Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6568 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7485/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/06/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ,in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale On. , rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. Parte_2
Fernanda Speranza C.F. e dall'Avv. Fabrizio Niceforo C.F. NCF- C.F._1
giusta procura generale ad lites per notaio Rep. n. C.F._2 Persona_1
33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.
Lucia 81.
- Appellante
E
(c.f.: , elett.te dom.to presso il difensore Controparte_1 C.F._3
costituito nel giudizio di primo grado, Avvocato Ugo Odierna.
- Appellato contumace
È presente l'avvocato Niceforo che si riporta alla difesa in atti.
Il Giudice, letti gli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c., invita i difensori a precisa- re le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies 1° comma c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7485/2025
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ,in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale On. , rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. Parte_2
Fernanda Speranza C.F. e dall'Avv. Fabrizio Niceforo C.F. NCF- C.F._1
giusta procura generale ad lites per notaio Rep. n. C.F._2 Persona_1
33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.
Lucia 81.
- Appellante
E
(c.f.: , elett.te dom.to presso il difensore Controparte_1 C.F._3
costituito nel giudizio di primo grado, Avvocato Ugo Odierna.
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec il 25.03.2025, la ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 19283/2024, Parte_1
depositata in data 25.9.2024, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
Giudice dr. Francesco Cavallaro, nel procedimento R.G. 7860/2023, con cui veniva accolta la domanda proposta in primo grado dal sig. in qualità di partecipante al CP_1
progetto assistenziale rivolto a soggetti appartenenti a categorie disagiate con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro (Progetto Isola e poi Progetto BROS), e condannava la al pagamento della somma di 900,00 euro, oltre interessi e spese di lite, a Pt_1
titolo di risarcimento del danno consistente nella lesione delle legittime aspettative
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dell'istante all'inserimento nel mondo del lavoro,.
Avverso la predetta sentenza, la ha proposto appello, solle- Parte_1
vando le seguenti doglianze:
- difetto assoluto di giurisdizione per inesistenza di una situazione giuridica sog- gettiva tutelabile;
- sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, quand'anche fosse possibile individuare una posizione giuridica tutelabile, la stessa non potrebbe che essere qualificata che di interesse legittimo, essendo le doglianze dell'attrice rivolte avverso atti amministrativi;
- incompetenza per materia del Giudice di Pace per essere competente il Tribuna- le in funzione di giudice del lavoro;
- violazione delle norme sul procedimento per omesso rilievo della nullità della ci- tazione ex art. 164 n. 3 e 4 c.p.c. per assenza del petitum e causa petendi;
- difetto assoluto di motivazione;
- inesistenza degli elementi costitutivi del presunto illecito e violazione dei princi- pi regolatori in materia di illecito contrattuale ed extracontrattuale ai sensi degli artt.
2043, 2018, 1226 e 2697 c.c.
Ciò dedotto, ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiara- re il difetto assoluto di giurisdizione;
2) in subordine dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo;
3) in ulteriore subordine dichiarare l'incompetenza per materia dell'adito Giudice di Pace, trattandosi di controversia devoluta alla competenza del
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, ex artt. 409,
413, 442 e 444 c.p.c.; 4) in ogni caso rigettare la domanda proposta perché inammissi- bile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto e/o dichiarare la carenza di legittima- zione passiva e/o di titolarità dal lato passivo del diritto della 5) Parte_1
condannare l'attore al pagamento in favore della a titolo di respon- Parte_1
sabilità ex art. 96 comma 1 c.p.c. o ex art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 3.000,00
o della diversa somma ritenuta di giustizia”.
Il sig. ha omesso di costituirsi nel giudizio di appello. CP_1
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********
§ 1. Il motivo di appello che fa leva sul difetto assoluto di giurisdizione è ammissi- bile, in quanto, a seguito della proposizione di apposito motivo di gravame, non si è formato il giudicato sulla questione, che può quindi essere esaminata e decisa dal giudice di II grado.
Del resto, secondo quanto previsto dall'art. 37, primo comma, c.p.c., il difetto as- soluto di giurisdizione nei confronti della P.A. può essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (tale previsione è rimasta inalterata a seguito delle modifiche apportate all'art. 37 dal d.lgs. n. 149 del 10.10.2022, mentre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti di un giudice speciale può essere rilevato d'ufficio nel corso del I grado, mentre nei giudizi di impugnazione “può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo”).
