Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 28/04/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
in composizione monocratica, in persona del cons. PI D’AL, ha pronunciato la seguente
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 24460 del registro di segreteria
proposto da
B. M., nata a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente in via omissis (cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. Marco Grande (cod. fisc.: [...]), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Catanzaro, via Giuseppe Poerio n. 1, (p.e.c.: marco.grande@avvocaticatanzaro.legalmail.it; fax n. 0961.358000);
contro
1) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, sede centrale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso congiuntamente o disgiuntamente, come da procura generale ad lites in atti, dall’avv. Caterina Battaglia (cod. fisc.: [...]), posta elettronica certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall’avv. Silvia Parisi (codice fiscale: [...]), indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via T. Campanella n. 11, presso la sede dell’Avvocatura INPS;
2) MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell’art. 158, c. 1, c.g.c., dalla dirigente reggente in prima posizione di staff della Direzione centrale per i servizi di ragioneria del Ministero dell’Interno, dott.ssa Adele Volpacchio;
per il riconoscimento
del diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione privilegiata con decorrenza dal 10 ottobre 2016.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
visti gli altri atti e documenti di causa;
visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;
uditi, nella pubblica udienza del 27 aprile 2026, l’avv. Marco Grande, per il ricorrente, e l’avv. Caterina Battaglia, per l’INPS. Nessuno è comparso per il Ministero dell’Interno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, depositato il 18 dicembre 2025, il signor M. B., assistente capo della Polizia di Stato in congedo, premesso che ha presentato, il 6 agosto 2012, domanda al Ministero dell’interno per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “Iniziale coxartrosi bilaterale a scarsa incidenza funzionale” e “ipertensione arteriosa con segni di secondarietà cardiaca e retinica”; che è stato sottoposto a visita dalla Commissione medico ospedaliera di Messina; che il Comitato di verifica per le cause di servizio ha riconosciuto dipendente da causa di servizio l’infermità “ipertensione arteriosa segni di secondarietà cardiaca e retinica” con parere n. 004122016 reso nell’adunanza n. 11 del 10 ottobre 2016; che il Ministero dell’Interno avrebbe omesso di comunicare il detto parere al ricorrente e di emettere tempestivamente il relativo provvedimento di riconoscimento; che tale inerzia si sarebbe prodotta per quasi otto anni; che, infatti, solo a seguito di istanza di accesso agli atti del 10 ottobre 2023, l’amministrazione ha adottato il decreto n. 0729/23 del 2 novembre 2023 con il quale gli è stata formalmente riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle menzionata infermità; che l’ingiustificabile e prolungato ritardo ha impedito all’istante di presentare tempestivamente la domanda per la concessione della pensione privilegiata e degli altri benefici economici connessi, avendo egli potuto attivarsi solo dopo la tardiva notifica degli atti; che, inoltre, il 9 maggio 2024, gli è stata notificata la conferma della dipendenza della patologia da causa di servizio, giusto provvedimento del Dipartimento militare di medicina legale di Messina del 16 aprile 2024; che solo a seguito di diffide indirizzate al ministero e all’istituto previdenziale, quest’ultimo, con nota del 13 gennaio 2025, ha comunicato la definizione positiva del procedimento in esame; che l’INPS ha, quindi, provveduto a liquidare il trattamento previdenziale con decorrenza economica dal 1° gennaio 2024; e che tale decisione è lesiva del diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato con decorrenza 10 ottobre 2016, data del parere favorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio. Ha, pertanto, chiesto il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato con la menzionata decorrenza e, quindi, la liquidazione degli arretrati nell’importo quantificato con apposita consulenza tecnica di parte, versata in atti, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Con decreto del 22 dicembre 2025, ritualmente notificato, unitamente al ricorso introduttivo, alle amministrazioni resistenti, è stata fissata l’udienza di discussione del ricorso per il giorno 27 aprile 2026.
3. Con memoria, depositata il 3 aprile 2026, si è costituita in giudizio l’INPS ed ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e, nel merito, di rigettarlo, perché infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ha, altresì, chiesto dichiarare la prescrizione dei ratei e ritenere inammissibile il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze. In particolare, ha eccepito la decadenza dall’azione giudiziaria ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970, come modificato dall’art. 38, c. 1, lettera d), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, per non avere l’istante proposto l’azione giudiziaria nel triennio. Nel merito, ha eccepito che il ricorrente è titolare di pensione n. omissis cat. VOCTPS con decorrenza dal mese di agosto 2015; che risulta cessato dal servizio per dimissioni volontarie; che, l’11 dicembre 2023, ha presentato domanda di riconoscimento della pensione privilegiata di inabilità; che il Ministero dell’Interno ha trasmesso la documentazione di rito per la definizione della pratica il 26 luglio 2024 e che la domanda del ricorrente è stata tempestivamente definita con determinazione n. omissis del 2 gennaio 2025, notificata tramite p.e.c. e con prima rata in pagamento a marzo 2025. Infatti, il trattamento di privilegio è stato liquidato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi e per gli effetti dell’art. 191, c. 3, del d.P.R. 1092/1973. Secondo l’INPS, è certo che il sig. B. non è cessato dal servizio per infermità o lesioni ma per dimissioni volontarie, sicché non trova applicazione l’art. 167 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in forza del quale il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del solo dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio e non anche per dimissioni volontarie. Ha, infine, eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei (rectius maggiorazione, visto che il soggetto gode già di pensione) con decorrenza dalle singole date di pagamento (mensili) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del RDL 19 gennaio 1939, n° 295, come sostituito dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n°428 e, in relazione alla richiesta di interessi e/o rivalutazione monetaria, ha eccepito l’inammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art.16, c. 6, della legge 30 dicembre 1991, n° 412.
