i periodi di servizio siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di servizio al momento della assunzione a tempo indeterminato, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive", dette ragioni vanno comunque valutate in concreto dal Giudice Nazionale a seconda delle effettive modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro determinato che vengano in rilievo nella singola controversia (a seconda che tali modalità siano corrispondenti o meno a quelle di svolgimento di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato), come condivisibilmente affermato dalla successiva giurisprudenza interna:
• “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, in applicazione del principio di non discriminazione. Tuttavia, al fine di evitare "discriminazioni alla rovescia", secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 20 settembre 2018, in C-466/17), è consentito, nel rispetto del principio del "pro rata temporis", tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale quando ciò trovi fondamento nelle differenti esperienze acquisite da lavoratori assunti in esito a concorso ovvero in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, degli orari e delle condizioni in cui questi ultimi operano, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti” (Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 3473 del 06/02/2019, Rv. 652913 – 01, che in motivazione si è riferita ad una fattispecie nella quale “6. anche in questa sede l' Pt_2 ricorrente si limita a fare leva sull'autonomia dei singoli contratti a termine e sulla necessità di evitare discriminazioni in danno degli assunti a tempo indeterminato, ossia su circostanze che, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, non sono idonee a giustificare la totale esclusione dei periodi di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo dell'anzianità”).
***
Con riferimento alla ricostruzione della carriera con riconoscimento dell'attività lavorativa prestata a tempo determinato dal personale ATA in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato, va considerato che in base agli artt. 569 e 570 D.Lgs.297/1994 al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo delle scuole ed istituzioni educative statali assunto a tempo indeterminato, il servizio prestato presso le predette scuole in qualità di addetto non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, nei limiti indicati, ai fini giuridici ed economici, ed i diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella
4 attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
L'art.569 (Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera) del D.Lgs.297/1994 (recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) dispone infatti al comma 1 quanto segue:
• “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”-
L'art.570 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) reca le seguenti ulteriori disposizioni, prevedendo che la ricostruzione della carriera debba essere compiuta all'atto della nomina in ruolo:
• “1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La S.C. ha dunque condivisibilmente ritenuto il contrasto dell'art.569 cit. con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi, sicchè il Giudice è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la Direttiva ed a riconoscere l'intero servizio effettivo prestato:
• “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 31150 del 28/11/2019, Rv. 655986 – 01; conformi, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020, Rv. 656921 – 01; Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3472 del 12/02/2020, Rv. 656776 - 02).
***
Con riferimento dunque al computo delle conseguenti differenze retributive ed al diritto alla maturazione degli scatti di anzianità, va osservato che detti scatti hanno la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di maggiore professionalità e competenza del lavoratore, conseguente al protratto svolgimento di una determinata mansione, tenendo così conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun dipendente consegue
5 in forza del continuativo svolgimento della propria prestazione, applicando i meccanismi retributivi di cui all'art. 79 CCNL 29.11.2007 e tabella 2 allegata, modificata dal CCNL 23.1.2009 -con un primo scatto che matura dopo 2 anni di servizio continuativo- e, successivamente, di cui all'art. 2 del CCNL comparto Scuola 4.8.2011:
• l'art.79 (Progressione stipendiale) del CCNL in data 29.11.2007 dispone che “1. Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio;
in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA. (…) Tabella 2 - POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (valori per 12 mensilità) da 0 a 2 (…) da 3 a 8 (…) da 9 a 14 (…) da 15 a 20 (…) da 21 a 27 (…) da 28 a 34 (…) da 35 a”;
• l'art.2 (Rimodulazione posizioni stipendiali) del CCNL in data 4.8.2011 dispone che “1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A.
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” TABELLA A da 0 a 8 (…) da 9 a 14 (…) da 15 a 20 (…) da 21 a 27 (…) da 28 a 34 (…) da 35 a”.
Con riferimento a quest'ultima disposizione la S.C. ha precisato che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020, Rv. 656921 - 02).
***
La domanda va pertanto accolta, nei limiti della prescrizione quinquennale da verificarsi a ritroso dalla data della diffida recapitata a mezzo raccomandata a/r il 28.1.2024 (quanto alle sole differenze retributive, e non, come detto, quanto alla ricostruzione di carriera).
