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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 9298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9298/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to CARUSI RAFFAELLO Parte_1
PARTE APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to GRANATA GIORGIA CP_1
PARTE APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
, Controparte_2 [...]
Controparte_3
[...]
Controparte_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Firenze, Parte_1 aveva convenuto in giudizio , Controparte_2
, nonché , Controparte_3 Controparte_2
e sia quali soci sia in proprio, chiedendo Controparte_3 CP_1 il pagamento di € 3.305,00 oltre interessi a titolo di ingiustificato arricchimento.
A fondamento della propria domanda, parte attrice aveva esposto che era stato sposato con e che nel 2010 aveva costituito insieme ad e CP_1 Controparte_2 CP_3
1 la società finalizzata alla gestione di lavanderie CP_3 Controparte_2 automatiche a gettone.
Aveva dedotto che, nel corso degli anni, dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2016, erano stati effettuati, a mezzo bonifico bancario, finanziamenti da parte della socia in CP_1 favore di per un totale di € 6.110,00, oltre € 500,00 in occasione Controparte_2 della costituzione della società.
In particolare, l'attore aveva evidenziato che i finanziamenti erano stati disposti dal conto corrente cointestato dei due coniugi e Ne derivava che l'attore risultava Pt_1 CP_1 creditore della somma totale di € 3.305,00 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., della quale richiedeva la restituzione alla società e ai soci, anche in proprio, considerata la loro responsabilità solidale e illimitata.
Si erano costituiti , Controparte_2 [...] nonché e Controparte_4 Controparte_2 [...]
n proprio, che, contestando la fondatezza della domanda di parte attrice CP_3 in fatto e in diritto, ne chiedevano il rigetto e la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
In via preliminare, i convenuti eccepivano l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, stante la sua natura sussidiaria ai sensi dell'art. 2042 c.c., nonché la loro carenza di legittimazione passiva, per essere la domanda da svolgersi unicamente nei confronti di sola eventuale beneficiaria dell'ingiustificato arricchimento. CP_1
Nel merito, parte convenuta aveva replicato che difettava il requisito della mancanza della giusta causa dello spostamento patrimoniale, in quanto l'arricchimento si era verificato con il consenso dell'attore stesso, trattandosi di atti di disposizione patrimoniale posti in essere direttamente e spontaneamente da parte dell'attore, tali da configurare un'ipotesi di donazione indiretta in favore dell'allora moglie o di elargizione ex 2034 CP_1
c.c..
I convenuti evidenziavano pure che, in realtà, l'attore era stato socio occulto della società, come accertato incidenter tantum con sent. n. 46/2020 dal Tribunale di Firenze, sez. lavoro (RG 1982/2018).
Si era costituita anche in proprio, che aveva chiesto il rigetto della CP_1 domanda attorea. In via riconvenzionale, la convenuta aveva chiesto l'accertamento, nei confronti dell'attore, della sua qualità di socio occulto di e, quindi, Controparte_2 la condanna alla restituzione della somma di € 3.055,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c. per i finanziamenti corrisposti alla società dal conto cointestato.
Parte convenuta rappresentava che l'allora marito aveva concordato la costituzione di una società di gestione di lavanderie self-service con gli amici e Controparte_2 [...]
Poiché l'attore era dipendente dell'istituto bancario CO RE (già CP_3
Banca di Credito Cooperativo Impruneta), con la qualifica di direttore di filiale 2 dell'Agenzia di Panzano, e preferendo non risultare socio, la convenuta, allora coniugata con era stata coinvolta quale sua prestanome. Pt_1
Allegava di non aver mai partecipato alla gestione della società, di non conoscere nemmeno l'esatta ubicazione degli immobili dove era svolta l'attività di lavanderia self- service, né i loro proprietari, e di non detenere nemmeno le chiavi dei due immobili. Aggiungeva che il marito si era pure costituito fideiussore della società, al fine di accedere a finanziamenti agevolati, e che era stato lui ad intrattenere contratti con fornitori e clienti.
La convenuta deduceva che era stato il marito ad aver disposto senza la sua autorizzazione, dal conto corrente cointestato, i finanziamenti per ripianare le perdite della società.
Parte convenuta lamentava, quindi, che era stato l'attore ad arricchirsi ingiustificatamente della somma di € 3.055,00, disponendo bonifici dal conto cointestato per ripianare le perdite della società di cui era socio occulto, e ne richiedeva la restituzione.
Inoltre, la convenuta chiedeva la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale, considerato che la domanda avrebbe potuto essere proposta nel giudizio pendente dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Firenze.
All'udienza del 3 febbraio 2021 l'attore aveva rinunziato agli atti del giudizio, la cui rinuncia veniva accettata dalla sola mentre le altre parti convenute dichiaravano di CP_1 non accettare tale rinuncia agli atti del giudizio.
Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 186/2023 pubblicata il 24 gennaio 2023, dichiarava non luogo a procedere sulla domanda attorea ai sensi dell'art. 306 c.p.c., nonché la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e l'inammissibilità della domanda dell'attore, riconoscendo pure la responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. dell'attore per aver coltivato un'azione giudiziale nella consapevolezza della sua reale qualità di socio di fatto.
Per l'effetto, in punto di spese di lite, aveva condannato l'attore a Parte_1 rifondere le spese legali alla società e Controparte_2 Controparte_2 [...]
(€ 2.024,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, e € 200,00 ciascuno ai sensi CP_3 dell'art. 96 comma 3 c.p.c.).
Avuto riguardo alla posizione di quale socia di il CP_1 Controparte_2
Giudice di Pace disponeva la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite di € 1.265,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, e € 200,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta, veniva rigettata dal Giudice di prime cure per assenza di prova, disponendo altresì la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
A fondamento del proprio decisum, il Giudice di prime cure aveva accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, per assenza dei presupposti normativi di cui all'art. 2041 e 2042 c.c. In particolare, stante la natura 3 sussidiaria dell'azione, l'attore era nell'astratta possibilità di esercitare un'altra azione, ossia un'azione restitutoria.
Evidenziava, inoltre, che era insussistente il presupposto dell'assenza della causa dello spostamento patrimoniale, perché le somme oggetto di giudizio erano state spontaneamente versate dall'attore alla società convenuta. Pertanto, non sussistendo un obbligo di versamento, dovevano essere considerate elargizioni disciplinate dall'art. 2034 c.c., non suscettibili di ripetizione.
Riteneva, in riferimento alla domanda riconvenzionale promossa, che era stata provata l'estraneità di dalla società e la qualità di socio CP_1 Controparte_2 occulto di alla luce delle testimonianze rese nel giudizio e Parte_1 dell'accertamento incidenter tantum in sentenza n. 46/2020 del Tribunale di Firenze.
Tuttavia, il Giudice di Pace rigettava la domanda riconvenzionale per mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente sull'attrice in riconvenzionale, della provenienza del denaro usato per i bonifici oggetto di contenzioso. In particolare, non era stato dimostrato che il denaro provenisse da suoi versamenti sul conto o che fosse superiore ai versamenti dell'attore Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidando Parte_1 le proprie doglianze al seguente motivo di censura:
1) Violazione di legge nella ripartizione delle spese di lite ex artt. 91 e 92 c.p.c.
Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente al capo in cui ha regolato le spese di lite avuto riguardo alla posizione processuale di CP_1
Ha dedotto che il Giudice, nella motivazione del provvedimento, aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra le due parti in ragione della reciproca soccombenza.
Tuttavia, nel dispositivo, a fronte della liquidazione delle spese di lite per la soccombenza di in riferimento alla domanda attorea (quinto punto del dispositivo), non aveva Pt_1 parimenti liquidato le spese per la soccombenza di rispetto alla domanda CP_1 riconvenzionale (sesto punto del dispositivo), nonostante avesse pure nuovamente indicato la compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha interpretato quanto disposto dal Giudice di Pace come la volontà di compensare le reciproche spese legali, procedendo alla liquidazione di entrambe, salvo poi omettere, per mera dimenticanza, la liquidazione delle spese della domanda riconvenzionale.
Parte appellante ha, quindi, evidenziato di aver promosso istanza di correzione dell'errore materiale occorso, che era stata però respinta dal Giudice di prime cure, costringendo a proporre appello. Pt_1
4 Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame proposto da CP_1
e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza Parte_1 limitatamente al capo in cui aveva respinto la domanda riconvenzionale.
L'appellata ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto non vi era stata la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
L'appellata ha, quindi, impugnato il capo della sentenza che ha respinto la domanda riconvenzionale per mancata prova della provenienza dei versamenti nel conto corrente.
Ha ribadito che era provato che i bonifici, per il totale di € 6.110,00, venissero effettuati dal conto cointestato n. 70339 su ordine dello stesso quali finanziamenti della Pt_1 società di cui era socio occulto. Poiché le somme presenti su un conto cointestato sono di proprietà di entrambi, l'appellante in via incidentale aveva assolto all'onere probatorio, su di essa incombente, di produzione dei bonifici bancari e della sentenza n. 46/2020 del Tribunale di Firenze e aveva diritto alla restituzione della metà dell'importo versato a titolo di finanziamento.
Pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti Controparte_2 nonché Controparte_2 Controparte_3
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e a seguito di discussione orale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 settembre 2025.
*****
1.Preliminarmente, è da rilevare che destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ..
1.1 Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
1.2 Inoltre, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. – disposizione contemplante un giudizio prognostico sul gravame – risulta superata, dal momento che l'impugnazione è già stata trattenuta in decisione.
