Sentenza 3 marzo 2009
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 309 del 1990 la condotta del medico che si autoprescriva degli stupefacenti destinati al suo uso personale non terapeutico.
Commentario • 1
- 1. Obblighi e reati del medico nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 19 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2009, n. 25923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25923 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Presidente - del 03/03/2009
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 590
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 31109/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. OM LU n. il 10.10.1957;
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 13.02.2006;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA Claudio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13.02.2006 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa il 15.12.2000 dal GUP presso il Tribunale di Modena, ha dichiarato n.d.p. nei confronti OM LU in ordine ai delitti di falso in quanto estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i vari episodi integranti il delitto di cui all'art. 83, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, già ritenuti in continuazione, in mesi sei e giorni sei di reclusione ed Euro 1450,00 di multa.
Propone ricorso in cassazione l'imputato.
Con un primo motivo eccepisce vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Premesso che la Corte d'Appello ha confermato il giudizio di responsabilità penale per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 83 e 73, ritenendo provata la continuata prescrizione medica reciproca con la coimputata NI CA di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico, disattendendo la deduzione difensiva della destinazione di tali sostanze all'uso di gruppo. In fatto con la prescrizione reciproca dei medicinali si evidenzia che essa consentiva ad entrambi, medici, di fare uso congiuntamente delle sostanze stupefacenti senza coinvolgimento di altre persone. Ad ogni modo è evidente che se non di uso personale congiunto, almeno di uso personale esclusivo da parte del ricorrente deve essersi sicuramente trattato in riferimento alle prescrizioni fatte dalla NI di cui egli era l'unico destinatario. Con un secondo motivo si eccepisce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il giudice di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi sei e giorni dieci di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, la Corte d'Appello, pur dichiarando n.d.p. in ordine ai reati di falso, ha diminuito la pena di soli quattro giorni ritenendo che la continuazione applicata dal GUP si riferisse solo ai delitti di falso avendo quantificato la pena unitariamente in ordine al delitto più grave ritenendo la continuazione interna. Si censura il ragionamento dei giudici del gravame essendo contraddittoria la motivazione sul punto, infatti in un primo momento riconoscono di dover abbattere la porzione di aumento di pena operata dal primo giudice a titolo di continuazione tra il reato più grave e quello meno grave successivamente ritengono di rideterminare la pena per il reato più grave (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 83 e 73) in modo unitario non tenendo conto che il GUP aveva giustificato l'applicazione dell'aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p. riconoscendo il vincolo della continuazione solo tra le diverse ipotesi di reato in contestazione e non anche come "continuazione interna"ad una delle suddette ipotesi criminose. Con un terzo motivo si eccepisce violazione dell'art. 597 c.p.p. per avere la Corte d'Appello attuato una reformatio in peius.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi posti a base del ricorso sono alcuni inammissibili ed altri infondati sicché il gravame di legittimità va rigettato. Va evidenziato che il motivo relativo al ed. uso personale è stato dedotto per la prima volta in questa sede di legittimità, invero in appello era stata proposta la tesi difensiva dell'uso di gruppo disattesa dalla Corte territoriale. Sotto questo profilo, dunque, il ricorso è da ritenersi inammissibile in quanto manca in esso l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, Sentenza n. 19951 del 15/05/2008 Ud. - dep. 19/05/2008 - Rv. 240109). Inoltre questa Corte (Cass. sez. 4^ - 18.05.1994 n. 7985) ha anche affermato che sussiste violazione del divieto del "novum" nel giudizio di legittimità quando siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate.
Comunque, la condotta del medico che si procura con autoprescrizione farmaci contenenti droga per suo uso personale non terapeutico è estranea all'ambito di operatività dell'abrogazione referendaria intervenuta nell'aprile 1994. Tale attività rientra nell'ipotesi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 83, che prevede come illecita di per sè l'attività, prodromica all'uso personale, del medico che rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico (Sez. 4, Sentenza n. 8316 del 24/02/1999, Rv. 213956).
Quanto al secondo motivo si evidenzia che il GUP aveva motivato la quantificazione della pena in tal modo: pena base, in riferimento al delitto di cui all'art. 83 in rel. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (capo E), ritenuto il più grave, anni uno e L.
5.000.000 di multa, diminuita per le concesse attenuanti generiche a mesi nove di reclusione e L.
4.000.000 di multa, aumentata, ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., complessivamente di giorni quindici e L. 500.000 per le violazioni satelliti e dunque diminuita ex art. 442 c.p.p. a mesi sei e giorni dieci di reclusione e L.
3.000.000 di multa. La Corte d'Appello nel dichiarare n.d.p. per prescrizione in ordine dalle due contestazioni di falso (capi D ed F), ferma restando la continuazione interna al reato di cui al capo E) come contestata, ha ritenuto di contenerla rispetto a questa in giorni nove di reclusione ed Euro 75,00 di multa (a fronte dei quindici ritenuti dal GUP), per cui la pena finale correttamente è stata determinata in mesi sei e giorni sei di reclusione ed Euro 1.450,00 di multa.
Ciò posto, non si rileva alcuna violazione di legge essendo rimessa alla valutazione del giudice di merito, purché dia contezza della sua determinazione, la dosimetria della pena, anche con riferimento all'aumento per la continuazione. Alcuna reformatio in peius è, pertanto, ravvisabile. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 3 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009