Il motivo, inoltre, rientra tra quelli previsti dall'art. 339, ultimo comma, c.p.c., trattandosi di violazione di una norma sul procedimento, appunto l'art. 37 c.p.c.
Nel merito, la censura è infondata.
Il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile quando la domanda giudiziaria non è conoscibile, in astratto e non in concreto, da nessun giudice, sicché tutti i giudici sono tenuti ad arretrare, a farsi da parte rispetto ad una materia che non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 16 marzo 2022, n. 8600).
Il difetto in esame è ravvisabile quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere;
attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione concernente l'idoneità di norme di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio (Cass., Sez. Un., 30 marzo 2005, n.
6635; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2006, n. 7577; Cass., Sez. Un., 8 maggio 2007, n. 10375).
In particolare, si ha difetto assoluto di giurisdizione nel caso in cui manchi in astratto la giustiziabilità della pretesa azionata.
Nel caso in esame non si palesa nessuna delle situazioni innanzi delineate, in quanto la pretesa risarcitoria azionata dal attiene alla presunta violazione di CP_1
norme costituzionali, quali gli artt. 2 e 3 della Costituzione, e affonda le sue radici
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nell'asserita inazione amministrativa posta in essere dalla nell'ambito Parte_1
delle politiche per il lavoro.
In particolare, l'attore lamenta la tardiva attuazione del piano d'azione, denomi- nato “Campania al lavoro”, approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 690 del
08/10/2010, e del successivo avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n.
256/2010, con le Agenzie del Lavoro private, piano che avrebbe avuto concreta attua- zione soltanto nell'ottobre 2019, privandolo per 9 anni degli strumenti previsti in favore dei disoccupati di lunga durata, categoria della quale egli faceva parte, avendo parteci- pato ai progetti denominati ISOLA e BROS.
Ha poi sostenuto che tale affidamento sia stato ancor più rafforzato dai seguenti atti:
- A) Delibera n. 43/2017 “Progetto Campania Più”, al punto 5) - pag. 5 della parte deliberativa – allegato 10 del fascicolo di parte di primo grado-;
- B) Delibera n. 199/2017 “Progetto Campania Piu”, al punto 5) – pag. 6 della par- te deliberativa – allegato n. 11 del fascicolo di primo grado-;
- C) Delibera n. 244/2017 “Progetto Campania Più”, pag. 3, punto c. 3 – allegato n. 14 del fascicolo di primo grado.
Dunque, la pretesa risarcitoria del sig. RI non è già in astratto sottratta alla giurisdizione, mentre attiene al merito della controversia la verifica dell'effettiva esistenza di una posizione giuridica lesa, sia essa di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
§ 2. A questo punto occorre esaminare l'ulteriore motivo di appello e stabilire se rispetto alla controversia sussista o meno la giurisdizione amministrativa, conforme- mente all'eccezione sollevata dalla nel giudizio di primo grado. Parte_1
Va rammentato, al riguardo, il noto principio secondo cui la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (in tal senso da ultimo Cassazione SS.UU., ordinanza n. 2368 del 24/01/2024).
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In ragione di ciò, occorre partire dall'individuazione della fattispecie di illecito alla base della domanda, impresa non agevole stante le modalità, involute e confusionarie, con cui è stato redatto l'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado.
Proprio in ragione delle suddette modalità, si ritiene opportuno riportare alcuni passaggi testuali di tale atto. A pag. 2, dopo aver allegato di aver partecipato al progetto di “Work
Experience” denominato ISOLA e al successivo progetto BROS, con il quale gli era stato riconosciuto un sostegno al reddito durante un percorso di inserimento lavorativo,
l'attore ha richiamato la delibera della Giunta regionale n. 690 del 08.10.2010 di approvazione del piano d'azione denominato “ al lavoro”, per poi aggiungere Pt_1
che: - con tale atto, “venne previsto, a favore dell'istante proprio perché appartenente alla platea Isola/Bros, un piano di azione per il lavoro attraverso tre tipologie di azione: -
1. sostegno al reddito, - 2. sviluppo dell'occupabilità, - 3. azione di sistema. È il non aver attuati colposamente tali 3 obblighi (obiettivi) […] qualifica l'azione risarcitoria e/o indennitaria in punto di petitum ex artt. 2 e 3 Cost.”.