4. Con memoria di replica, depositata il 15 aprile 2026, il ricorrente ha diffusamente contestato le argomentazioni difensive dell’INPS ed insistito nell’accoglimento integrale del ricorso.
5. Con memoria, depositata il 23 aprile 2026, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno ed ha chiesto il rigetto del ricorso per le medesime ragioni già esposte dall’istituto previdenziale e con vittoria di spese.
6. Nell’udienza pubblica del 27 aprile 2026, l’avv. Marco Grande, per il ricorrente, ha contestato tutte le eccezioni e le difese spiegate dall’INPS ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso. L’avv. Caterina Battaglia, per l’INPS, si è riportata integralmente a tutte le domande, eccezioni e difese contenute nella memoria di costituzione ed ha, pertanto, insistito per il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso per il Ministero dell’Intero. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Infondata è l’eccezione di decadenza dall’azione, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, formulata dall’INPS, perché la disposizione in esame si riferisce all’azione che “(…) può essere proposta (…) dinanzi l’autorità giudiziaria ai sensi degli articolo 459 e seguenti del codice di procedura civile” e, quindi, dinanzi al solo giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. In forza del tenore letterale della disposizione, la stessa non può, pertanto, essere estesa anche al giudizio pensionistico dinanzi a questa Corte (cfr. in termini, da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 231/2025).
8. Nel merito, il ricorso è infondato. È, infatti, noto che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, “Il trattamento pensionistico privilegiato riconosciuto su domanda decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza, ai sensi dell' art. 191 del D.P.R. n. 1092 del 1973 . Tale decorrenza non può essere anticipata alla data del congedo del richiedente, salvo il riconoscimento d'ufficio della pensione per inidoneità assoluta al servizio, ai sensi dell' art. 167 dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 .” (cfr. da ultimo, Corte dei conti, Sez. I App., Sentenza, 3 settembre 2025, n. 130) e che “L’amministrazione provvede d'ufficio al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato quando, ai sensi dell' art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell' art. 15 , c. 3, del D.P.R. n. 461/2001 , venga accertata l'inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, con conseguente cessazione dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In tale ipotesi la decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato coincide con la data di accertamento dell'inidoneità assoluta al servizio. In assenza di tali presupposti trova, viceversa, applicazione l' art. 191 del D.P.R. n. 1092/1973 , in virtù del quale occorre presentare apposita domanda di pensione, quale atto di impulso alla procedura di accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti previsti per la connessa prestazione. In caso di esito positivo, il diritto alla pensione privilegiata decorre dalla data di presentazione dell'istanza.” (cfr. Corte dei conti Sicilia, Sez. App., Sentenza, 28 marzo 2024, n. 53; id. in termini, da ultimo Corte dei conti Puglia, Sez. giur., Sentenza, 12 marzo 2026, n. 59). Nel caso in esame, risulta che il ricorrente non è cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio ma per dimissioni volontarie e, pertanto, il trattamento pensionistico privilegiato è conseguibile solo a domanda. Il signor M. B. era, infatti, onerato alla presentazione della domanda, perché solo in ragione della sua presentazione sorge il diritto alla liquidazione della pensione privilegiata, nei termini indicati dall’191 del d.P.R. n. 1092/1973. La circostanza invocata dal ricorrente, in forza della quale il ministero resistente non ha tempestivamente comunicato l’esito del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, impedendogli la presentazione della istanza, non assume, pertanto, alcun rilievo, ove si consideri che, essendo il ricorrente onerato alla presentazione della domanda per l’ottenimento del trattamento pensionistico privilegiato, avrebbe dovuto attivarsi intimando all’amministrazione la conclusione del procedimento amministrativo avviato con la presentazione della istanza del 6 agosto 2012, e, quindi, presentare la domanda ai sensi dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 cit..
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 31, primo comma, c.g.c., e si liquidano in favore dell’INPS e del Ministero dell’Interno nell’importo di euro 1.000,00 ciascuno, oltre alle Spese generali, all’IVA e al CPA se dovuti.
10. Questo GUP dispone, infine, che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente siano oscurate, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, e che, a tale fine, la Segreteria della Sezione giurisdizionale applicherà la disposizione di cui all’art. 52, terzo comma, del d.lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il signor M. B. al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS e del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 1.000,00 ciascuno, oltre alle Spese generali, all’IVA e al CPA se dovuti;
- dispone, infine, che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente siano oscurati, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 27 aprile 2026.
Il Giudice unico delle pensioni PI D’AL
Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il Il responsabile della Segreteria pensioni Dott.ssa Francesca Deni
Firmato digitalmente
In esecuzione del sopra riportato decreto, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Catanzaro, (data della firma digitale).
Il responsabile della Segreteria pensioni Dott.ssa Francesca Deni
Firmato digitalmente