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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12254/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott.Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 Nata in Albania il 5.11.1993 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Adriana Ciccarone, con studio in Milano, Via Ciro Menotti n.6, pec: Email_1 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 Nato in Albania il 23.7.1987 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]4 con l'Avv. Elena Pomero, con studio in Saluzzo (CN), corso Roma n. 23, pec:
Email_2 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a US (Albania), matrimonio poi trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Saluzzo, Anno 2017, Parte II, serie C, Numero 58 in data 21.8.2013
X separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del 22.6.2023 con i seguenti figli: C.F. ), nato a [...] il 6.7.2020 Parte_3 C.F._3 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti CONDIZIONI
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.8.2013 a US tra e Parte_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Saluzzo, Anno 2017, Parte_2 Parte II, serie C, Numero 58;
- confermare l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_3 prevalente presso la madre, in Opera, Via della Resistenza n. 5, con l'impegno dei ricorrenti a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura del figlio, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando, altresì, rapporti significativi con i nonni, sia materni che paterni;
- disporre che, a partire dal mese di settembre 2026, le condizioni della separazione consensuale, che fino ad allora resteranno valide e saranno applicate dai ricorrenti, vengano sostituite da quelle qui di seguito stabilite, per cui il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , nel periodo scolastico Pt_3 due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio quando lo preleverà all'uscita di scuola fino alla domenica pomeriggio alle ore 17,00 quando la madre andrà a riprenderlo a Saluzzo;
Il padre potrà, altresì, vedere e tenere con sé il proprio figlio anche in un giorno infrasettimanale, qualora il lavoro glielo consenta, sempre riportandolo a casa per ora di cena o subito dopo cena, e ogniqualvolta lo desidererà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio, nonché con gli impegni lavorativi dei genitori e, comunque, previo accordo con l'altro genitore;
- disporre che durante le festività natalizie, il padre potrà tenere con sé il figlio una settimana, Pt_3 alternando annualmente il Natale ed il Capodanno, nonché tre giorni durante le vacanze pasquali, sempre parimenti alternati e lo stesso principio dell'alternanza varrà per i ponti scolastici;
- disporre che durante le vacanze scolastiche estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane consecutive a giugno, subito dopo la fine dell'anno scolastico, due settimane consecutive a luglio e due settimane consecutive ad agosto, previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- disporre che nei periodi di vacanza loro assegnati e qualora si assentino per più giorni dalla propria residenza, i coniugi si impegnino a comunicare, prima di partire, indirizzo e recapito telefonico all'altro genitore, in modo da poter essere facilmente rintracciati e agevolare le telefonate del bambino con l'altro genitore;
- porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, sino a quando il figlio non sarà economicamente indipendente, mentre il padre rinuncia all'assegno unico INPS, che verrà percepito interamente dalla madre;
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig. per il figlio il 50% delle Pt_2 Pt_1 spese medico-sanitarie non coperte dal SSN o non rimborsate da eventuali assicurazioni private dello stesso, nonché le spese scolastiche ed extrascolastiche, le spese sportive, così come di seguito indicate, come da nuove linee guida del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le spese detraibili sostenute per il figlio verranno detratte da entrambi i genitori al 50%.
- la sig. ed il sig. prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio Parte_1 Parte_2 dei passaporti e documenti validi per l'espatrio, anche in relazione al figlio minore;
Pt_3
- le spese della presente procedura vengono compensate tra le parti, ciascuna delle quali provvederà al saldo delle competenze dovute al difensore incaricato. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.8.2013 a US (Albania) tra e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2 Saluzzo, Anno 2017, Parte II, serie C, Numero 58
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Saluzzo (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge dove l'atto è stato trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG