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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/10/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2243/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2243/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 15 ottobre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. CALVANI EN Parte_1 Per essuno Controparte_1 Contro Sono presenti i dott.ri Matteo Papani e Parte_2
L'avv. Calvani si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2243/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANI Parte_1 C.F._1 EN e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA, con elezione di domicilio in VIALE SPARTACO LAVAGNINI, N. 13, FIRENZE, presso il difensore avv. CALVANI EN PARTE RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.06.2024, ha esposto e dedotto: Parte_1
1) di avere lavorato per svariate società succedutesi nell'appalto dei servizi di ristorazione relativi al ristorante “Hilton Garden Inn Florence”, sito in Firenze, Via Sandro Pertini, n. 2/9;
2) di essere stato assunto, in data 16.01.2023, alle dipendenze di con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di maitre e con inquadramento nel livello C1 del CCNL MO US (v. doc. n. 2 bis del fascicolo di parte);
3) che, in sede di assunzione, in applicazione dell'art. 307 CCNL MO US, era stato concordato il riconoscimento, in suo favore, di un'anzianità di servizio convenzionale dall'1.01.2008, con i conseguenti scatti di anzianità maturati ai sensi del CCNL de quo;
4) che, dal mese di marzo 2023, la società resistente aveva cessato di corrispondere la voce retributiva relativa ai menzionati scatti di anzianità, pur avendola inserita nella busta paga del mese di marzo 2023, mentre tale voce retributiva non veniva inserita nelle buste paga dei mesi da aprile a ottobre 2023 (v. doc. n. 3, 4 e 6 del fascicolo di parte);
5) che, a seguito del sollecito del dipendente - per il tramite dell'Ufficio Vertenze della CGIL di
Firenze -, la società resistente, per il tramite del suo legale, aveva riconosciuto, con lettera datata
2 9.11.2023, che la mancata corresponsione degli scatti di anzianità era avvenuta per mero errore, quantificando l'importo dovuto, sino a novembre 2023, in complessivi euro 976,08, ed offrendosi di versarlo in tre rate mensili (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte);
6) che, con raccomandata datata 16.11.2023, l'Ufficio Vertenze della CGIL di Firenze precisava che il credito del lavoratore, a tutto il 31.10.2023, ammontava ad € 1.131,51 e dichiarava che il lavoratore accettava il pagamento della somma dovuta in tre rate mensili consecutive di pari importo (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte);
7) che la società resistente, non contestando la quantificazione effettuata dalla CGIL, corrispondeva solo la prima rata, per € 443,83 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte), senza versare alcunché a tale titolo per le mensilità successive e non includendo nelle buste paga dei mesi di novembre e di dicembre 2023 alcun importo a titolo di scatti di anzianità (mentre gli scatti di anzianità venivano inseriti nelle buste paga di gennaio e di febbraio 2024); v. doc. n. 10 e 11 del fascicolo di parte;
8) che l'Ufficio Vertenze della CGIL di Firenze, con PEC del 30.01.2024 e del 9.02.2024, quantificava le somme dovute al ricorrente a titolo di scatti di anzianità in euro 1.618,17 lordi (euro 1.331,51 (scatti di anzianità sino al 31.10.2023) + euro 139,44 (scatti di anzianità di novembre 2023) + euro 147,22
(scatti di anzianità di dicembre 2023), da cui detrarre euro 443,83 (prima tranche accordo versata), per residui euro 1.174,34 lordi (v. doc. n. 12 e 13 del fascicolo di parte);
9) che, con lettera raccomandata del 19.12.2023, la società resistente gli contestava disciplinarmente mancanze riferibili ai giorni 14 e 16 dicembre 2023, consistite:
1. nella mancata diligenza nel prendere alcune comande, in data 14.12.2023; 2. nell'avere visionato senza autorizzazione alcuni documenti aziendali, in data 16.12.2023; 3. nell'avere cenato durante il turno di lavoro il 16.12.2023 (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte);
10) di avere reso, in data 26.12.2023, le seguenti giustificazioni:
1. in relazione alla prima contestazione, di non essere stato in servizio in data 14.12.2023; 2. in ordine alla seconda contestazione, di avere fatto semplicemente accesso alle sue buste paga, previa autorizzazione della propria responsabile;
3. in ordine alla terza contestazione, di avere preso effettivamente parte al turno di lavoro, aiutando i colleghi nell'allestimento di un buffet (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte);
11) che le giustificazioni presentate non erano state accolte da che gli aveva Parte_3 irrogato, con provvedimento del 24.01.2024, la sanzione della multa pari a tre ore di lavoro, da trattenersi sulla busta paga di gennaio 2024 (v. doc. n. 16 del fascicolo di parte);
12) di avere impugnato stragiudizialmente detta sanzione, da considerarsi illegittima perché tardiva e – comunque – infondata e di avere, pertanto, diritto alla restituzione di € 40,53, indebitamente trattenuti a tale titolo sulla busta paga di gennaio 2024 (v. doc. n. 17 del fascicolo di parte);
3 13) di essersi dimesso volontariamente in data 10.03.2024 (v. doc. n. 18 del fascicolo di parte).
Pertanto, il ricorrente ha chiesto che l'intestato Tribunale: “(i) riconosciuta un'anzianità di servizio convenzionale del ricorrente alle dipendenze della Società convenuta con decorrenza dal 1.1.2008, accerti e dichiari il diritto del sig. a percepire gli scatti di anzianità maturati secondo la Pt_1 disciplina del CCNL di riferimento e, per l'effetto condanni la Società convenuta, così come in epigrafe, al pagamento di lordi € 1.294,20, o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di scatti di anzianità; (ii) accerti e dichiari la nullità o illegittimità della trattenuta operata dalla Società convenuta con la busta paga del ricorrente di gennaio 2024 a titolo multa pari a n. 3 ore di lavoro per
i motivi esposti in ricorso e, per l'effetto, condanni la Società alla restituzione/corresponsione della somma di € 40,53, o la diversa somma ritenuta di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Vinte le spese”.
Nonostante la regolarità della notifica, effettuata a mezzo PEC in data 24.07.2024, Controparte_1 non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, con ordinanza
[...] dell'11.07.2025.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorrente ha documentalmente comprovato la sussistenza del rapporto di lavoro full time e a tempo indeterminato intercorso con fra il 16.01.2023 e il 10.03.2024, nonché Controparte_1
l'inquadramento al livello C1 del CCNL MO US.
Lo stesso ha dedotto di avere pattuito con la resistente un'anzianità convenzionale di servizio dal
1.01.2008, sulla base di quanto previsto dagli artt. 307 e 309 del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, che disciplinano (tra l'altro) la materia degli scatti di anzianità in caso di cambi di gestione e di subentro in rapporti di concessione. Nella prospettazione del ricorrente, l'impresa datrice di lavoro, a partire dal mese di marzo 2023, ha omesso di corrispondere la voce retributiva inerente ai suddetti scatti di anzianità (salvo un pagamento di € 443,83). Il ricorrente ha chiesto, pertanto, il versamento dell'importo lordo di € 1.294,20 (di cui € 119,86 per incidenza sul TFR) a titolo di differenze retributive per l'omessa corresponsione degli scatti di anzianità.
Sulla scorta della documentazione versata in atti, la domanda deve ritenersi fondata.
Non vi sono dubbi, infatti, circa la sussistenza di una pattuizione in tal senso. In particolare, essa emerge dalla busta paga di febbraio 2023 (ultima mensilità in cui il dipendente ha ammesso di avere ricevuto l'emolumento in questione), in cui sono conteggiati gli scatti di anzianità maturati dal ricorrente per € 139,44. Dal momento che detti scatti sono triennali e che per ognuno di essi il
4 dipendente ha maturato un aumento pari ad € 34,86 (v. art. 114 CCNL applicato), risulta evidente che l'anzianità di servizio è stata calcolata a decorrere dal 2008 (in particolare: nel primo triennio, non vi è stato alcuno scatto, mentre nei successivi quattro trienni ci sono stati altrettanti scatti, fino ad arrivare nel 2023 – dopo quindici anni di anzianità – ad un importo mensile di € 139,44).
