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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/11/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1104/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – Rappor- to di lavoro. Differenze retributive promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maurizio Cappello –
Appellante contro ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Piccone Casa – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 621/2022 del 9.6.2022 il Tribunale di Ragusa, giudice del la- voro, accoglieva parzialmente il ricorso con il quale l'odierno appellante aveva chiesto accertarsi il rapporto di lavoro subordinato per le mansioni corrispon- denti a quelle di banconista-barista, a far data dal 15/09/2014 al 31/12/2014 per l'effetto condannare al pagamento della somma di € Controparte_1
8.206,16 in favore dello stesso, ovvero al pagamento di quella somma maggio- re o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale, a fronte della grave carenza di allegazioni da parte del ricorrente, che aveva omesso di indicare «l'importo della remunerazione percepita duran- te il dedotto rapporto lavorativo (ovvero di esporre di non avere percepito al- cuna remunerazione), trascurando poi – sotto il profilo probatorio – di versare
R.G. 1104_2022 2
in atti il CCNL del quale reclama l'applicazione», in un'ottica conservativa del ricorso, riconosceva al ricorrente «per il lavoro ordinariamente prestato nel periodo dal 15 settembre al 31 dicembre 2014, l'importo lordo mensile di €
1.200,00, per un totale di € 4.200,00, al quale va sommato l'importo di €
350,00 a titolo di tredicesima mensilità e l'importo di € 311,00 a titolo di
t.f.r.».
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 28.11.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e tra- scritti, il procedimento in esame va dichiarato estinto.
1.1. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 2.10.2025, comunicata alle parti con biglietto di cancelleria del 28.10.2025 (vd. ricevute di consegna pec, in atti), la Corte rilevato il mancato deposito di note cartolari da parte dei di- fensori delle parti nel termine perentorio del 2.10.2025 e visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., rinviava all'udienza del 20.11.2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclu- sioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1.2. All'udienza del 20.11.2025, nessuna delle parti provvedeva nuovamente al deposito telematico delle note di trattazione scritta.
2. A mente del 4° comma dell'art. 127 ter c.p.c., “Se nessuna delle parti depo- sita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perento- rio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti de- posita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
4. Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
R.G. 1104_2022 3
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudi- zio.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 1104_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1104/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – Rappor- to di lavoro. Differenze retributive promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maurizio Cappello –
Appellante contro ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Piccone Casa – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 621/2022 del 9.6.2022 il Tribunale di Ragusa, giudice del la- voro, accoglieva parzialmente il ricorso con il quale l'odierno appellante aveva chiesto accertarsi il rapporto di lavoro subordinato per le mansioni corrispon- denti a quelle di banconista-barista, a far data dal 15/09/2014 al 31/12/2014 per l'effetto condannare al pagamento della somma di € Controparte_1
8.206,16 in favore dello stesso, ovvero al pagamento di quella somma maggio- re o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale, a fronte della grave carenza di allegazioni da parte del ricorrente, che aveva omesso di indicare «l'importo della remunerazione percepita duran- te il dedotto rapporto lavorativo (ovvero di esporre di non avere percepito al- cuna remunerazione), trascurando poi – sotto il profilo probatorio – di versare
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in atti il CCNL del quale reclama l'applicazione», in un'ottica conservativa del ricorso, riconosceva al ricorrente «per il lavoro ordinariamente prestato nel periodo dal 15 settembre al 31 dicembre 2014, l'importo lordo mensile di €
1.200,00, per un totale di € 4.200,00, al quale va sommato l'importo di €
350,00 a titolo di tredicesima mensilità e l'importo di € 311,00 a titolo di
t.f.r.».
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 28.11.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e tra- scritti, il procedimento in esame va dichiarato estinto.
1.1. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 2.10.2025, comunicata alle parti con biglietto di cancelleria del 28.10.2025 (vd. ricevute di consegna pec, in atti), la Corte rilevato il mancato deposito di note cartolari da parte dei di- fensori delle parti nel termine perentorio del 2.10.2025 e visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., rinviava all'udienza del 20.11.2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclu- sioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1.2. All'udienza del 20.11.2025, nessuna delle parti provvedeva nuovamente al deposito telematico delle note di trattazione scritta.
2. A mente del 4° comma dell'art. 127 ter c.p.c., “Se nessuna delle parti depo- sita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perento- rio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti de- posita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
4. Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
R.G. 1104_2022 3
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudi- zio.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 1104_2022