Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL5 030/0 1 LA CORTE SUP E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 7778/98 Consigliere Cron.10726 Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Alberto SPANO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Ud. 18/12/00 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente 51 SENTENZA sul ricorso proposto da: COMIT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato OZZOLA MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETINO PLACIDO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZAelettivamente l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 17,presso rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO 5520 -1- DOMENICO, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 98/98 del Tribunale di RAGUSA, depositata il 05/02/98 R.G.N. 1287/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 31 luglio 1980 la CO s.r.l., con sede in Ragusa, conveniva in giudizio davanti al locale RE 1'INPS chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di 31.909.022.603 e accessori, a titolo di ripetizione dei contributi indebitamente versati in eccedenza tanto dalla Icam quanto da essa CO, subentrata alla Icam con atto notaio Demostene del 20 giugno 1985. Infatti anche la Icam aveva diritto a fruire di sgravi contributivi concessi dalla legge per l'impiego di nuovo personale nel Mezzogiorno. Con sentenza in data 25/28 settembre 1996 l'adito RE rigettava la domanda, ritenendo che la Icam, in quanto derivata direttamente dalla ditta individuale "TU", non avesse diritto agli invocati sgravi contributivi. Con sentenza in data 22 gennaio 1998 il Tribunale di Ragusa rigettava l'appello della CO, condannandola al pagamento delle ulteriori spese giudiziali. Il giudice del gravame osservava che lo sgravio contributivo aggiuntivo e quello supplementare invocati dalla società costituiscono benefici 3 elargiti alle imprese che hanno realizzato un incremento occupazionale di nuovo personale rispetto a quello impiegato alla data del 30 settembre 1968 (sgravio aggiuntivo) e rispetto alla data del 31 dicembre 1970 (sgravio supplementare). Il Tribunale ancora Osservava che, alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, nell'ipotesi di passaggio di personale da un'azienda all'altra lo sgravio sussiste soltanto se sia riscontrabile l'effettiva cessazione dell'attività dell'azienda acquistata, sempre che tale cessazione abbia causato un effettivo stato di disoccupazione dei dipendenti occupati. Da tali premesse il giudice del gravame traeva la conclusione della conferma del rigetto della domanda della CO, in quanto nelle prospettate ipotesi si era verificata una fusione di imprese individuali e collettive da cui era derivata la Icam, che già fruiva per conto suo di sgravi contributivi e in quanto la CO era subentrata alla Icam senza impiego di nuovo personale. La CO s.r.l. ricorre per cassazione con due motivi. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la CO si duole che il Tribunale, con contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e in violazione degli artt. 115, 116, primo comma c.p.c., 2555 c.c. e 18 legge n. 1089 del 1968 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., pur prendendo le mosse dalla esatta considerazione diche nell'ipotesi di passaggio lavoratori da un'azienda all'altra il diritto allo (1) sgravio sussiste solo si ci sia stato un effettivo stato di disoccupazione dei lavoratori successivamente ingaggiati dall'azienda che invoca lo sgravio contributivo, non abbia, poi considerato che nella specie non si era verificato alcun trasferimento d'azienda. La TU, infatti, aveva continuato ad operare anche mentre operava sul mercato essa società ricorrente, che, peraltro, aveva come oggetto sociale l'espletamento di un'attività non coincidente del tutto con quella della società Icam. Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2731 e 2735 c.c. in relazione all'art. (1) leppati :< se 17, молеruse legit 360 n. 3 c.p.c., deducendo che il Tribunale avrebbe violato le regole che disciplinano la confessione stragiudiziale in relazione alla affermata confessoria attribuita ad essa dichiarazione società e contenuta in un ricorso amministrativo che afferiva a circostanze relative a soggetti diversi, rispetto ai quali la ricorrente non aveva a disposizione la documentazione necessaria e la chiara rappresentazione dell'effettiva situazione. Peraltro, conclude la ricorrente, all'epoca della cosiddetta dichiarazione confessoria ad essa attribuita la CO non era ancora esistente;