Inoltre, nella nota del 9.11.2023, la società resistente – per il tramite del suo legale - ha ammesso che la mancata corresponsione degli importi a tale titolo, nei mesi precedenti, è avvenuta “per mero errore”.
Nella stessa comunicazione viene proposta una rateizzazione dell'intero importo maturato, di cui poi è stata versata solo la prima tranche, peraltro, a seguito di una rettifica del quantum dovuto, operata dal lavoratore con nota del 16.11.2023 e tacitamente accettata da parte resistente (v. la comunicazione del
21.11.2023 di cui al doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Il ricorrente risulta, dunque, creditore nei confronti di dell'importo di € Parte_3
1.174,34 lordi, come da conteggio contenuto nel corpo del ricorso, sulla scorta delle disposizioni del
CCNL applicato al rapporto di lavoro e delle allegate buste paga.
Il dipendente ha, altresì, diritto a vedersi riconoscere l'importo di € 119,86 a titolo di incidenza del predetto importo sul TFR.
Infatti, ai sensi dell'art. 106 del CCNL di categoria, fra le voci che compongono la retribuzione del lavoratore, rientrano: “d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste sia nella parte generale che in quella relativa a ciascun comparto del presente Contratto”. Detti emolumenti devono essere conteggiati ai fini del calcolo del TFR, ai sensi dell'art. 2120 c.c., che fa riferimento a tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale.
Parimenti meritevole di accoglimento è la domanda proposta dal ricorrente per fare dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa irrogata nei suoi confronti con il provvedimento del 24.01.2024, con il conseguente diritto del lavoratore alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a titolo di multa di 3 ore di lavoro, pari ad € 40,53, sulla busta paga di gennaio 2024.
Sul punto, il lavoratore ha sollevato due doglianze: la prima relativa alla tardività dell'irrogazione della sanzione, la seconda inerente all'insussistenza dei fatti addebitati.
Ebbene, entrambe le censure appaiono fondate.
Il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro stabilisce, infatti, all'art. 95 che “L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte”.
5 Risulta documentalmente comprovato che la contestazione degli addebiti è avvenuta con raccomandata del 19.12.2023, che il lavoratore ha presentato le sue giustificazioni in data 26.12.2023 e che la sanzione è stata irrogata con provvedimento datato 24.01.2024 e dunque ben oltre il termine di dieci giorni stabilito dalla contrattazione collettiva, con conseguente decadenza del datore di lavoro dalla potestà disciplinare.
Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza prevalente attribuisce alla parte datoriale l'onere di provare la fondatezza degli addebiti sulla cui base è irrogata la sanzione disciplinare (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
17/08/2001 “L'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di un'applicazione estensiva dell'art. 5 l. 15 luglio 1966 n. 604 …”. Cfr anche Cass. civ., Sez. lavoro,
16/08/2004, n. 15950; Tribunale Napoli, Sez. lavoro, Sentenza, 31/01/2023, n. 603; Tribunale
Civitavecchia, Sez. lavoro, Sentenza, 29/01/2020, n. 60).
Nel caso di specie, il lavoratore ha negato la sussistenza dei fatti contestati e la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, in ordine alla dimostrazione della fondatezza degli addebiti, con la conseguenza che la sanzione irrogata al ricorrente
è illegittima e deve essere annullata, con condanna della resistente alla restituzione, a favore del ricorrente, dell'importo di € 40,53, indebitamente trattenuto a tale titolo sulla busta paga di gennaio
2024.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo sulla base del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro
1.294,20 lordi (di cui euro 119,86 per incidenza sul TFR), oltre interessi e rivalutazione, per le ragioni e i titoli di cui in parte motiva;
- annulla la sanzione disciplinare conservativa della multa di 3 ore irrogata dalla resistente al ricorrente con provvedimento datato 24.01.2024 e, per l'effetto, condanna la resistente a restituire al ricorrente l'importo di € 40,53, indebitamente trattenuto a tale titolo sulla busta paga di gennaio 2024;
6 - condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.030,00 per compenso, oltre al 15 % sul compenso per spese generali, oltre a IVA e
CPA, se dovute come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 15 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Matteo Papani, MOT
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2243/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 15 ottobre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. CALVANI EN Parte_1 Per essuno Controparte_1 Contro Sono presenti i dott.ri Matteo Papani e Parte_2
L'avv. Calvani si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2243/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANI Parte_1 C.F._1 EN e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA, con elezione di domicilio in VIALE SPARTACO LAVAGNINI, N. 13, FIRENZE, presso il difensore avv. CALVANI EN PARTE RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.06.2024, ha esposto e dedotto: Parte_1
1) di avere lavorato per svariate società succedutesi nell'appalto dei servizi di ristorazione relativi al ristorante “Hilton Garden Inn Florence”, sito in Firenze, Via Sandro Pertini, n. 2/9;
2) di essere stato assunto, in data 16.01.2023, alle dipendenze di con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di maitre e con inquadramento nel livello C1 del CCNL MO US (v. doc. n. 2 bis del fascicolo di parte);
3) che, in sede di assunzione, in applicazione dell'art. 307 CCNL MO US, era stato concordato il riconoscimento, in suo favore, di un'anzianità di servizio convenzionale dall'1.01.2008, con i conseguenti scatti di anzianità maturati ai sensi del CCNL de quo;
4) che, dal mese di marzo 2023, la società resistente aveva cessato di corrispondere la voce retributiva relativa ai menzionati scatti di anzianità, pur avendola inserita nella busta paga del mese di marzo 2023, mentre tale voce retributiva non veniva inserita nelle buste paga dei mesi da aprile a ottobre 2023 (v. doc. n. 3, 4 e 6 del fascicolo di parte);
5) che, a seguito del sollecito del dipendente - per il tramite dell'Ufficio Vertenze della CGIL di
Firenze -, la società resistente, per il tramite del suo legale, aveva riconosciuto, con lettera datata
2 9.11.2023, che la mancata corresponsione degli scatti di anzianità era avvenuta per mero errore, quantificando l'importo dovuto, sino a novembre 2023, in complessivi euro 976,08, ed offrendosi di versarlo in tre rate mensili (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte);
6) che, con raccomandata datata 16.11.2023, l'Ufficio Vertenze della CGIL di Firenze precisava che il credito del lavoratore, a tutto il 31.10.2023, ammontava ad € 1.131,51 e dichiarava che il lavoratore accettava il pagamento della somma dovuta in tre rate mensili consecutive di pari importo (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte);
7) che la società resistente, non contestando la quantificazione effettuata dalla CGIL, corrispondeva solo la prima rata, per € 443,83 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte), senza versare alcunché a tale titolo per le mensilità successive e non includendo nelle buste paga dei mesi di novembre e di dicembre 2023 alcun importo a titolo di scatti di anzianità (mentre gli scatti di anzianità venivano inseriti nelle buste paga di gennaio e di febbraio 2024); v. doc. n. 10 e 11 del fascicolo di parte;
8) che l'Ufficio Vertenze della CGIL di Firenze, con PEC del 30.01.2024 e del 9.02.2024, quantificava le somme dovute al ricorrente a titolo di scatti di anzianità in euro 1.618,17 lordi (euro 1.331,51 (scatti di anzianità sino al 31.10.2023) + euro 139,44 (scatti di anzianità di novembre 2023) + euro 147,22
(scatti di anzianità di dicembre 2023), da cui detrarre euro 443,83 (prima tranche accordo versata), per residui euro 1.174,34 lordi (v. doc. n. 12 e 13 del fascicolo di parte);
9) che, con lettera raccomandata del 19.12.2023, la società resistente gli contestava disciplinarmente mancanze riferibili ai giorni 14 e 16 dicembre 2023, consistite:
1. nella mancata diligenza nel prendere alcune comande, in data 14.12.2023; 2. nell'avere visionato senza autorizzazione alcuni documenti aziendali, in data 16.12.2023; 3. nell'avere cenato durante il turno di lavoro il 16.12.2023 (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte);
10) di avere reso, in data 26.12.2023, le seguenti giustificazioni:
1. in relazione alla prima contestazione, di non essere stato in servizio in data 14.12.2023; 2. in ordine alla seconda contestazione, di avere fatto semplicemente accesso alle sue buste paga, previa autorizzazione della propria responsabile;
3. in ordine alla terza contestazione, di avere preso effettivamente parte al turno di lavoro, aiutando i colleghi nell'allestimento di un buffet (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte);
11) che le giustificazioni presentate non erano state accolte da che gli aveva Parte_3 irrogato, con provvedimento del 24.01.2024, la sanzione della multa pari a tre ore di lavoro, da trattenersi sulla busta paga di gennaio 2024 (v. doc. n. 16 del fascicolo di parte);
12) di avere impugnato stragiudizialmente detta sanzione, da considerarsi illegittima perché tardiva e – comunque – infondata e di avere, pertanto, diritto alla restituzione di € 40,53, indebitamente trattenuti a tale titolo sulla busta paga di gennaio 2024 (v. doc. n. 17 del fascicolo di parte);
3 13) di essersi dimesso volontariamente in data 10.03.2024 (v. doc. n. 18 del fascicolo di parte).
Pertanto, il ricorrente ha chiesto che l'intestato Tribunale: “(i) riconosciuta un'anzianità di servizio convenzionale del ricorrente alle dipendenze della Società convenuta con decorrenza dal 1.1.2008, accerti e dichiari il diritto del sig. a percepire gli scatti di anzianità maturati secondo la Pt_1 disciplina del CCNL di riferimento e, per l'effetto condanni la Società convenuta, così come in epigrafe, al pagamento di lordi € 1.294,20, o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di scatti di anzianità; (ii) accerti e dichiari la nullità o illegittimità della trattenuta operata dalla Società convenuta con la busta paga del ricorrente di gennaio 2024 a titolo multa pari a n. 3 ore di lavoro per
i motivi esposti in ricorso e, per l'effetto, condanni la Società alla restituzione/corresponsione della somma di € 40,53, o la diversa somma ritenuta di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Vinte le spese”.
Nonostante la regolarità della notifica, effettuata a mezzo PEC in data 24.07.2024, Controparte_1 non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, con ordinanza
[...] dell'11.07.2025.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorrente ha documentalmente comprovato la sussistenza del rapporto di lavoro full time e a tempo indeterminato intercorso con fra il 16.01.2023 e il 10.03.2024, nonché Controparte_1
l'inquadramento al livello C1 del CCNL MO US.
Lo stesso ha dedotto di avere pattuito con la resistente un'anzianità convenzionale di servizio dal
1.01.2008, sulla base di quanto previsto dagli artt. 307 e 309 del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, che disciplinano (tra l'altro) la materia degli scatti di anzianità in caso di cambi di gestione e di subentro in rapporti di concessione. Nella prospettazione del ricorrente, l'impresa datrice di lavoro, a partire dal mese di marzo 2023, ha omesso di corrispondere la voce retributiva inerente ai suddetti scatti di anzianità (salvo un pagamento di € 443,83). Il ricorrente ha chiesto, pertanto, il versamento dell'importo lordo di € 1.294,20 (di cui € 119,86 per incidenza sul TFR) a titolo di differenze retributive per l'omessa corresponsione degli scatti di anzianità.
Sulla scorta della documentazione versata in atti, la domanda deve ritenersi fondata.
Non vi sono dubbi, infatti, circa la sussistenza di una pattuizione in tal senso. In particolare, essa emerge dalla busta paga di febbraio 2023 (ultima mensilità in cui il dipendente ha ammesso di avere ricevuto l'emolumento in questione), in cui sono conteggiati gli scatti di anzianità maturati dal ricorrente per € 139,44. Dal momento che detti scatti sono triennali e che per ognuno di essi il
4 dipendente ha maturato un aumento pari ad € 34,86 (v. art. 114 CCNL applicato), risulta evidente che l'anzianità di servizio è stata calcolata a decorrere dal 2008 (in particolare: nel primo triennio, non vi è stato alcuno scatto, mentre nei successivi quattro trienni ci sono stati altrettanti scatti, fino ad arrivare nel 2023 – dopo quindici anni di anzianità – ad un importo mensile di € 139,44).