Sempre a p. 2 dell'atto di citazione, l'attore ha descritto l'illecito nel seguente modo: “a fronte di questo reiterato e perseverante comportamento omissivo della durata di circa 10 anni posto in essere dalla si configura Parte_1
un'indiscutibile lesione della legittima aspettativa dell'istante nella qualità di apparte- nente alla detta platea così come singolarmente individuato dai provvedimenti in esame. L'istante ha, difatti, inutilmente per circa dieci (10) anni dal 2010 all'ottobre
2019, atteso di vedere attuato: il sostegno al reddito, lo sviluppo dell'occupabilità,
l'azione di sistema (causa petendi). Sono questi tre fatti giuridici omissivi che il giudice di pace per domanda dell'esponente è chiamato a giudicare secondo la chiesta equità formativa e/o sostitutiva …”.
Dopo aver elencato una serie di atti amministrativi che dimostrerebbero la man- cata attuazione del piano d'azione per il lavoro, l'attore assume che risulti evidente la lesione di posizioni giuridiche ampliative della sfera giuridica dell'attore ad opera della atteso che le varie azione intraprese (ma mai portate a termine) non hanno Pt_1
prodotto alcun raggiungimento dei tre obiettivi sopra individuati, né, tantomeno, di quello occupazionale.
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Inoltre, la lamentata inazione amministrativa, ovvero la mancata attuazione degli obiettivi di cui alla delibera della Giunta regionale n. 690 del 08.10.2010 (approvazione del piano d'azione denominato “Campania al lavoro”), individuata quale condotta cui è correlato il danno di cui si chiede il ristoro, viene trasfigurata in un intervento di annul- lamento e caducazione delle precedenti delibere volte ad approvare Progetti a sostegno dell'occupazione, operazione, come si vedrà, volta a surrettiziamente supportare la tesi attorea della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per lesione del legitti- mo affidamento ingenerato dalla pubblica amministrazione.
Invero, per giustificare l'attrazione della controversia nell'ambito della giurisdi- zione ordinaria, l'attore ha precisato che la domanda da lui avanzata ha ad oggetto “non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto sogget- tivo rappresentata dalla conservazione e successivo incremento dell'integrità del patrimonio (borsa formativa) e/o della propria sfera giuridica, pregiudicato/a dalle scelte compiutela partecipazione ai Progetti Isola e Bros – confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo/i poi di fatto caducato/i” (vedi anche Cass. 6885/19).
È mancato difatti dalla delibera 690/2010 e sino, quantomeno all'ottobre 2019, quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali sorto, come in precedenza detto, con delibera 394/2018, sia:
1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. l'azione di sistema.
Tale lesione del diritto soggettivo dell'istante ex art. 3 Cost. è già provata docu- mentalmente atteso che dopo il 2010 e quantomeno sino all'ottobre 2019 l'istante: a) non ha ricevuto più alcun sostegno al reddito;
b) non ha ricevuto più alcun sostegno all'occupabilità (essendo rimasto disoccu- pato come si dimostra dalla sua iscrizione nell'elenco dei disoccupati della platea bros);
c) non ha visto attuarsi alcuna azione di sistema efficace nel periodo di riferimen- to” (cfr. p. 6).
Ancora, secondo la costruzione difensiva, “la deliberazione regionale del 2010 ha determinato (alla luce dell'art. 3 della Costituzione) l'insorgere di una specifica obbliga- zione, dotata di opportuna copertura finanziaria, nei confronti dei soggetti individuati come l'istante. In sostanza, la favorevole determinazione dell'organo deliberante ha
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segnato l'apertura di una fase procedimentale diretta alla conclusione dei contratti di avviamento al lavoro. L'esaurimento della fase di competenza della Parte_1
(delibera 690/2010) ha avviato una sequenza procedimentale finalizzata alla stipula dei contratti di lavoro, che ha determinato l'insorgenza degli specifici doveri di informazio- ne e protezione”.
Infine, il sig. ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via CP_1
del tutto preliminare, accertare e dichiarare che l'art. 2 e l'art. 3 della Costituzione impongono alle istituzioni, anche regionali, di farsi carico di garantire il principio di eguaglian-za ed accertare e dichiarare applicando in primis l'art. 2 e 3 della Costituzione con norma di equità cd. FORMATIVA e/o sostitutiva fondata sul giudizio intuitivo e non sillogistico, ai sensi e per gli effetti di Cassazione Civile Sez. U. n. 716/1999, che l'istante figura nell'elenco degli appartenenti alla platea Bros e per l'effetto accertare e dichiara- re che è mancato colposamente, dalla delibera 690/2010 (08/10/2010) e sino all'ottobre
2019 quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali, sia:
1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. l'azione di sistema accertando e dichiarando, con pro-nuncia di sola equità, che tale complessivo comportamento regionale, anche intuitivamente, viola i principi informatori posti dall'art. 2 e 3 della Costituzione, accertando e dichiarando con efficacia di giudicato che non risultano, anche intuitivamente, rimossi nell'arco tempo-rale dedotto in lite, tempestivamente gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazio- ne all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità costituente danno patrimoniale e/o non patrimoniale e, per tutto quanto sopra esposto: Condannare con pronuncia normativa di equità cd. formati- va e/o sostitutiva per gli esposti motivi e di cui ai capi che precedono, la Pt_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, anche a titolo risarcito-
[...]