6 ***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale della controversia (tenuto conto in identica materia sono stati proposti numerosi altri giudizi, conseguendone l'applicazione in via analogica, ricorrendo la medesima ratio, dell'art. 151 disp. att. c.p.c., che prevede la riduzione delle spese in caso di riunione delle cause connesse per identità di questioni giuridiche).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna il alla ricostruzione della carriera Controparte_1 della parte ricorrente con integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio effettivo pre ruolo svolto e della correlativa posizione stipendiale in base al CCNL di comparto all'epoca efficace, e le successive progressioni stipendiali in base al CCNL di comparto medesimo ed a quelli successivi, all'epoca efficaci, ed a corrispondere le conseguenti differenze retributive (queste ultime nei limiti del quinquennio anteriore alla data 28.1.2024 della consegna della diffida), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
- condanna il a rifondere a Controparte_1
le spese del giudizio che liquida in complessivi €1.000,00, oltre Parte_1 rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.CARABBA Rocco.
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 23.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. CARABBA Rocco, P.zza G. B. Vico 15 - 66100 Chieti
CONTRO
Controparte_1 Dott. , c/o , P.zza Italia 30 - Persona_1 Controparte_2 CP_2
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 2.10.2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 esponendo di aver prestato servizio (quale personale ATA) in forza di diversi contratti a tempo determinato negli anni scolastici pregressi, fino all'immissione in ruolo e di avere avuto, in sede di ricostruzione della carriera con decreto in data 25.7.2016, il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato non integralmente ma nei limiti di cui all'art. 569 D.P.R. 497/1994.
Deducendo il contrasto di tale disposizione con la normativa comunitaria, domandava la ricostruzione della carriera con computo ai fini economici e normativi dell'intera anzianità di servizio pre-ruolo nonché il riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all'inserimento nella superiore fascia stipendiale nelle more maturata.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio in via preliminare eccependo la prescrizione e nel merito resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve premettersi la imprescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera (dovendo applicarsi la prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c. solo con riferimento alle conseguenti differenze retributive), secondo i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità e di merito:
• “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020, Rv. 656767 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4076 del 27/02/2004, Rv. 570675 - 01).
Ad ogni modo nelle conclusioni del ricorso si domandano le differenze stipendiali (testualmente) “nei limiti della prescrizione (ove eccepita)”.
***
2 Quanto al merito delle domande avanzate, va premesso che la Direttiva 1999 / 70 /CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato dispone alla clausola 4 quanto segue:
• “Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di pronunciarsi, in ordine all'interpretazione della suddetta normativa, dettando principi ormai noti:
• “La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.” (Corte di Giustizia Europea, Sentenza del 18 ottobre 2012- Cause riunite da C-302/11 a C- 305/11);
• “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi” (Corte di Giustizia Europea, Sentenza del 20 settembre 2018-Causa C-466/17);
in motivazione quest'ultima pronuncia ha precisato che “41 È vero che la normativa nazionale in esame nel procedimento principale riconosce integralmente tale carriera. Tuttavia, essa non lo fa in modo uniforme, dal momento che l'anzianità maturata dopo i primi quattro anni è computata solo per i due terzi. 42 A tale riguardo, il governo italiano spiega una siffatta limitazione con la necessità di rispecchiare il fatto che l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso. Contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di
3 sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso, il governo italiano ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato. 53 Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia Europea, Sentenza del 20 settembre 2018-Causa C-466/17 in motivazione).
Le suddette pronunce della CGUE devono reputarsi tra di loro coerenti, in quanto, fermo il principio per il quale non può ritenersi consentito che una normativa nazionale escluda totalmente che i periodi di servizio siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di servizio al momento della assunzione a tempo indeterminato, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive", dette ragioni vanno comunque valutate in concreto dal Giudice Nazionale a seconda delle effettive modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro determinato che vengano in rilievo nella singola controversia (a seconda che tali modalità siano corrispondenti o meno a quelle di svolgimento di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato), come condivisibilmente affermato dalla successiva giurisprudenza interna:
• “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, in applicazione del principio di non discriminazione. Tuttavia, al fine di evitare "discriminazioni alla rovescia", secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 20 settembre 2018, in C-466/17), è consentito, nel rispetto del principio del "pro rata temporis", tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale quando ciò trovi fondamento nelle differenti esperienze acquisite da lavoratori assunti in esito a concorso ovvero in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, degli orari e delle condizioni in cui questi ultimi operano, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti” (Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 3473 del 06/02/2019, Rv. 652913 – 01, che in motivazione si è riferita ad una fattispecie nella quale “6. anche in questa sede l' Pt_2 ricorrente si limita a fare leva sull'autonomia dei singoli contratti a termine e sulla necessità di evitare discriminazioni in danno degli assunti a tempo indeterminato, ossia su circostanze che, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, non sono idonee a giustificare la totale esclusione dei periodi di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo dell'anzianità”).