2. Nel merito, occorre esaminare il motivo di impugnazione dell'appello incidentale, dalla cui decisione discendono conseguenze in relazione al capo sulle spese di lite impugnato in via principale da parte appellante, tenuto conto che si è formato giudicato interno in relazione ai capi di sentenza non oggetto di specifica impugnazione.
3. L'appello incidentale è infondato per i motivi che seguono.
5 3.1 L'appellante incidentale ha impugnato il seguente capo della sentenza: “a fronte della contestazione dell'Attore la signora non assolveva all'onere probatorio, sulla medesima gravante CP_1 di dimostrare che la parte di denaro utilizzata per i bonifici in favore di proveniva dai CP_2 suoi versamenti sul conto o fosse superiore ai versamenti del Signor In assenza di prova, si Pt_1 impone il rigetto della domanda riconvenzionale e conseguentemente della domanda di garanzia formulata dall'attore nei confronti della Società LE & Sapone s.n.c.”.
3.2 Costituisce fatto acclarato che nel periodo 2011-2016 l'odierno appellante avesse effettuato bonifici in favore della società dal conto corrente Controparte_2 cointestato con l'allora moglie in regime di comunione legale dei beni per la CP_1 somma di euro 6.100.
In primo grado l'odierna appellante incidentale aveva allegato che il marito aveva attinto le somme dal conto cointestato n. 70339 senza chiedere l'autorizzazione e consenso, che tutti gli ordini di bonifico con addebito sul conto corrente erano stati sottoscritti dall'ex coniuge, ad eccezione di un ordine di bonifico in cui sarebbe stata falsificata la sua firma.
Ora, nel caso in esame nulla viene dedotto da circa la facoltà prevista nel contratto CP_1 di conto corrente bancario di compiere operazioni separatamente ad opera dei cointestatari.
3.3 Come nel primo grado, così nella presente impugnazione parte attrice fonda la propria domanda alla stregua di un'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. chiedendo la restituzione ad opera dell'odierno appellante della somma pari a Pt_1 euro 3.055, ovvero pari alla metà del valore dei bonifici effettuati in favore della società di cui l'appellante incidentale era formalmente socia illimitatamente responsabile.
3.4 La cointestazione di un conto corrente bancario comporta che i singoli cointestatari hanno la disponibilità dell'intero e rispondono in solido tra loro e che i rapporti interni di proprietà del bene sono soggetti alla disciplina dei beni indivisibili.
L'art. 1854 c.c. stabilisce che, nel caso di conto corrente bancario intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto e ciò anche nell'ipotesi in cui, alle persone alle quali il conto è intestato, sia riconosciuta la facoltà di compiere operazioni separatamente [C. 22.7.2004, n. 13663 ].
“La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.” ( Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/10/2023, n. 28772).
Nel caso di conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non 6 risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto ( Cass. 77/2018).
La cointestazione di un conto corrente bancario, salva la prova di una diversa volontà delle parti, è atto unilaterale idoneo a trasferire la sola legittimazione ad operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito ( Cass. 21963/2019) e la cointestazione di un conto corrente nei rapporti interni fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto: «La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori
o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa» (Cass. n. 18777/2015).
Parte appellante incidentale non ha provato né che le operazioni fossero state effettuate disgiuntamente pur in assenza di contraria pattuizione né ha superato la presunzione di contitolarità, che anzi la domanda sembra avallare né che, a saldo o nel corso dell'intero svolgimento del rapporto, l'altro cointestatario del conto avesse disposto in proprio favore della società di cui era socio occulto, senza il consenso espresso o tacito dell'altra cointestataria, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.
Il motivo appare infondato anche considerando che la parte ha chiesto soltanto la restituzione di una somma pari alla metà del valore dei bonifici effettuati dall'attore appellante in favore della società e non ha chiesto l'indennizzo di cui Controparte_2 all'art. 2041 c.c..
4. Respinto l'appello incidentale, si passa all'esame dell'appello principale.
Nell'ultimo capoverso della parte motiva della sentenza si legge: “Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra con compensazione delle spese tra la medesima e CP_1
l'attore, in ragione della soccombenza reciproca della soccombenza reciproca. Le spese di lite tra l'attore e la società di , e ed i sig.ri Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_1
e seguono la soccombenza e si liquidano come in Controparte_2 Controparte_3 CP_1 dispositivo”.
In sede di dispositivo si legge: “ Dichiara il non luogo a procedere sulla domanda ai sensi dell'art. 306 c.p.c. […]Condanna il sig. a rifondere alla sig.ra in qualità Parte_1 CP_1 di socia della società” LE & Sapone di MA EA, MA EL e MB LA snc”
7 nella causa promossa dal sig. contro la prefata società ed i sigg. Parte_1 Controparte_2
e soci della prefata società le spese di lite che ai sensi del DM 147/2022 liquida in Controparte_3 euro 1265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, iva e cap come per legge, nonché alla corresponsione in favore della sig.ra di euro 200 ai sensi dell'art. CP_1
96, comma 3, c.p.c.-Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla signora nei confronti del CP_1
Signor disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca Parte_1 soccombenza;
- Rigetta la domanda di garanzia formulata dall'attore nei confronti della
[...]
”. Controparte_2 Controparte_4
Il motivo di appello principale non può trovare accoglimento, poiché l'appellante principale si è limitato a impugnare il capo relativo alla sola statuizione sulle spese e non anche i capi inerenti alle domande esaminate dal giudice di prime cure, in particolare quello inerente alla responsabilità aggravata e alla domanda di garanzia formulata.
L'impugnazione avrebbe dovuto estendersi a tali capi, al fine di permettere al giudice del gravame di riformare il capo sulle spese lite poiché, come noto, in assenza di accordo tra le parti in punto di allocazione delle spese di lite, il rinunciante è sempre tenuto al rimborso delle spese processuali sostenute, in questo caso, dalla convenuta secondo il CP_1 principio di causalità, allocazione delle spese di lite che certamente doveva contemperare anche l'esito delle ulteriori domande reciprocamente formulate nel rapporto processuale tra le parti.
Ciò detto, il potere di attivazione della procedura di correzione spetta anche d'ufficio, in capo al giudice dell'impugnazione ( Cass. 8094/2002) ed è pertanto necessario emendare la sentenza impugnata, che qui integralmente si conferma.
Per i motivi espressi, si ritiene di conseguenza che sussistano i presupposti per la loro integrale compensazione delle spese di lite del presente grado tra appellante principale e appellata-appellante incidentale Pt_1 CP_1
Nei rapporti tra e gli appellati non costituiti, nulla sulle spese di lite. Pt_1
P.q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RIGETTA l'appello principale proposta da nei Parte_1 confronti di , nonché l'appello incidentale proposto da CP_1
nei confronti di avverso la CP_1 Parte_1 sentenza n. 186/2023 resa dal Giudice di Pace di Firenze in data 24 gennaio 2023, che conferma;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra l'appellante principale e l'appellata - appellante incidentale;
8 - Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l'appellante principale e gli appellati non costituiti;
- Procede alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 186/2023 resa dal Giudice di Pace di Firenze in data 24 gennaio 2023 : laddove in parte motiva è scritto “Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra con compensazione delle spese tra la medesima e l'attore, in ragione della CP_1 soccombenza reciproca della soccombenza reciproca. Le spese di lite tra l'attore e la società
[...] di , e ed i sig.ri CP_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_1 [...]
e seguono la soccombenza e si liquidano come in CP_2 Controparte_3 CP_1 dispositivo”; laddove in sede di dispositivo: “ Dichiara il non luogo a procedere sulla domanda ai sensi dell'art. 306 c.p.c. […]Condanna il sig. a rifondere alla sig.ra Parte_1 CP_1 in qualità di socia della società” LE & Sapone di MA EA, MA EL
[...]
e MB LA snc” nella causa promossa dal sig. contro la prefata Parte_1 società ed i sigg. e soci della prefata società le spese di lite Controparte_2 Controparte_3 che ai sensi del DM 147/2022 liquida in euro 1265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, iva e cap come per legge, nonché alla corresponsione in favore della sig.ra di euro 200 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.-Rigetta la CP_1 domanda riconvenzionale spiegata dalla signora nei confronti del Signor CP_1 Parte_1 disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza;
[...]
- Rigetta la domanda di garanzia formulata dall'attore nei confronti della Controparte_2
”
[...] Controparte_4
deve leggersi e intendere : “Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra CP_1
Le spese di lite tra l'attore e la società di ,
[...] Controparte_2 Controparte_2
e ed i sig.ri e Controparte_3 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_1 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”; “ Dichiara il non luogo a
[...] procedere sulla domanda ai sensi dell'art. 306 c.p.c. […]Condanna il sig. Parte_1
a rifondere alla sig.ra in qualità di socia della società” LE & Sapone di CP_1
MA EA, MA EL e MB LA snc” nella causa promossa dal sig. contro la prefata società ed i sigg. e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 soci della prefata società le spese di lite che ai sensi del DM 147/2022 liquida in euro 1265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, iva e cap come per legge, nonché alla corresponsione in favore della sig.ra di euro 200 ai sensi dell'art. 96, CP_1 comma 3, c.p.c.-Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla signora nei confronti CP_1 del Signor - Rigetta la domanda di garanzia formulata dall'attore nei Parte_1 confronti della Controparte_2 Controparte_4
”.
Firenze, 16 ottobre 2025
9 La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9298/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to CARUSI RAFFAELLO Parte_1
PARTE APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to GRANATA GIORGIA CP_1
PARTE APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
, Controparte_2 [...]
Controparte_3
[...]
Controparte_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Firenze, Parte_1 aveva convenuto in giudizio , Controparte_2
, nonché , Controparte_3 Controparte_2
e sia quali soci sia in proprio, chiedendo Controparte_3 CP_1 il pagamento di € 3.305,00 oltre interessi a titolo di ingiustificato arricchimento.
A fondamento della propria domanda, parte attrice aveva esposto che era stato sposato con e che nel 2010 aveva costituito insieme ad e CP_1 Controparte_2 CP_3
1 la società finalizzata alla gestione di lavanderie CP_3 Controparte_2 automatiche a gettone.
Aveva dedotto che, nel corso degli anni, dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2016, erano stati effettuati, a mezzo bonifico bancario, finanziamenti da parte della socia in CP_1 favore di per un totale di € 6.110,00, oltre € 500,00 in occasione Controparte_2 della costituzione della società.
In particolare, l'attore aveva evidenziato che i finanziamenti erano stati disposti dal conto corrente cointestato dei due coniugi e Ne derivava che l'attore risultava Pt_1 CP_1 creditore della somma totale di € 3.305,00 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., della quale richiedeva la restituzione alla società e ai soci, anche in proprio, considerata la loro responsabilità solidale e illimitata.
Si erano costituiti , Controparte_2 [...] nonché e Controparte_4 Controparte_2 [...]
n proprio, che, contestando la fondatezza della domanda di parte attrice CP_3 in fatto e in diritto, ne chiedevano il rigetto e la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
In via preliminare, i convenuti eccepivano l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, stante la sua natura sussidiaria ai sensi dell'art. 2042 c.c., nonché la loro carenza di legittimazione passiva, per essere la domanda da svolgersi unicamente nei confronti di sola eventuale beneficiaria dell'ingiustificato arricchimento. CP_1
Nel merito, parte convenuta aveva replicato che difettava il requisito della mancanza della giusta causa dello spostamento patrimoniale, in quanto l'arricchimento si era verificato con il consenso dell'attore stesso, trattandosi di atti di disposizione patrimoniale posti in essere direttamente e spontaneamente da parte dell'attore, tali da configurare un'ipotesi di donazione indiretta in favore dell'allora moglie o di elargizione ex 2034 CP_1
c.c..
I convenuti evidenziavano pure che, in realtà, l'attore era stato socio occulto della società, come accertato incidenter tantum con sent. n. 46/2020 dal Tribunale di Firenze, sez. lavoro (RG 1982/2018).
Si era costituita anche in proprio, che aveva chiesto il rigetto della CP_1 domanda attorea. In via riconvenzionale, la convenuta aveva chiesto l'accertamento, nei confronti dell'attore, della sua qualità di socio occulto di e, quindi, Controparte_2 la condanna alla restituzione della somma di € 3.055,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c. per i finanziamenti corrisposti alla società dal conto cointestato.
Parte convenuta rappresentava che l'allora marito aveva concordato la costituzione di una società di gestione di lavanderie self-service con gli amici e Controparte_2 [...]
Poiché l'attore era dipendente dell'istituto bancario CO RE (già CP_3
Banca di Credito Cooperativo Impruneta), con la qualifica di direttore di filiale 2 dell'Agenzia di Panzano, e preferendo non risultare socio, la convenuta, allora coniugata con era stata coinvolta quale sua prestanome. Pt_1
Allegava di non aver mai partecipato alla gestione della società, di non conoscere nemmeno l'esatta ubicazione degli immobili dove era svolta l'attività di lavanderia self- service, né i loro proprietari, e di non detenere nemmeno le chiavi dei due immobili. Aggiungeva che il marito si era pure costituito fideiussore della società, al fine di accedere a finanziamenti agevolati, e che era stato lui ad intrattenere contratti con fornitori e clienti.
La convenuta deduceva che era stato il marito ad aver disposto senza la sua autorizzazione, dal conto corrente cointestato, i finanziamenti per ripianare le perdite della società.
Parte convenuta lamentava, quindi, che era stato l'attore ad arricchirsi ingiustificatamente della somma di € 3.055,00, disponendo bonifici dal conto cointestato per ripianare le perdite della società di cui era socio occulto, e ne richiedeva la restituzione.
Inoltre, la convenuta chiedeva la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale, considerato che la domanda avrebbe potuto essere proposta nel giudizio pendente dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Firenze.
All'udienza del 3 febbraio 2021 l'attore aveva rinunziato agli atti del giudizio, la cui rinuncia veniva accettata dalla sola mentre le altre parti convenute dichiaravano di CP_1 non accettare tale rinuncia agli atti del giudizio.
Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 186/2023 pubblicata il 24 gennaio 2023, dichiarava non luogo a procedere sulla domanda attorea ai sensi dell'art. 306 c.p.c., nonché la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e l'inammissibilità della domanda dell'attore, riconoscendo pure la responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. dell'attore per aver coltivato un'azione giudiziale nella consapevolezza della sua reale qualità di socio di fatto.
Per l'effetto, in punto di spese di lite, aveva condannato l'attore a Parte_1 rifondere le spese legali alla società e Controparte_2 Controparte_2 [...]
(€ 2.024,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, e € 200,00 ciascuno ai sensi CP_3 dell'art. 96 comma 3 c.p.c.).
Avuto riguardo alla posizione di quale socia di il CP_1 Controparte_2
Giudice di Pace disponeva la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite di € 1.265,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, e € 200,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta, veniva rigettata dal Giudice di prime cure per assenza di prova, disponendo altresì la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
A fondamento del proprio decisum, il Giudice di prime cure aveva accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, per assenza dei presupposti normativi di cui all'art. 2041 e 2042 c.c. In particolare, stante la natura 3 sussidiaria dell'azione, l'attore era nell'astratta possibilità di esercitare un'altra azione, ossia un'azione restitutoria.
Evidenziava, inoltre, che era insussistente il presupposto dell'assenza della causa dello spostamento patrimoniale, perché le somme oggetto di giudizio erano state spontaneamente versate dall'attore alla società convenuta. Pertanto, non sussistendo un obbligo di versamento, dovevano essere considerate elargizioni disciplinate dall'art. 2034 c.c., non suscettibili di ripetizione.
Riteneva, in riferimento alla domanda riconvenzionale promossa, che era stata provata l'estraneità di dalla società e la qualità di socio CP_1 Controparte_2 occulto di alla luce delle testimonianze rese nel giudizio e Parte_1 dell'accertamento incidenter tantum in sentenza n. 46/2020 del Tribunale di Firenze.
Tuttavia, il Giudice di Pace rigettava la domanda riconvenzionale per mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente sull'attrice in riconvenzionale, della provenienza del denaro usato per i bonifici oggetto di contenzioso. In particolare, non era stato dimostrato che il denaro provenisse da suoi versamenti sul conto o che fosse superiore ai versamenti dell'attore Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidando Parte_1 le proprie doglianze al seguente motivo di censura:
1) Violazione di legge nella ripartizione delle spese di lite ex artt. 91 e 92 c.p.c.
Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente al capo in cui ha regolato le spese di lite avuto riguardo alla posizione processuale di CP_1
Ha dedotto che il Giudice, nella motivazione del provvedimento, aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra le due parti in ragione della reciproca soccombenza.
Tuttavia, nel dispositivo, a fronte della liquidazione delle spese di lite per la soccombenza di in riferimento alla domanda attorea (quinto punto del dispositivo), non aveva Pt_1 parimenti liquidato le spese per la soccombenza di rispetto alla domanda CP_1 riconvenzionale (sesto punto del dispositivo), nonostante avesse pure nuovamente indicato la compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha interpretato quanto disposto dal Giudice di Pace come la volontà di compensare le reciproche spese legali, procedendo alla liquidazione di entrambe, salvo poi omettere, per mera dimenticanza, la liquidazione delle spese della domanda riconvenzionale.
Parte appellante ha, quindi, evidenziato di aver promosso istanza di correzione dell'errore materiale occorso, che era stata però respinta dal Giudice di prime cure, costringendo a proporre appello. Pt_1
4 Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame proposto da CP_1
e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza Parte_1 limitatamente al capo in cui aveva respinto la domanda riconvenzionale.
L'appellata ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto non vi era stata la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
L'appellata ha, quindi, impugnato il capo della sentenza che ha respinto la domanda riconvenzionale per mancata prova della provenienza dei versamenti nel conto corrente.
Ha ribadito che era provato che i bonifici, per il totale di € 6.110,00, venissero effettuati dal conto cointestato n. 70339 su ordine dello stesso quali finanziamenti della Pt_1 società di cui era socio occulto. Poiché le somme presenti su un conto cointestato sono di proprietà di entrambi, l'appellante in via incidentale aveva assolto all'onere probatorio, su di essa incombente, di produzione dei bonifici bancari e della sentenza n. 46/2020 del Tribunale di Firenze e aveva diritto alla restituzione della metà dell'importo versato a titolo di finanziamento.
Pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti Controparte_2 nonché Controparte_2 Controparte_3
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e a seguito di discussione orale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 settembre 2025.
*****
1.Preliminarmente, è da rilevare che destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ..
1.1 Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
1.2 Inoltre, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. – disposizione contemplante un giudizio prognostico sul gravame – risulta superata, dal momento che l'impugnazione è già stata trattenuta in decisione.
2. Nel merito, occorre esaminare il motivo di impugnazione dell'appello incidentale, dalla cui decisione discendono conseguenze in relazione al capo sulle spese di lite impugnato in via principale da parte appellante, tenuto conto che si è formato giudicato interno in relazione ai capi di sentenza non oggetto di specifica impugnazione.
3. L'appello incidentale è infondato per i motivi che seguono.
5 3.1 L'appellante incidentale ha impugnato il seguente capo della sentenza: “a fronte della contestazione dell'Attore la signora non assolveva all'onere probatorio, sulla medesima gravante CP_1 di dimostrare che la parte di denaro utilizzata per i bonifici in favore di proveniva dai CP_2 suoi versamenti sul conto o fosse superiore ai versamenti del Signor In assenza di prova, si Pt_1 impone il rigetto della domanda riconvenzionale e conseguentemente della domanda di garanzia formulata dall'attore nei confronti della Società LE & Sapone s.n.c.”.
3.2 Costituisce fatto acclarato che nel periodo 2011-2016 l'odierno appellante avesse effettuato bonifici in favore della società dal conto corrente Controparte_2 cointestato con l'allora moglie in regime di comunione legale dei beni per la CP_1 somma di euro 6.100.
In primo grado l'odierna appellante incidentale aveva allegato che il marito aveva attinto le somme dal conto cointestato n. 70339 senza chiedere l'autorizzazione e consenso, che tutti gli ordini di bonifico con addebito sul conto corrente erano stati sottoscritti dall'ex coniuge, ad eccezione di un ordine di bonifico in cui sarebbe stata falsificata la sua firma.
Ora, nel caso in esame nulla viene dedotto da circa la facoltà prevista nel contratto CP_1 di conto corrente bancario di compiere operazioni separatamente ad opera dei cointestatari.
3.3 Come nel primo grado, così nella presente impugnazione parte attrice fonda la propria domanda alla stregua di un'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. chiedendo la restituzione ad opera dell'odierno appellante della somma pari a Pt_1 euro 3.055, ovvero pari alla metà del valore dei bonifici effettuati in favore della società di cui l'appellante incidentale era formalmente socia illimitatamente responsabile.
3.4 La cointestazione di un conto corrente bancario comporta che i singoli cointestatari hanno la disponibilità dell'intero e rispondono in solido tra loro e che i rapporti interni di proprietà del bene sono soggetti alla disciplina dei beni indivisibili.
L'art. 1854 c.c. stabilisce che, nel caso di conto corrente bancario intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto e ciò anche nell'ipotesi in cui, alle persone alle quali il conto è intestato, sia riconosciuta la facoltà di compiere operazioni separatamente [C. 22.7.2004, n. 13663 ].
“La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.” ( Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/10/2023, n. 28772).
Nel caso di conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non 6 risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto ( Cass. 77/2018).
La cointestazione di un conto corrente bancario, salva la prova di una diversa volontà delle parti, è atto unilaterale idoneo a trasferire la sola legittimazione ad operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito ( Cass. 21963/2019) e la cointestazione di un conto corrente nei rapporti interni fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto: «La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori
o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa» (Cass. n. 18777/2015).
Parte appellante incidentale non ha provato né che le operazioni fossero state effettuate disgiuntamente pur in assenza di contraria pattuizione né ha superato la presunzione di contitolarità, che anzi la domanda sembra avallare né che, a saldo o nel corso dell'intero svolgimento del rapporto, l'altro cointestatario del conto avesse disposto in proprio favore della società di cui era socio occulto, senza il consenso espresso o tacito dell'altra cointestataria, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.
Il motivo appare infondato anche considerando che la parte ha chiesto soltanto la restituzione di una somma pari alla metà del valore dei bonifici effettuati dall'attore appellante in favore della società e non ha chiesto l'indennizzo di cui Controparte_2 all'art. 2041 c.c..
4. Respinto l'appello incidentale, si passa all'esame dell'appello principale.
Nell'ultimo capoverso della parte motiva della sentenza si legge: “Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra con compensazione delle spese tra la medesima e CP_1
l'attore, in ragione della soccombenza reciproca della soccombenza reciproca. Le spese di lite tra l'attore e la società di , e ed i sig.ri Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_1
e seguono la soccombenza e si liquidano come in Controparte_2 Controparte_3 CP_1 dispositivo”.
In sede di dispositivo si legge: “ Dichiara il non luogo a procedere sulla domanda ai sensi dell'art. 306 c.p.c. […]Condanna il sig. a rifondere alla sig.ra in qualità Parte_1 CP_1 di socia della società” LE & Sapone di MA EA, MA EL e MB LA snc”
7 nella causa promossa dal sig. contro la prefata società ed i sigg. Parte_1 Controparte_2
e soci della prefata società le spese di lite che ai sensi del DM 147/2022 liquida in Controparte_3 euro 1265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, iva e cap come per legge, nonché alla corresponsione in favore della sig.ra di euro 200 ai sensi dell'art. CP_1
96, comma 3, c.p.c.-Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla signora nei confronti del CP_1
Signor disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca Parte_1 soccombenza;
- Rigetta la domanda di garanzia formulata dall'attore nei confronti della
[...]
”. Controparte_2 Controparte_4
Il motivo di appello principale non può trovare accoglimento, poiché l'appellante principale si è limitato a impugnare il capo relativo alla sola statuizione sulle spese e non anche i capi inerenti alle domande esaminate dal giudice di prime cure, in particolare quello inerente alla responsabilità aggravata e alla domanda di garanzia formulata.
L'impugnazione avrebbe dovuto estendersi a tali capi, al fine di permettere al giudice del gravame di riformare il capo sulle spese lite poiché, come noto, in assenza di accordo tra le parti in punto di allocazione delle spese di lite, il rinunciante è sempre tenuto al rimborso delle spese processuali sostenute, in questo caso, dalla convenuta secondo il CP_1 principio di causalità, allocazione delle spese di lite che certamente doveva contemperare anche l'esito delle ulteriori domande reciprocamente formulate nel rapporto processuale tra le parti.
Ciò detto, il potere di attivazione della procedura di correzione spetta anche d'ufficio, in capo al giudice dell'impugnazione ( Cass. 8094/2002) ed è pertanto necessario emendare la sentenza impugnata, che qui integralmente si conferma.
Per i motivi espressi, si ritiene di conseguenza che sussistano i presupposti per la loro integrale compensazione delle spese di lite del presente grado tra appellante principale e appellata-appellante incidentale Pt_1 CP_1
Nei rapporti tra e gli appellati non costituiti, nulla sulle spese di lite. Pt_1
P.q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RIGETTA l'appello principale proposta da nei Parte_1 confronti di , nonché l'appello incidentale proposto da CP_1
nei confronti di avverso la CP_1 Parte_1 sentenza n. 186/2023 resa dal Giudice di Pace di Firenze in data 24 gennaio 2023, che conferma;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra l'appellante principale e l'appellata - appellante incidentale;
8 - Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l'appellante principale e gli appellati non costituiti;
- Procede alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 186/2023 resa dal Giudice di Pace di Firenze in data 24 gennaio 2023 : laddove in parte motiva è scritto “Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra con compensazione delle spese tra la medesima e l'attore, in ragione della CP_1 soccombenza reciproca della soccombenza reciproca. Le spese di lite tra l'attore e la società
[...] di , e ed i sig.ri CP_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_1 [...]
e seguono la soccombenza e si liquidano come in CP_2 Controparte_3 CP_1 dispositivo”; laddove in sede di dispositivo: “ Dichiara il non luogo a procedere sulla domanda ai sensi dell'art. 306 c.p.c. […]Condanna il sig. a rifondere alla sig.ra Parte_1 CP_1 in qualità di socia della società” LE & Sapone di MA EA, MA EL
[...]
e MB LA snc” nella causa promossa dal sig. contro la prefata Parte_1 società ed i sigg. e soci della prefata società le spese di lite Controparte_2 Controparte_3 che ai sensi del DM 147/2022 liquida in euro 1265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, iva e cap come per legge, nonché alla corresponsione in favore della sig.ra di euro 200 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.-Rigetta la CP_1 domanda riconvenzionale spiegata dalla signora nei confronti del Signor CP_1 Parte_1 disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza;
[...]
- Rigetta la domanda di garanzia formulata dall'attore nei confronti della Controparte_2
”
[...] Controparte_4
deve leggersi e intendere : “Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra CP_1
Le spese di lite tra l'attore e la società di ,
[...] Controparte_2 Controparte_2
e ed i sig.ri e Controparte_3 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_1 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”; “ Dichiara il non luogo a
[...] procedere sulla domanda ai sensi dell'art. 306 c.p.c. […]Condanna il sig. Parte_1
a rifondere alla sig.ra in qualità di socia della società” LE & Sapone di CP_1
MA EA, MA EL e MB LA snc” nella causa promossa dal sig. contro la prefata società ed i sigg. e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 soci della prefata società le spese di lite che ai sensi del DM 147/2022 liquida in euro 1265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, iva e cap come per legge, nonché alla corresponsione in favore della sig.ra di euro 200 ai sensi dell'art. 96, CP_1 comma 3, c.p.c.-Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla signora nei confronti CP_1 del Signor - Rigetta la domanda di garanzia formulata dall'attore nei Parte_1 confronti della Controparte_2 Controparte_4
”.
Firenze, 16 ottobre 2025
9 La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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