rio ovvero indennitario e di equità, e comunque per i principi informatori sopra dedotti filtrati per danno cd. non patrimoniale e/o patrimoniale, in favore dell'istante della complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00) oltre interessi dalla domanda”.
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All'esito di tale complesso processo ricostruttivo della causa petendi e del peti- tum della domanda proposta, occorre dar conto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla in sede di appllo, ove ha espressamente invocato la Parte_1
giurisdizione del GA a norma dell'art. 7 del c.p.a., laddove individuabile una posizione differenziata e tutelabile in capo all'istante.
Nella gravata sentenza l'eccezione in oggetto viene rigettata sulla base delle se- guenti argomentazioni: “In via preliminare, verificata la titolarità delle parti in causa, si rileva che la domanda è stata correttamente proposta innanzi al Giudice di Pace compe- tente per materia e per valore nella controversia de qua.
Infatti, parte attrice lamenta la perdita di chance occupazionali in conseguenza del comportamento scorretto e/o omissivo tenuto dall'amministrazione convenuta che non avrebbe dato seguito alle delibere che la vedevano coinvolta. Ebbene, secondo le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione «ricade nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nella correttezza dell'azione amministrativa a causa di una condotta della P.A. che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità di quest'ultima per il danno cagionato al privato, quale conseguenza della violazione commessa, sorge da un rapporto inquadrabile nella responsabilità contrattuale, secondo lo schema della responsabilità da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. E ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla adozione e dal successivo annullamento di un provvedimento amministrativo, ma anche nel caso di assenza di tale provvedimento»
(CASS. SS.UU. n. 8236 del 28 aprile 2020). In tali situazioni, «La lesione … discende non dalla violazione delle regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo che si estrinseca nel provvedimento [devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo], bensì dalla violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato, cui si deve uniformare il comportamento dell'Amministrazione; regole la cui violazione non dà vita ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità» (Cass.
SS.UU. 8236/2020). Trattasi di responsabilità di tipo contrattuale atteso che, pur in mancanza di un contratto, dal contatto sociale instaurato tra le parti sorge in capo alla
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P.A. coinvolta un obbligo comportamentale”.
Parte appellante ha reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione, lamentando l'erronea qualificazione della domanda da parte del Giudice di Pace.
Chiariti i termini della questione all'esame del giudice di gravame, ne va prelimi- narmente rimarcata l'ammissibilità ai sensi del citato art. 37 c.p.c., trattandosi di ecce- zione costituente oggetto di specifico motivo di gravame. Inoltre, la censura integra una violazione di norme sul procedimento e, come tale, rientra tra i motivi contemplati dall'ultimo comma dell'art. 339 c.p.c..
Nel merito, il motivo è fondato.
Va, in primo luogo, rimarcato che l'appellato non si misura in alcun modo con le doglianze mosse dalla ed, in particolare, con l'invocata applicazione Parte_1
dell'art.7 del c.p.a., limitandosi ad una affermazione (generico richiamo ad una fattispe- cie di illecito ex art. 2043 c.c.) totalmente disancorata da dette censure.
Orbene, il piano per il lavoro approvato con la delibera 690/2010 aveva una va- lenza meramente programmatica; da esso, quindi, non poteva sorgere alcun diritto soggettivo, né alcun tipo di affidamento individuale in capo al RI.
Il piano individuava, in via generale, una serie di azioni amministrative, per la cui attuazione era necessaria un'ulteriore attività amministrativa, attraverso la quale le varie misure di intervento ipotizzate sarebbero state via via implementate.
Pertanto, quando si duole della mancata attuazione del piano per circa 9 anni,
l'attore lamenta, in ultima istanza, il mancato esercizio dei poteri autoritativi con i quali la avrebbe dovuto dare concretezza alle singole misure previste in sede Pt_1
programmatica.
