Sentenza 11 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2018, n. 31688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31688 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2018 |
Testo completo
eguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell'interesse di: NI AR RG, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 12 settembre 2017 della Corte di appello di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci, che ha chiesto rigetto sentito il difensore della parte civile NC di Credito Cooperativo di BU OL e AT - Avv. Alberto Zanzi del Foro di Milano che ha depositato conclusioni scritte e nota spese cui si è riportato;
sentito il difensore dell'imputato - Avv. Alessia Sorgato del Foro di Milano - che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 23 dicembre 2015, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine alla fattispecie di truffa aggravata contestatagli escludendo la sussistenza di una pluralità di fatti in ragione dell'assorbimento delle contestazioni contenute nel secondo capo di imputazione nel primo e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia 2. Propone due distinti ricorsi per cassazione l'imputato , articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell'articolo 8 cod. proc. pen. con conseguente incompetenza dei giudici procedenti nel merito.Il ricorrente afferma che la competenza avrebbe dovuto determinarsi in relazione al luogo dove è avvenuta la definitiva perdita del bene economico oggetto della truffa da parte del raggirato. Dovendosi considerare nel caso di specie parte offesa della truffa è esclusivamente la banca, avrebbe dovuto prendersi atto che la banca Unicredit aveva al momento dei fatti la propria sede a Roma e che quindi doveva ritenersi competente l'autorità giudiziaria di Roma e incompetente l'autorità giudiziaria di Milano.
2.2. Inosservanza degli articoli 178 seguenti cod. proc. pen.. Il ricorrente afferma che il la NC di Credirto cooperativo di BU OL e AT non avrebbe potuto costituirsi parte civile in quanto in posizione di incompatibilità perché, tempestivamente avvertito della vicenda, non aveva fatto nulla per evitarla. Ne conseguirebbe la nullità del provvedimento di ammissione della costituzione di parte civile per effetto dell'aggravamento delle conseguenze economiche della condanna. Il ricorrente articola inoltre una eccezione di legittimità costituzionale degli articoli 83 e seguenti cod. proc. pen. in relazione agli articoli 24-27 della Costituzione in relazione alla non prevista facoltà di citare come responsabile civile soggetto che si costituisce parte civile. 2. 3. Inosservanza o erronea applicazione in relazione la sussistenza dell'articolo 61 numero 7 cod. pen. Il ricorrente afferma l'insussistenza dell'aggravante del danno di rilevante entità anche in relazione alla necessità di valutare la situazione patrimoniale di due banche di ragguardevoli dimensioni.
2.4. Nullità della sentenza di primo grado in quanto priva di parte della motivazione. Afferma il ricorrente che la sentenza di primo grado sarebbe stata mancante di parte della motivazione in quanto la esposizione dei motivi della decisone sarebbe caratterizzata dalla presenza un anacoluto - nel passaggio dalla prima alla seconda pagina della motivazione - tale da far ritenere la assoluta mancanza di parte della motivazione. La Corte territoriale - investita della vicenda con specifico motivo di appello - nemmeno avrebbe preso in considerazione la vicenda.
2.5. Violazione degli articoli 62 bis e 133 cod. pen. e omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta che il rigetto delle circostanze attenuanti generiche si fonda sulla mancanza di elementi positivamente valutabili a favore dell'indagato a fronte di un comportamento processuale impeccabile, di una personalità lineare, delle circostanze che emergono dalla sentenza di assoluzione per il reato di bancarotta fraudolenta contestata in altro processo all'imputato.
2.6. Mancata acquisizione di una prova decisiva che la difesa aveva richiesto nel corso dell'istruttoria dibattimentale, illogicità della motivazione e travisamento di fatto. Il ricorrente afferma che erroneamente la Corte non ha escusso il curatore fallimentare la cui relazione è stata acquisita in sede dibattimentale in relazione al fatto che la dichiarazione di penale responsabilità prescinde da tale documento.La difesa evidenzia come tale documento avrebbe dovuto comprovare le cariche ricoperte all'interno della società titolare del conto corrente oggetto dell'accertamento e le date di permanenza in carica.
2.7. Illegittima acquisizione, l'inutilizzabilità ed irrilevanza della relazione articolo 33 della legge fallimentare acquisita in atti. Il ricorrente afferma che tale relazione è stata acquisita in sede dibattimentale di primo grado nonostante l'opposizione della difesa dell'imputato e che, pertanto, non avrebbe potuto essere utilizzata, come invece è avvenuto, al fine di affermare la penale responsabilità dell'imputato. In particolare, infatti, in entrambi i giudici del merito avrebbero utilizzato tale documento al fine di attestare la inattendibilità dell'imputato.
3. Con memoria in data 23 febbraio 2018 depositata il 28 febbraio 2018 , la parte civile NC di Credito Cooperativo di BU OL e AT ha chiesto dichiarazione di inammissibilità di tutti i motivi articolati dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sulla dedotta incompetenza dell'autorità giudiziaria milanese, deve rilevarsi che di tale eccezione non vi è traccia né nella ricostruzione della sentenza di primo grado né nella formulazione dei motivi di appello, con la conseguenza che-non essendo stata nemmeno dedotto il profilo di alcuna omessa pronuncia-deve affermarsi la tardività dell'eccezione stessa. Peraltro, l'interesse a proporre la questione non può ritenersi derivare dall'impropriamente affermato assorbimento della fattispecie contestate all'originario capo B), costituente piuttosto l'espressa esclusione della sussistenza di alcuna truffa ai danni in quanto la parte di contestazione relativa ai profili che fondavano l'eccezione presentata in questa sede sussistevano già con riferimento al capo A) dell'imputazione. Ne consegue la tardività dell'eccezione e la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso.