Inoltre, nella nota del 9.11.2023, la società resistente – per il tramite del suo legale - ha ammesso che la mancata corresponsione degli importi a tale titolo, nei mesi precedenti, è avvenuta “per mero errore”.
Nella stessa comunicazione viene proposta una rateizzazione dell'intero importo maturato, di cui poi è stata versata solo la prima tranche, peraltro, a seguito di una rettifica del quantum dovuto, operata dal lavoratore con nota del 16.11.2023 e tacitamente accettata da parte resistente (v. la comunicazione del
21.11.2023 di cui al doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Il ricorrente risulta, dunque, creditore nei confronti di dell'importo di € Parte_3
1.174,34 lordi, come da conteggio contenuto nel corpo del ricorso, sulla scorta delle disposizioni del
CCNL applicato al rapporto di lavoro e delle allegate buste paga.
Il dipendente ha, altresì, diritto a vedersi riconoscere l'importo di € 119,86 a titolo di incidenza del predetto importo sul TFR.
Infatti, ai sensi dell'art. 106 del CCNL di categoria, fra le voci che compongono la retribuzione del lavoratore, rientrano: “d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste sia nella parte generale che in quella relativa a ciascun comparto del presente Contratto”. Detti emolumenti devono essere conteggiati ai fini del calcolo del TFR, ai sensi dell'art. 2120 c.c., che fa riferimento a tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale.
Parimenti meritevole di accoglimento è la domanda proposta dal ricorrente per fare dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa irrogata nei suoi confronti con il provvedimento del 24.01.2024, con il conseguente diritto del lavoratore alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a titolo di multa di 3 ore di lavoro, pari ad € 40,53, sulla busta paga di gennaio 2024.
Sul punto, il lavoratore ha sollevato due doglianze: la prima relativa alla tardività dell'irrogazione della sanzione, la seconda inerente all'insussistenza dei fatti addebitati.
Ebbene, entrambe le censure appaiono fondate.
Il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro stabilisce, infatti, all'art. 95 che “L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte”.
5 Risulta documentalmente comprovato che la contestazione degli addebiti è avvenuta con raccomandata del 19.12.2023, che il lavoratore ha presentato le sue giustificazioni in data 26.12.2023 e che la sanzione è stata irrogata con provvedimento datato 24.01.2024 e dunque ben oltre il termine di dieci giorni stabilito dalla contrattazione collettiva, con conseguente decadenza del datore di lavoro dalla potestà disciplinare.
Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza prevalente attribuisce alla parte datoriale l'onere di provare la fondatezza degli addebiti sulla cui base è irrogata la sanzione disciplinare (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
17/08/2001 “L'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di un'applicazione estensiva dell'art. 5 l. 15 luglio 1966 n. 604 …”. Cfr anche Cass. civ., Sez. lavoro,
16/08/2004, n. 15950; Tribunale Napoli, Sez. lavoro, Sentenza, 31/01/2023, n. 603; Tribunale
Civitavecchia, Sez. lavoro, Sentenza, 29/01/2020, n. 60).
Nel caso di specie, il lavoratore ha negato la sussistenza dei fatti contestati e la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, in ordine alla dimostrazione della fondatezza degli addebiti, con la conseguenza che la sanzione irrogata al ricorrente
è illegittima e deve essere annullata, con condanna della resistente alla restituzione, a favore del ricorrente, dell'importo di € 40,53, indebitamente trattenuto a tale titolo sulla busta paga di gennaio
2024.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo sulla base del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro
1.294,20 lordi (di cui euro 119,86 per incidenza sul TFR), oltre interessi e rivalutazione, per le ragioni e i titoli di cui in parte motiva;
- annulla la sanzione disciplinare conservativa della multa di 3 ore irrogata dalla resistente al ricorrente con provvedimento datato 24.01.2024 e, per l'effetto, condanna la resistente a restituire al ricorrente l'importo di € 40,53, indebitamente trattenuto a tale titolo sulla busta paga di gennaio 2024;
6 - condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.030,00 per compenso, oltre al 15 % sul compenso per spese generali, oltre a IVA e
CPA, se dovute come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 15 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Matteo Papani, MOT
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