La causa petendi dell'azione intrapresa dal RI non ha quindi ad oggetto la le- sione di un diritto soggettivo, bensì, contrariamente a quanto affermato dall'attore, la mancata soddisfazione di un interesse legittimo pretensivo, che, secondo la sua tesi difensiva, avrebbe avuto piena soddisfazione solo laddove il programma fosse stato attuato.
Stando così le cose, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ammini- strati-vo in base all'art. 7 del codice del processo amministrativo, a mente del quale
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“sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediata- mente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, se- condo cui “è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'o- messo esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n.104 del 2010, rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo ma quella di interesse legittimo pretensivo;
in tal caso, infatti, non viene in considerazione l'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo legittimamente annullato in sede di autotutela (con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio), e neppure l'affidamento, circa l'emanazione di un provve- dimento ampliativo, ingenerato da un comportamento della P.A. che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa risarci- toria esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio” (cfr. Cass., sez. un., 12/11/2021, n.
33851; in senso conforme: Cass., sez. un., 23/11/2022 n. 34555; Cass., sez. un.,
31/10/2023, n. 30175).
Né la giurisdizione ordinaria può essere ricondotta all'allegazione secondo cui l'adozione del piano per il lavoro avrebbe “segnato l'apertura di una fase procedimen- tale diretta alla conclusione dei contratti di avviamento al lavoro”.
Si tratta infatti di una affermazione non condivisibile, in quanto, lo si ripete, il det- to piano aveva una valenza programmatica, restando affidata alla successiva attività amministrativa l'individuazione dei tempi e dei modi attraverso cui dare concretezza alle politiche attive del lavoro in esso delineate.
Ancora, la giurisdizione ordinaria non può essere ricondotta alla fuorviante af- fermazione dell'attore secondo cui sarebbe stato leso il suo legittimo affidamento,
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perché la suddetta lesione, secondo la stessa ricostruzione attorea, non discende dall'annullamento in sede di autotutela o giurisdizionale di un atto amministrativo ampliativo della sua sfera giuridica, né essa discende da una condotta materiale della
P.A., posto che nessun contatto sociale qualificato è sorto tra la e il Pt_1 CP_1
Si è già detto di come appaiano confusi ed irragionevoli i richiami a presunti prov- vedimenti caducatori e/o di annullamento delle delibere aventi ad oggetto progetti a sostegno dell'occupazione (cui avrebbe partecipato l'attore, attuale appellato).
Trattasi, invero, di costruzione totalmente disancorata da puntuali richiami e rife- rimenti e palesemente contraddetta dalla stessa riconduzione della pretesa risarcitoria al mancato esercizio dell'ulteriore azione amministrativa necessaria a dare attuazione agli obiettivi prefigurati nella delibera della Giunta regionale n. 690 del 08.10.2010
(approvazione del piano d'azione denominato “ al lavoro”). Pt_1
Come in precedenza evidenziato, la fattispecie illecita alla base della domanda ri- guarda, invece, la mancata adozione di atti amministrativi discrezionali destinati ad attuare il piano per il lavoro, con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (vedi la giurisprudenza della Corte di Cassazione in precedenza citata). In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di I grado, la domanda è inammissibile in sede ordinaria, in quanto devoluta alla giurisdizio- ne amministrativa.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo in base ai parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del
2022), tenuto conto del valore della controversia (€ 1.000,00) e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
➢ in accoglimento dell'appello e in riforma della la sentenza n. 19283/2024, depo- sitata in data 25.9.2024, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
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Giudice dr. Francesco Cavallaro, nel procedimento R.G. 7860/2023, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da nei confronti della Controparte_1
per difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assegna Parte_1
alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente senten- za per la riassunzione della causa dinanzi al giudice amministrativo;
➢ condanna al rimborso delle spese di lite affrontate dalla Re- Controparte_1
gione nel corso del giudizio di primo grado, spese liquidate in € 346,00 per com- penso del difensore (di cui € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase in- troduttiva, € 68,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 142,00 per la fase de- cisoria), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso e ac- cessori di legge se dovuti;
➢ condanna al rimborso delle spese di lite affrontate dalla Re- Controparte_1
gione nel corso del presente grado del giudizio, spese liquidate in € 64,50 esbor- si ed € 600,00 per compenso del difensore (di cui € 150,00 per la fase di studio,
€ 150,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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