onde il Tribunale non poteva attribuire valore confessorio a un soggetto ancora inesistente. I due dedotti motivi, in quanto logicamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Questa Suprema Corte ha ripetutamente precisato che in tema di diritto agli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 quarto comma del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) e dall'art. 1 primo comma del d.l. 5 luglio 1971 n. 429 (nel testo sostituito dall'articolo della legge di conversione 4 agosto 1971 n. 589), per stabilire se si sia verificato ○ meno in un'azienda un incremento occupazionale rispetto alla situazione esistente al 30 settembre 1968 e/o al 31 dicembre 1970, occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che il presupposto per la concessione del beneficio deve essere ritenuto insussistente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione e fusione di aziende nelle quali si verifichi il mero passaggio del personale alla nuova impresa, senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato. Né ricorre, altresì, il presupposto per l'attribuzione dello sgravio aggiuntivo ex lege n. 1089 del 1968 o dello sgravio supplementare ex lege n. 589 del 1971 nell'ipotesi in cui, restando immutato il numero dei lavoratori occupati, una società sia derivata da una ° più ditte individuali, delle quali abbia rilevato attrezzature, dipendenti e sede sociale e ciò anche nell'ipotesi in cui la derivazione sia stata parziale nel senso che l'azienda sia stata conferita da uno dei soci per la costituzione di una società collettiva o di capitale con un oggetto 7 in parte coincidente e in parte diverso rispetto a (V. Cass. 21 quello dell'impresa individuale. dicembre 1994 n. 10994; Cass. 15 aprile 1994 n. 3548; Cass. 19 aprile 1995 n. 4343; Cass. 6 agosto 1996 n. 7183; Cass. 5 febbraio 1998 n. 1180). Attenendosi a tali principi il Tribunale, con motivazione esauriente e immune da vizi logici, aveva osservato che pur non essendo stata la "TU" conferita nella Icam, tuttavia non v'erano dubbi sul fatto che la Icam fosse derivata della "TU" di cui era titolare SI AV. Infatti la Icam (rappresentata dallo stesso AV) in un ricorso diretto all'INPS al fine di ottenere lo sgravio totale dei contributi, s'era definita "Icam già "TU" di AV SI", rendendo una dichiarazione che ben poteva essere considerata come una confessione stragiudiziale con efficacia identica a quella della confessione giudiziale. Né può essere contestato che tale dichiarazione costituisse, ai sensi dell'art. 2735 C.C., una confessione stragiudiziale con la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale ai sensi dell'art. 2730, posto che essa aveva ad oggetto un fatto 8 obiettivo (la derivazione della Icam dalla "TU") ossia non già un'opinione bensì (1) l'ammissione di un fatti sfavorevole in relazione alle conseguenze dannose connesse alla successione tra le due imprese. Né era di ostacolo, ai fini della efficacia probatoria nei confronti della CO, la circostanza che la dichiarazione sfavorevole fosse stata resa dal titolare della Icam, con l'asserita conseguenza che tale dichiarazione non sarebbe stata efficace, a norma dell'art. 2731 C.C., nei confronti della CO, società terza. Quest'ultima, infatti, nel momento in cui intende avvalersi degli sgravi contributivi non può میں pretendere di escludere il proprio coinvolgimento nelle vicende concernenti la successione realizzatasi tra la TU e la Icam. La circostanza della derivazione della Icam dalla TU era stata, peraltro, apprezzata dal Tribunale, nell'ambito dei poteri di valutazione delle prove consentito al giudice di merito dall'art. 116 c.p.c., unitamente agli altri elementi di prova (art. 115 primo comma c.p.c.) quale ad esempio la non diversità di attività tra le due imprese. (1) lesgesi : < fatto >> Make Capitani Peraltro, essendo onere dell'impresa che invoca gli sgravi dimostrare di averne diritto, la sentenza impugnata non merita censura per avere ritenuto, confermando sul punto la statuizione pretorile, che, una volta provata la successione verificatasi tra la TU e la Icam e tra la Icam e la CO, a quest'ultima non spettassero gli sgravi contributivi, essendo, mancato il richiesto impiego di nuovo personale. In virtù dei principi affermati da questa Corte e a cui il giudice di merito ha inteso uniformarsi, la CO avrebbe dovuto dimostrare, per avere diritto agli invocati sgravi, di avere impiegato nei periodi considerati nuovo personale rispetto al numero complessivo dei dipendenti occupati nelle aziende in essa confluite. La società ricorrente, però, non aveva assolto a tale onere probatorio. Correttamente, perciò, i giudici di merito avevano ritenuto che la CO, in conseguenza del assolvimento di tale prova, non avesse mancato dimostrato la sussistenza dei presupposti del diritto agli invocati sgravi. Il proposto ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la 10 soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese in LAS 000- oltre L. 15.000.000 (quindicimilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. Il Cons. estensorer le Capitanis II Presidente: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA full 2 Depositata in Cancelleria I 4 APR. 2001 D Oggi, , A O S S le L IL COLLABORATORE L A 0 3 T 1 O 3 , DI CANCELLERIA е R . 5 A I T S O R D . E N N A O P E ' N A S C L T I L S 3 N E O 7 - G D P 8 O I - M S I 1 A N 1 D A E E D S E , I E G O T A R G N T E O E S I L T S E T G I E A R R I L L D E O D 11