2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la posizione di incompatibilità di una delle banche indicate come parti offese, risulta essere manifestamente infondato. Infatti, stante il carattere pacificamente truffaldino della condotta, la successiva individuazione della condotta stessa da parte una delle parti offese non esclude che vi fosse una fattispecie delittuosa posta in essere dall'imputato rispetto a cui la parte offesa aveva ricevuto un danno. La mancata attivazione del danneggiato per limitare l'entità del danno stesso o per evitarlo non riguarda dunque la sussistenza del reato e la qualità di parte offesa in relazione a tale reato della persona raggirata. Piuttosto, può affermarsi la rilevanza giuridica di tale situazione in relazione alla determinazione dell'entità del danno ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile;
profilo, questo, che - in sede di merito e in sede di ricorso-non risulta essere stato adeguatamente sviluppato. Quanto all'eccezione di legittimità costituzionale degli articoli 83 e seguenti del codice di rito in relazione agli articoli 24-27 della Costituzione in relazione alla non prevista facoltà di citare come responsabile civile soggetto che si costituisce parte civile, deve rivelarsene l'irrilevanza e la manifesta infondatezza. In primo luogo, nel caso di specie non sussistevano i presupposti per citare quale responsabile civile il soggetto danneggiato. In secondo luogo, l'omessa motivazione del creditore non determina una fattispecie di danno autonoma ma incide esclusivamente sulla possibilità di individuare un effettivo danno ovvero sulla possibilità di ridurre l'entità dello stesso. In terzo luogo, tale situazione è già prevista dall'ordinamento in una norma specifica, l'articolo 1227 del codice civile, la cui applicazione non è preclusa nella valutazione del giudizio di danno in sede penale. Ne consegue la manifesta infondatezza e comunque l'irrilevanza della questione proposta.
3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si afferma l'insussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità, è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata (Sez. 5, Sentenza n. 7738 del 04/02/2015 Rv. 263434). Si pone dunque una valutazione del danno in termini assoluti, a prescindere dalla situazione economica del danneggiato potendosi fare riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo dì entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 2, Sentenza n. 33432 del 14/07/2015 Rv. 264543). Nel caso di specie non può porsi in dubbio che l'ammontare di 12.000 EUR, di poco inferiore alla retribuzione annuale netta di molte categorie di operai e di lavoratori e non di concetto debba ritenersi un danno di rilevante entità senza che debba prendersi in considerazione la situazione economica della parte offesa.
4. Quanto alla doglianza relativa alla asserita mancanza di parte della motivazione della sentenza di primo grado, deve rilevarsi che, alla stregua dell'articolazione del motivo di ricorso, non risulta comprensibile quale profilo della motivazione non risulti comprensibile nel contesto della sentenza di primo grado. Tra l'altro, sussiste sul punto adeguata motivazione che evidenzia la presenza - nella medesima sentenza del giudice di prime cure- di tutti gli elementi afferenti il giudizio di sussistenza degli elementi strutturali del delitto e dei profili di valutazione della personalità dell'imputato ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
5. Quanto alla doglianza riguardante l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, questa Corte (per tutte, Sez. 6^, sentenza n. 2642 del 14 gennaio 1999, CED Cass.n. 212804) ha in più occasioni chiarito che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza. La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede. Per altro, le deduzioni difensive fanno riferimento a situazioni sostanzialmente neutre (la presenza in aula dell'imputato) ovvero esterne (l'assoluzione in altro procedimento).
6. Quanto al sesto motivo del ricorso, deve rilevarsi che i profili oggetto della prova richiesta sono stati sostanzialmente già valutati dal Tribunale e poi dalla Corte territoriale, che hanno evidenziato come, anche le piccole dimensioni dell'azienda, non si poteva dubitare la riconducibilità dell'ordine all'imputato. Tale profilo riguarda essenzialmente l'effettività delle attività medesime ma non l'imputazione formale in conseguenza della titolarità della carica.
7. Il motivo del separato ricorso finalizzato a escludere ammissibilità e rilevanza del deposito della relazione del curatore fallimentare ex art. 33 della legge fallimentare nel presente procedimento è manifestamente infondata. Infatti, Ai fini dell'ammissione delle prove documentali sono necessarie due condizioni: a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento;
b) che la documentazione extra- processuale attenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento (Sez. 5, Sentenza n. 6887 del 13/04/1999 Rv. 213606). Entrambe le condizioni risultano essere rispettate nel caso di specie posto che è indubbio che la relazione del curatore fallimentare nulla ha che fare con l'accertamento di una penale responsabilità in genere e della responsabilità in tema di truffa in particolare e che l'oggetto di tale documentazione non riguarda alcun profilo della condotta materiale di cui si discute nel presente procedimento. Da quanto sopra consegue l'ammissibilità della prova documentale e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
8. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00 nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile NC di Credito Cooperativo di BU OL e AT che liquida in C 3510,00 oltre rimborso forfettario al 15% CPA e IVA. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile NC di Credito Cooperativo di BU OL e AT che li