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Con riferimento alla ricostruzione della carriera con riconoscimento dell'attività lavorativa prestata a tempo determinato dal personale ATA in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato, va considerato che in base agli artt. 569 e 570 D.Lgs.297/1994 al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo delle scuole ed istituzioni educative statali assunto a tempo indeterminato, il servizio prestato presso le predette scuole in qualità di addetto non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, nei limiti indicati, ai fini giuridici ed economici, ed i diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella
4 attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
L'art.569 (Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera) del D.Lgs.297/1994 (recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) dispone infatti al comma 1 quanto segue:
• “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”-
L'art.570 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) reca le seguenti ulteriori disposizioni, prevedendo che la ricostruzione della carriera debba essere compiuta all'atto della nomina in ruolo:
• “1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La S.C. ha dunque condivisibilmente ritenuto il contrasto dell'art.569 cit. con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi, sicchè il Giudice è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la Direttiva ed a riconoscere l'intero servizio effettivo prestato:
• “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 31150 del 28/11/2019, Rv. 655986 – 01; conformi, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020, Rv. 656921 – 01; Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3472 del 12/02/2020, Rv. 656776 - 02).
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Con riferimento dunque al computo delle conseguenti differenze retributive ed al diritto alla maturazione degli scatti di anzianità, va osservato che detti scatti hanno la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di maggiore professionalità e competenza del lavoratore, conseguente al protratto svolgimento di una determinata mansione, tenendo così conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun dipendente consegue
5 in forza del continuativo svolgimento della propria prestazione, applicando i meccanismi retributivi di cui all'art. 79 CCNL 29.11.2007 e tabella 2 allegata, modificata dal CCNL 23.1.2009 -con un primo scatto che matura dopo 2 anni di servizio continuativo- e, successivamente, di cui all'art. 2 del CCNL comparto Scuola 4.8.2011:
• l'art.79 (Progressione stipendiale) del CCNL in data 29.11.2007 dispone che “1. Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio;
in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA. (…) Tabella 2 - POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (valori per 12 mensilità) da 0 a 2 (…) da 3 a 8 (…) da 9 a 14 (…) da 15 a 20 (…) da 21 a 27 (…) da 28 a 34 (…) da 35 a”;
• l'art.2 (Rimodulazione posizioni stipendiali) del CCNL in data 4.8.2011 dispone che “1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A.
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” TABELLA A da 0 a 8 (…) da 9 a 14 (…) da 15 a 20 (…) da 21 a 27 (…) da 28 a 34 (…) da 35 a”.
Con riferimento a quest'ultima disposizione la S.C. ha precisato che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020, Rv. 656921 - 02).
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La domanda va pertanto accolta, nei limiti della prescrizione quinquennale da verificarsi a ritroso dalla data della diffida recapitata a mezzo raccomandata a/r il 28.1.2024 (quanto alle sole differenze retributive, e non, come detto, quanto alla ricostruzione di carriera).
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Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale della controversia (tenuto conto in identica materia sono stati proposti numerosi altri giudizi, conseguendone l'applicazione in via analogica, ricorrendo la medesima ratio, dell'art. 151 disp. att. c.p.c., che prevede la riduzione delle spese in caso di riunione delle cause connesse per identità di questioni giuridiche).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna il alla ricostruzione della carriera Controparte_1 della parte ricorrente con integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio effettivo pre ruolo svolto e della correlativa posizione stipendiale in base al CCNL di comparto all'epoca efficace, e le successive progressioni stipendiali in base al CCNL di comparto medesimo ed a quelli successivi, all'epoca efficaci, ed a corrispondere le conseguenti differenze retributive (queste ultime nei limiti del quinquennio anteriore alla data 28.1.2024 della consegna della diffida), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
- condanna il a rifondere a Controparte_1
le spese del giudizio che liquida in complessivi €1.000,00, oltre Parte_1 rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.CARABBA Rocco.
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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